Sentenza n. 382/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS---OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; b) della nota prot. -OMISSIS- del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato per tardività l'annullamento in autotutela di atti favorevoli di compatibilità paesaggistica, ma ne aveva limitato giudizialmente la portata, respingendo inoltre la domanda contro il provvedimento di ritiro specifico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva ottenuto, insieme agli altri condomini, atti favorevoli relativi alla regolarizzazione di varianti edilizie e all'accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori difformità, adottati nel 2020 e nel 2021. La Soprintendenza li aveva successivamente annullati in autotutela con un provvedimento del 14 giugno 2023, oltre il termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-novies della l. 241/1990; con ulteriore atto del 22 agosto 2023 aveva annullato il parere favorevole riferito specificamente alla proprietà dell'appellante. Il TAR aveva annullato il primo atto per tardività, riconoscendo la reviviscenza degli atti favorevoli, ma aveva precisato d'ufficio che questi riguardavano soltanto opere di completamento e finitura, e non l'intero complesso edilizio, respingendo la domanda relativa al secondo atto. L'appellante ha dedotto l'erroneità di tale precisazione, il travisamento del contenuto degli atti favorevoli e la ultrapetizione, sostenendo che il TAR avesse oltrepassato i limiti della domanda e invaso la sfera riservata all'amministrazione; ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata del provvedimento di ritiro specifico.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello. Ha ritenuto fondata la censura di ultrapetizione, richiamando l'art. 34, commi 1 e 2, c.p.a.: il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può esercitare poteri amministrativi non ancora esercitati. Poiché il TAR doveva esaminare la legittimità del solo provvedimento generale di autotutela e, una volta annullatolo per violazione del termine di cui all'art. 21-novies l. 241/1990, aveva esaurito il proprio sindacato, non poteva reinterpretare o conformare restrittivamente il contenuto degli atti favorevoli tornati efficaci. L'annullamento giurisdizionale dell'atto di ritiro ha prodotto la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi precedenti, secondo il loro originario tenore letterale e dispositivo. Il Collegio ha quindi espunto dalla sentenza del TAR i passaggi motivazionali e dispositivi impliciti che limitavano la portata degli atti del 2020 e del 2021. Ha inoltre accolto il secondo motivo, annullando anche il provvedimento di ritiro specifico, poiché la sua motivazione dipendeva dalla limitazione degli atti favorevoli inserita dal TAR e l'atto era stato adottato in conseguenza dell'annullamento generale: venuto meno quest'ultimo, risultava viziato per illegittimità derivata. Sono rimasti fermi gli altri capi della sentenza, incluso l'annullamento del provvedimento generale di autotutela. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese del doppio grado integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-novies l. 241/1990
Il provvedimento di annullamento d'ufficio adottato oltre il termine massimo previsto è illegittimo, salvo i presupposti per una deroga, non ravvisati nel caso concreto.
art. 34, comma 1, c.p.a.
In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato
Il giudice amministrativo deve mantenere la propria pronuncia entro i limiti della domanda e dell'oggetto devoluto.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
La disposizione sancisce il divieto di ultrapetizione e tutela la riserva di amministrazione, impedendo al giudice di definire o conformare il contenuto di futuri atti amministrativi.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale base normativa dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
art. 181 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale ulteriore base normativa dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato quale base normativa della richiesta di regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di autotutela, il suo sindacato deve arrestarsi alla legittimità dell'atto impugnato e non può estendersi, d'ufficio, alla reinterpretazione o alla conformazione del contenuto degli atti amministrativi precedentemente ritirati.
- L'annullamento giurisdizionale del provvedimento di ritiro determina la reviviscenza ex tunc dell'atto amministrativo ritirato, che riacquista efficacia secondo il proprio originario contenuto, senza limitazioni introdotte dal giudice al di fuori dell'oggetto della domanda.
- Il divieto di ultrapetizione e la riserva di amministrazione impediscono al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, anche quando tale pronuncia sia formulata come mera interpretazione o precisazione della portata di atti tornati efficaci.
- Quando un provvedimento amministrativo specifico è adottato in conseguenza dell'annullamento di un precedente provvedimento generale e la sua motivazione dipende dalla validità o dagli effetti di quest'ultimo, l'annullamento del provvedimento presupposto può determinare l'illegittimità derivata dell'atto consequenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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