Sentenza n. 5684/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a favore dell’aggiudicataria della fornitura di arredi sanitari per il Complesso Operatorio e il deposito della U.O.C. Rianimazione dell’Ospedale C.T.O., nonché verbale e relazione di valutazione tecnica e relativi punteggi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della fornitura, di importo stimato pari a 130.000 euro oltre IVA, deducendo un unico articolato motivo. Ha lamentato violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 6 del disciplinare e degli artt. 101, 107, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, nonché travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, errori di fatto e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria fosse incompleta perché priva della documentazione della casa madre indicata per i moduli ISO antibatterici; che alcuni prodotti non rispettassero i requisiti dell’allegato A al disciplinare — tra cui la fornitura di tre carrelli a colonna singola anziché a doppia colonna, una workstation chiusa da serranda anziché aperta su ruote e un carrello con dimensioni diverse da quelle richieste — e che l’aggiudicataria dovesse quindi essere esclusa. In subordine, ha contestato i punteggi discrezionali assegnati per i subcriteri F, relativo alle caratteristiche degli arredi mobili, e G, relativo all’assistenza tecnica. Ha chiesto anche l’inefficacia dell’eventuale contratto e l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e al subentro. L’aggiudicataria ha eccepito l’inammissibilità delle censure, anche per insindacabilità dell’affidamento sotto soglia e per condotta contraddittoria della ricorrente, sostenendo che le medesime carenze fossero riferibili anche alla sua offerta; entrambe le resistenti hanno contestato nel merito le doglianze.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e ha respinto il ricorso perché infondato. La censura sulla documentazione tecnica è stata rigettata: nell’offerta integrale risultavano la presentazione, le schede tecniche e i dépliant della casa madre CONF Industries. Quanto alla conformità dei prodotti, il disciplinare prevedeva requisiti inderogabili solo per alcuni elementi e attribuiva, per gli altri, una valutazione di rispondenza e un punteggio discrezionale, facendo salva l’equivalenza prestazionale. La Commissione aveva verificato le caratteristiche minime e ritenuto conformi i prodotti; la valutazione di equivalenza poteva risultare anche implicitamente dalla verifica di conformità, pur con motivazione sintetica. La ricorrente non ha dimostrato arbitrarietà o irragionevolezza della valutazione tecnica, né i presupposti per l’esclusione. Per i carrelli a doppia colonna, l’aggiudicataria non aveva ottenuto il punteggio massimo proprio perché aveva offerto tre carrelli a colonna singola su quattordici. Per la workstation, la serranda non alterava la destinazione d’uso e poteva proteggere i materiali; inoltre dimensioni e capacità risultavano idonee alle esigenze indicate. Le contestazioni sui punteggi dei subcriteri F e G sono state respinte perché proponevano una diversa valutazione di merito senza indicare errori manifesti; in particolare, l’offerta prevedeva assistenza in loco entro 24 ore lavorative e, in caso di riparazioni più lunghe, un prodotto sostitutivo. Di conseguenza sono state respinte anche le domande di accertamento del diritto all’aggiudicazione, di inefficacia del contratto e di subentro. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori in favore dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e in 3.000 euro oltre accessori in favore dell’aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
Oggetto della presente controversia è l’aggiudicazione della “Fornitura di arredi sanitari da destinare al Complesso Operatorio e al deposito della U.O.C. Rianimazione dell’Ospedale C.T.O. (Importo stimato € 130.000,00 oltre l`IVA” - CIG B8AC23E356) disposta in favore della società Soul Health Solution S.r.l. con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno – C.T.O.) di Napoli n. 18 del 13.3.2026, nell’ambito della procedura indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett, b del d.lgs 36/2023 (cfr. deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.07.2025).
La sentenza identifica la procedura come indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, senza sviluppare una distinta interpretazione della disciplina dell’affidamento.
art. 6 del disciplinare di gara
L’esame della medesima offerta tecnica, inoltre, dà evidenza dell’allegazione delle schede tecniche dei prodotti di CONF Industries (da pag. 7 a 10); nonchè dei relativi dépliant di CONF Industries (da pag. 31 a 42).
La prescrizione documentale dell’art. 6 è stata ritenuta soddisfatta, poiché l’offerta dell’aggiudicataria conteneva le schede tecniche e i dépliant dei prodotti.
Allegato A del disciplinare di gara
Ciò premesso, il disciplinare di gara, che ha limitato l’esclusione alla carenza grave o alla non conformità considerata “non funzionale” dalla stazione appaltante, ha attribuito un punteggio discrezionale rispetto alla valutazione di rispondenza o meno dei beni offerti rispetto ai requisiti indicati nell’allegato A del medesimo disciplinare di gara fino ad un massimo di 10 punti (cfr. tabella attribuzione punteggi), facendo comunque salva (come già rilevato nella sede cautelare) l’operatività del principio dell’equivalenza prestazionale dei prodotti offerti dai concorrenti.
I requisiti dell’allegato A non comportano automaticamente l’esclusione per ogni difformità: l’esclusione è limitata alle carenze gravi o alle non conformità giudicate non funzionali, mentre per gli altri profili opera la valutazione discrezionale e il principio di equivalenza prestazionale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 comma 3 c.p.a e all’udienza pubblica del 9.6.2026, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
La disposizione è menzionata per la fase processuale; la sentenza non ne ricava una regola interpretativa autonoma.
Massime di principio
- Quando la lex specialis riserva l’esclusione alle carenze gravi o alle non conformità non funzionali e prevede una valutazione graduata dei requisiti, la difformità da una caratteristica descrittiva non comporta di per sé l’esclusione: occorre verificare la funzionalità del prodotto rispetto allo scopo della fornitura e l’operatività dell’equivalenza prestazionale.
- La valutazione di equivalenza può essere desunta anche implicitamente dalla verifica di conformità alle caratteristiche minime, se dagli atti risulta che la stazione appaltante ha effettivamente compiuto tale verifica; una motivazione sintetica non determina da sola l’illegittimità della valutazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche di conformità e sui punteggi discrezionali non consente di sostituire il giudizio del giudice a quello della stazione appaltante; occorre dimostrare errori manifesti, arbitrarietà o irragionevolezza.
- La contestazione dei punteggi discrezionali non è sufficiente se si limita a proporre una diversa lettura dell’offerta o dei criteri valutativi, senza individuare errori manifesti nell’attività della Commissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →