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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 17251 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva annullato l'accertamento IRPEF relativo al 1997. Al socio era stato imputato, in proporzione alla partecipazione societaria, un maggior reddito di capitale derivante dal maggior reddito d'impresa accertato definitivamente nei confronti della società, conseguente alla deduzione di costi fittizi relativi a operazioni con la cooperativa M.S. L'Amministrazione ha denunciato, tra l'altro, la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione della CTR, nonché l'errata applicazione della presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base sociale e familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione, e il terzo motivo, relativo all'insufficienza e genericità della motivazione. La CTR aveva riconosciuto in astratto la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di una società a ristretta base familiare, ma aveva poi annullato l'accertamento sulla base di argomentazioni vaghe e non pertinenti, come la necessità di determinare redditi ragionevoli, evitare accertamenti irreali e distinguere tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, senza spiegare adeguatamente l'incidenza di tali elementi nel caso concreto. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    La norma è richiamata in relazione all'imputazione ai soci del reddito prodotto da società partecipate. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse adeguatamente motivato il superamento della presunzione collegata alla ristretta base sociale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    Richiamato nel contesto dell'accertamento del reddito del socio, quale base normativa dell'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria.

  • Codice civile, art. 2729

    Riguarda le presunzioni semplici. La presunzione di distribuzione degli utili ai soci di una società a ristretta base sociale deve essere fondata su elementi indiziari idonei e può essere superata dal contribuente mediante prova contraria.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce la regola generale sull'onere della prova, richiamata dall'Agenzia per contestare l'errata valutazione degli elementi probatori da parte della CTR.

  • Codice civile, art. 2909

    Disciplina l'efficacia del giudicato. Il motivo è stato assorbito, ma l'Agenzia sosteneva che l'accertamento definitivo nei confronti della società, relativo all'inesistenza dei rapporti con la cooperativa, costituisse il presupposto vincolante dell'accertamento nei confronti del socio.

  • Costituzione, art. 53

    È richiamato dalla CTR per sostenere che l'imposizione deve riflettere l'effettiva capacità contributiva. La Cassazione ha ritenuto, tuttavia, che il richiamo fosse generico e non sufficiente a motivare l'annullamento dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale, soprattutto quando i soci sono familiari, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società può essere presunta pro quota.
  • La presunzione non è automatica in senso assoluto: il contribuente può fornire prova contraria, dimostrando, ad esempio, di non aver percepito gli utili o che la loro distribuzione era concretamente impossibile.
  • Il giudice che intende superare la presunzione deve indicare elementi specifici, pertinenti e verificabili; formule generiche come la necessità di evitare redditi irreali non sono sufficienti.
  • L'accertamento sul reddito del socio deve essere motivato in modo coerente con l'accertamento definitivo riguardante la società e con la natura delle operazioni contestate.
  • La distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti deve essere fondata su fatti concreti e deve incidere effettivamente sulla determinazione del reddito, non può essere richiamata in modo astratto.
  • Quando una sentenza di merito presenta motivazioni contraddittorie o vaghe, la Cassazione può cassarla e rinviare la causa a un diverso collegio per una nuova valutazione.

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