Cassazione Civile, Ordinanza n. 06055/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi al PREU per l'anno 2007, emessi per apparecchi da intrattenimento ritenuti irregolari e collocati in un bar gestito dalla ricorrente. In primo grado il ricorso era stato accolto, escludendosi la sua legittimazione passiva; in appello, invece, la decisione era stata riformata e la contribuente ritenuta responsabile in via solidale, quale esercente del locale dove gli apparecchi erano stati rinvenuti, in base alla disciplina del PREU e alla sospensione del nulla osta per mancato collegamento alla rete telematica. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza della CTP di Napoli, passata in giudicato, avesse già definito la sua posizione; 2) nullità/vizio di motivazione della sentenza d'appello e violazione di norme processuali, sostenendo che la CTR avesse accolto nuove eccezioni dell'Ufficio, avesse reso una motivazione meramente aderente alle difese dell'Agenzia e non avesse considerato la documentazione prodotta dalla contribuente; 3) vizio motivazionale e omessa pronuncia per asserita mancata considerazione di fatti e doglianze decisive. La Corte rileva anche, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero per le controversie relative a servizi attribuiti alle agenzie fiscali dopo il 1 gennaio 2001.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva e rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania. Sul primo motivo afferma che il giudicato esterno non era provato in modo autosufficiente, perché mancava la produzione della sentenza corredata dell'attestazione di passaggio in giudicato e, inoltre, il ricorso non riportava integralmente il testo della decisione invocata. Sul secondo motivo esclude la nullità della motivazione: la sentenza della CTR, pur sintetica, esponeva una ratio decidendi intelligibile, fondata sulla solidarietà dell'esercente del locale nella disciplina del PREU e sulla consapevolezza del mancato collegamento degli apparecchi alla rete telematica; le censure sulla mancata considerazione della documentazione tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito. Sul terzo motivo ritiene inammissibili le doglianze perché formulate secondo una nozione di vizio motivazionale non più consentita dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque prive dell'indicazione di un fatto storico decisivo omesso. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 39 quater d.l. n. 269/2003
La norma viene letta come disposizione che individua i soggetti coobbligati in via solidale al pagamento del PREU e delle sanzioni correlate, non come norma sanzionatoria in senso proprio.
l. n. 326/2003
Norma di conversione del d.l. n. 269/2003 richiamata quale base della disciplina del PREU.
art. 57 d.lgs. n. 300/1999
A seguito del trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle agenzie fiscali, il Ministero non è più legittimato passivamente nei rapporti sostanziali attribuiti alle agenzie.
art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000
È richiamato per individuare l'inizio dell'operatività delle agenzie fiscali dal 1 gennaio 2001.
art. 324 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione al giudicato esterno; la Corte ribadisce che il giudicato deve essere provato in modo rigoroso.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, nel testo applicabile ratione temporis, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo per sostenere la preclusione di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Invocato quanto al contenuto della sentenza tributaria e alla motivazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 115 c.p.c.
La ricorrente lo invoca per il principio di non contestazione, ma la Corte osserva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La parte che invoca il giudicato esterno deve produrre la sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato.
art. 39 quinquies d.l. n. 269/2003
La Corte lo richiama per distinguere la norma sanzionatoria in senso proprio dalla disposizione sulla solidarietà per il PREU.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
La Corte esclude che ricorrano i presupposti della disciplina più favorevole, poiché la responsabilità solidale resta identica nelle diverse formulazioni normative.
art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.
È il riferimento normativo degli apparecchi da intrattenimento assoggettati a PREU.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è deducibile solo se la parte ne dimostra rigorosamente l'esistenza, producendo la sentenza esterna munita dell'attestazione di passaggio in giudicato e riproducendone integralmente il contenuto, non essendo sufficiente il rinvio a stralci o la mera mancata contestazione della controparte.
- La legittimazione passiva nei rapporti tributari attribuiti alle agenzie fiscali spetta esclusivamente all'agenzia competente per i giudizi introdotti dopo l'operatività delle agenzie, con conseguente difetto di legittimazione del Ministero per le controversie relative a tali rapporti.
- La nullità per carenza di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia radicalmente incomprensibile; una motivazione sintetica ma logicamente intellegibile è sufficiente e non può essere contestata in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione del merito.
- Nel processo tributario, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non già come generica insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- In tema di PREU sugli apparecchi da intrattenimento, la disciplina della solidarietà mira a rafforzare la garanzia dell'adempimento dell'obbligazione tributaria e delle sanzioni correlate e può coinvolgere, secondo i presupposti di legge, il soggetto installatore, l'esercente o possessore dei locali e il concessionario di rete, senza trasformare automaticamente la loro posizione in responsabilità diretta per l'illecito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05977/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05978/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05979/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05980/2024 del 06/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →