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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15860/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, su istanza dell'agente della riscossione per un rilevante credito erariale. Il soggetto che aveva rivestito la carica di ex liquidatore e legale rappresentante della società ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza di fallimento, deducendo quattro ordini di censure: 1) difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione a proporre l'istanza di fallimento, sostenendo che avrebbe agito solo in nome proprio e non anche per conto del titolare del credito, senza specifico incarico e senza spendita del nome; 2) violazione delle norme sulla riscossione esattoriale, perché l'istanza di fallimento sarebbe stata proposta senza il previo esperimento di tutte le azioni esecutive individuali e, in particolare, senza adeguata attivazione sulla base di cartella di pagamento e pignoramenti; 3) omesso rilievo della pretesa pregiudizialità di un giudizio pendente di accertamento negativo del debito tributario, collegato a vicende di conferimento di azienda e a una sentenza di revocatoria ex art. 2901 c.c., che secondo il ricorrente avrebbe inciso sulla titolarità del debito; 4) omesso esame dell'insussistenza dello stato di insolvenza, assumendo che la società disponesse di patrimonio immobiliare, regolare contabilità e un sostanziale equilibrio tra attivo e passivo, mentre il credito posto a base del fallimento era contestato in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, e infondato il terzo. In particolare ha affermato che l'art. 87 d.P.R. 602/1973 attribuisce all'agente della riscossione la legittimazione a presentare l'istanza di fallimento quale ipotesi di sostituzione processuale prevista dalla legge; che non esiste un onere normativo di previo e infruttuoso esperimento di tutte le esecuzioni individuali prima della domanda di fallimento; che, nel caso concreto, l'agente aveva comunque svolto attività di riscossione, con notifiche, intimazioni, pignoramenti infruttuosi e decadenza dalla rateizzazione; che la revocatoria ex art. 2901 c.c. produce inefficacia relativa verso il solo creditore vittorioso e non rende automaticamente insussistente il credito tributario ai fini prefallimentari; e che il credito contestato poteva comunque fondare la legittimazione del creditore e la valutazione incidentale dello stato di insolvenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    La sentenza impugnata è stata oggetto di reclamo fallimentare, poi respinto; in cassazione non emerge un diverso significato della norma oltre al suo uso processuale.

  • art. 87 d.P.R. 602/1973

    presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e per l'insinuazione al passivo

    Attribuisce all'agente della riscossione la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento in nome proprio e per conto del titolare del credito, quale forma di sostituzione processuale prevista dalla legge.

  • art. 81 c.p.c.

    La fattispecie della riscossione esattoriale è ricondotta ai casi in cui la legge attribuisce direttamente a un soggetto la legittimazione a far valere in giudizio un diritto altrui.

  • art. 100 c.p.c.

    La cura della riscossione coattiva per conto del titolare realizza anche un interesse proprio dell'agente della riscossione, secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte.

  • art. 45 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa necessità di previo esperimento di iniziative esecutive individuali, ma la Corte esclude che da esso derivi un simile onere per l'istanza di fallimento.

  • art. 5 l. fall.

    Il credito a sostegno della domanda di fallimento può essere anche sub judice; il tribunale fallimentare compie una delibazione incidentale sommaria sulla sua sussistenza ai fini della verifica dell'insolvenza.

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria determina inefficacia relativa dell'atto soltanto verso il creditore che ha agito, senza eliminare l'atto né estendere automaticamente i suoi effetti ad altri creditori.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge sono state ritenute inammissibili o infondate perché contrastanti con orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    La censura sull'omesso esame di fatti decisivi è stata dichiarata inammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito e priva di autosufficienza.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Accertati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'agente della riscossione è legittimato a proporre istanza di fallimento del debitore per crediti erariali in base a una legittimazione attribuita direttamente dalla legge, che integra una sostituzione processuale ex lege; non è necessario un distinto incarico né la spendita formale del nome del titolare del credito.
  • Per la presentazione dell'istanza di fallimento non esiste, per il creditore esattoriale, un onere normativo di previo esaurimento di tutte le iniziative esecutive individuali né di infruttuoso esperimento di pignoramenti ulteriori rispetto a quelli eventualmente già compiuti.
  • Ai fini della legittimazione a chiedere il fallimento e della verifica dell'insolvenza, è sufficiente che il credito sia accertabile in via incidentale nel procedimento prefallimentare: il credito può essere anche contestato o sub judice, purché il tribunale ne effettui una delibazione sommaria non arbitraria.
  • La revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. produce un'inefficacia relativa dell'atto soltanto nei confronti del creditore che ha promosso l'azione e non comporta, di per sé, l'invalidità dell'atto né la retrocessione automatica degli effetti verso tutti i terzi creditori.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione del merito o non rispetti il requisito di autosufficienza, indicando specificamente dove la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito.
  • Lo stato di insolvenza può essere desunto dal giudice di merito da plurimi indici fattuali, tra cui l'ammontare del debito, l'infruttuoso esperimento di azioni esecutive, la decadenza da una rateizzazione e l'incapienza patrimoniale; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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