Cassazione Penale, Sentenza n. 14026/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sull'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame (Tribunale di Potenza) che aveva accolto l'appello di Ventimiglia contro l'ordinanza del Tribunale di Matera che aveva disposto, in ripristino della misura cautelare ai sensi dell'art. 307 c.p.p., misure non detentive (obbligo di dimora e presentazione alla P.G.) dopo la cessazione di una precedente custodia per decorrenza termini. Il Procuratore ha censurato la decisione del riesame per vizio di motivazione e violazione dell'art. 307 c.p.p., sostenendo che il Tribunale di Matera aveva adeguatamente motivato il perdurare del pericolo di fuga in relazione alla condanna per associazione mafiosa e all'entità della pena (15 anni e 6 mesi), nonché alla persistenza del vincolo associativo e all'assenza di elementi di dissociazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero per genericità e aspecificità. Ha rilevato che il ricorso non si è confrontato con la giurisprudenza richiamata e non ha indicato elementi concreti e attuali relativi allo specifico imputato Ventimiglia (il cui nome non era neppure richiamato nell'atto), necessari per sostenere il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 307 c.p.p. Di conseguenza è stata confermata in sostanza l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento di ripristino applicato dal Tribunale di Matera.
Norme richiamate
art. 307 cod. proc. pen.
Il ripristino della misura cautelare non è automatico; richiede una valutazione motivata della sussistenza di un concreto e attuale pericolo di fuga rispetto alla condanna, con obbligo di esplicitare gli elementi su cui si fonda tale valutazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa in ordine alle esigenze cautelari; tuttavia il giudice deve motivare specificamente l'attualità del pericolo quando sussistono dubbi o quando è trascorso tempo rilevante tra i fatti e la decisione.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente la censura per vizio di motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto però che il ricorso del PM fosse generico e aspecifico, quindi inammissibile ai sensi delle regole di accesso alla cassazione.
art. 407 cod. proc. pen.
art. 407, comma 1, lett. a) c.p.p.
Richiamato nel provvedimento di merito quale riferimento alla condizione di condanna; la Corte sottolinea che la mera condanna richiamata non basta a giustificare automaticamente il ripristino della custodia senza valutazione attuale del pericolo di fuga.
Massime di principio
- Il ripristino della custodia cautelare dopo la cessazione per decorrenza dei termini non può essere disposto in modo automatico: il giudice deve motivare specificamente e puntualmente la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di fuga.
- La reiterazione di condotte criminose può essere indice di pericolo di recidiva, ma non equivale automaticamente a rischio di fuga; il giudice deve distinguere e fornire elementi concreti per il pericolo di fuga.
- L'entità della pena è un elemento rilevante ma non decisivo da solo: occorre collegarla a elementi concreti (ruolo nell'associazione, persistenza del vincolo associativo, mancata dissociazione, capacità del sodalizio di favorire l'occultamento) per giustificare misure più afflittive.
- In sede di impugnazione in Cassazione il pubblico ministero deve formulare censure specifiche e riferite ai singoli imputati, indicando gli elementi concreti e attuali contestati; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità per genericità.
- Il giudice che applica misure meno afflittive deve esplicitare perché tali misure siano adeguate rispetto alle esigenze cautelari, ovvero spiegare l'inefficacia delle misure non detentive se viene disposta una misura più gravosa.
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