Circolare n. 33 del 3/08/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sulla mediazione tributaria ex art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, con particolare riguardo ai provvedimenti sanzionatori, ai rapporti con la definizione agevolata delle sanzioni, alla riduzione del 40% in sede di mediazione, ai casi di acquiescenza e autotutela parziale, nonché alla determinazione del valore della controversia nel consolidato nazionale. Viene ribadito quando la mediazione è obbligatoria, quando è esclusa per valore indeterminabile e come si calcolano le sanzioni nei diversi scenari, anche con esempi numerici.
Mediazione tributaria – risposte a quesiti
Mediazione tributaria – risposte a quesiti
La circolare chiarisce diversi aspetti applicativi dell’istituto della mediazione tributaria introdotto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, con riferimento sia agli atti sanzionatori sia ai rapporti con altri istituti deflativi o con l’autotutela. L’obiettivo è fornire indicazioni operative agli uffici e ai contribuenti nei casi dubbi emersi dopo l’entrata in vigore della disciplina.
Ambito di applicazione della mediazione
La circolare ribadisce che la mediazione è obbligatoria per gli atti impugnabili dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 quando il valore della controversia non supera 20.000 euro. Tale regola vale anche per i provvedimenti che irrogano esclusivamente sanzioni tributarie, perché il valore, in questi casi, coincide con l’importo della sanzione contestata.
Sono quindi soggetti a mediazione anche i provvedimenti di irrogazione di sanzioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni, poiché hanno natura amministrativo-tributaria. Al contrario, restano esclusi dalla mediazione i casi in cui la controversia ha valore indeterminabile, come la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione per mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997.
Provvedimenti di irrogazione sanzioni e controllo automatizzato
Per i provvedimenti di recupero conseguenti a controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, la circolare distingue tra omesso e tardivo versamento. Se emerge un omesso versamento, l’Ufficio recupera il tributo e applica la sanzione del 30% ex art. 2 D.Lgs. 462/1997 e art. 13 D.Lgs. 471/1997; se il contribuente paga entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità, la sanzione si riduce al 10%.
La medesima logica vale per il tardivo versamento, per il quale la sanzione è sempre del 30%, ma il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione consente la riduzione al 10%. In assenza di pagamento, l’iscrizione a ruolo è impugnabile e, se il valore non supera 20.000 euro, deve essere preceduta dall’istanza di mediazione. In tale sede, la circolare ammette la definizione con pagamento della sanzione nella misura del 12% dell’imposta non versata, ossia il 40% del 30% previsto dalla norma, mentre per il tardivo versamento è possibile applicare la riduzione al 40% della sanzione.
Mediazione e definizione agevolata delle sanzioni
La circolare esamina i rapporti tra mediazione tributaria e definizione agevolata delle sanzioni prevista dagli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997. Le sanzioni irrogate con atto di contestazione o contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica possono essere definite entro il termine per il ricorso con il pagamento di un terzo della sanzione, purché si tratti di sanzioni definibili.
Resta però fermo il divieto di definizione agevolata per le sanzioni relative a omesso o ritardato pagamento del tributo. Per queste ultime la riduzione non è possibile neppure in sede di mediazione, perché l’accordo non può garantire un trattamento più favorevole di quello consentito in fase amministrativa. In ogni caso, se la controversia è di valore non superiore a 20.000 euro, l’istanza di mediazione va comunque presentata e l’Ufficio deve verificare la possibilità di annullamento totale o parziale dell’atto.
Riduzione delle sanzioni al 40% in sede di mediazione
Uno dei chiarimenti centrali riguarda la riduzione al 40% delle sanzioni in caso di mediazione. La circolare afferma che la proposta di mediazione con conferma della pretesa tributaria è una facoltà e non un obbligo per l’Ufficio, ma non è mai ammissibile se la riduzione che ne deriverebbe è più elevata di quella ottenibile per acquiescenza o altra definizione amministrativa precedente.
La riduzione al 40% è tassativa: se la sanzione viene confermata o rideterminata in mediazione, non è possibile applicare una percentuale diversa. La circolare spiega che il 40% si applica alla sanzione come eventualmente rideterminata dall’Ufficio, ad esempio al minimo edittale, oppure alla sanzione originaria se non vi sono margini di rideterminazione. Sono riportati più esempi numerici per chiarire come si calcolano le somme dovute quando si riduce il tributo, la sanzione o entrambi.
Cumulo giuridico e mediazione
Quando la sanzione è stata irrogata applicando il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997, la circolare precisa che in mediazione occorre ricalcolare la sanzione sulla base della violazione più grave, eventualmente ridimensionando l’aumento se emergono elementi di rivalutazione della condotta del contribuente. Una volta determinata la nuova sanzione, la mediazione comporta la riduzione al 40% di tale importo.
La stessa logica vale se, prima della definizione, una delle violazioni viene eliminata in autotutela: in tal caso si rideterminano i presupposti del cumulo giuridico e poi si applica la riduzione propria della mediazione. La circolare offre esempi in cui il tributo di una o più violazioni viene ridotto o annullato e spiega come calcolare la nuova base sanzionatoria.
Acquiescenza e mediazione tributaria
La circolare esamina anche un caso in cui il contribuente, prima di ricevere risposta all’istanza di autotutela, effettua il pagamento secondo le regole dell’acquiescenza ex art. 15 D.Lgs. 218/1997 e solo dopo notifica istanza di mediazione. In via generale, la definizione ex art. 15 non si applica al procedimento di mediazione; tuttavia, se il pagamento è stato effettuato prima della notifica dell’istanza di mediazione, l’Ufficio deve riconoscere efficacia alla definizione già perfezionata.
Autotutela parziale e soglia di valore
La circolare chiarisce gli effetti dell’autotutela parziale sulla soglia dei 20.000 euro. Se un atto originariamente superiore a tale soglia viene ridotto in autotutela prima dell’impugnazione, il contribuente che intende ricorrere deve comunque presentare la mediazione, perché il valore della controversia, al momento dell’impugnazione, è inferiore alla soglia e quindi rientra nell’art. 17-bis.
Diversamente, se il ricorso è già stato notificato quando la controversia era superiore a 20.000 euro, un successivo intervento di autotutela che riduca il valore non rende applicabile l’art. 17-bis. In tale ipotesi, la norma sulla mediazione non opera, anche se possono trovare applicazione le regole sulla conciliazione giudiziale.
Determinazione del valore della controversia nel consolidato nazionale
Per gli atti unici emessi nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale ex art. 40-bis DPR 600/1973, la circolare richiama i criteri già indicati nella precedente circolare n. 9/E del 2012. Il valore della controversia va determinato sull’imposta accertata, senza considerare l’utilizzo di perdite.
Se l’atto riguarda solo la rettifica o l’azzeramento della perdita dichiarata, il valore si calcola sulla base dell’“imposta virtuale” ottenuta applicando le aliquote del periodo d’imposta alla differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata. Se, oltre alla rettifica della perdita, l’atto contiene anche un imponibile o un’imposta dovuta, il valore corrisponde alla somma tra imposta virtuale e imposta sul reddito accertato. Qualora la consolidante presenti il modello IPEC per scomputare le perdite non utilizzate entro il termine per ricorrere, il valore della controversia resta comunque ancorato all’imposta dell’atto originario, poiché il ricalcolo delle perdite non modifica il presupposto rilevante per l’applicazione della mediazione.
Punti principali
Ambito di applicazione della mediazione sulle sanzioni
La mediazione è obbligatoria per gli atti dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 di valore non superiore a 20.000 euro, compresi i provvedimenti di sola irrogazione di sanzioni tributarie. Sono quindi ricompresi anche i provvedimenti sanzionatori in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni, qualificati come sanzioni amministrativo-tributarie. Restano invece escluse le controversie su sanzioni aventi valore indeterminabile, come la sospensione della licenza o dell’autorizzazione per mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997.
Sanzioni per omessi o tardivi versamenti e controllo automatizzato
Nel caso di omesso o tardivo versamento emerso da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, l’Ufficio recupera il tributo e applica la sanzione del 30%. Se il contribuente paga entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità, la sanzione è ridotta al 10%; se non paga, l’iscrizione a ruolo è impugnabile e, se il valore non supera 20.000 euro, è soggetta a mediazione. In mediazione, tuttavia, la riduzione agevolata delle sanzioni per omesso o tardivo versamento non può andare oltre i limiti già previsti dalla disciplina amministrativa: l’accordo può portare, nei casi indicati, al pagamento della sanzione nella misura del 12% dell’imposta non versata (40% del 30%).
Rapporto tra mediazione e definizione agevolata delle sanzioni
La circolare chiarisce i rapporti tra mediazione tributaria e definizione agevolata ex artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997. Le sanzioni possono essere definite con pagamento di un terzo sia per gli atti di contestazione sia per le sanzioni contestuali all’avviso di accertamento o di rettifica, salvo l’esclusione assoluta per le sanzioni da omesso o ritardato versamento. Se il contribuente impugna l’atto, e la controversia è entro 20.000 euro, deve comunque presentare istanza di mediazione; in tale sede, però, non è consentito ottenere una riduzione più favorevole di quella ammessa in fase amministrativa.
Riduzione al 40% in mediazione: criteri e limiti
La riduzione al 40% è tassativa quando la mediazione definisce l’atto, sia con conferma sia con rideterminazione della pretesa. Se la sanzione è rideterminata dall’Ufficio, il 40% si applica sulla nuova misura; se resta invariata, il 40% si applica sulla sanzione originaria. La circolare fornisce esempi numerici per avvisi con tributo e sanzione, per atti che riguardano solo sanzioni e per ipotesi in cui l’Ufficio ridetermini solo il tributo, solo la sanzione o entrambi.
Cumulo giuridico e mediazione
Quando la sanzione è stata determinata con cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997, in mediazione occorre rideterminare la sanzione tenendo conto della violazione più grave e degli eventuali effetti dell’autotutela o della rivalutazione delle singole violazioni. La riduzione al 40% opera sulla sanzione così rideterminata. La circolare precisa che, se una delle violazioni viene annullata in autotutela o se il tributo di una violazione viene ridotto, l’Ufficio deve ricalcolare la base del cumulo giuridico e poi applicare la riduzione da mediazione.
Mediazione, acquiescenza e autotutela parziale
La circolare conferma che la definizione ex art. 15 D.Lgs. 218/1997 non si applica nel procedimento di mediazione, ma se il contribuente ha già pagato prima della notifica dell’istanza di mediazione, l’Ufficio deve dare efficacia alla definizione agevolata già perfezionata. In caso di autotutela parziale, se la riduzione della pretesa porta la controversia sotto la soglia di 20.000 euro prima dell’impugnazione, la mediazione resta obbligatoria; se invece la soglia è superata al momento del ricorso e solo dopo interviene autotutela, l’art. 17-bis non si applica.
Determinazione del valore della controversia nel consolidato nazionale
Per gli atti unici emessi nei confronti di soggetti aderenti al consolidato nazionale ex art. 40-bis DPR 600/1973, il valore della controversia si determina sull’imposta accertata senza considerare l’eventuale utilizzo di perdite. Se la consolidante presenta il modello IPEC per lo scomputo delle perdite non utilizzate entro il termine per ricorrere, il valore resta ancorato all’imposta dell’atto originario; la successiva rideterminazione delle perdite non modifica la soglia di applicazione della mediazione.
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