Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 34 del 6/08/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il trattamento dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP maturati in annualità per le quali la dichiarazione risulta omessa o tardiva oltre 90 giorni. Per l’IVA e per le imposte dirette/IRAP viene confermata la legittimità del recupero del credito utilizzato in dichiarazione successiva, con applicazione delle sanzioni, ma si ammette il possibile riconoscimento del credito effettivamente spettante tramite rimborso dopo il pagamento o l’esito sfavorevole del contenzioso. La circolare indica inoltre che, in sede di mediazione o conciliazione giudiziale, il credito può essere riconosciuto e scomputato dalle somme richieste, con le regole specifiche sulle sanzioni.

Riconoscimento delle eccedenze d’imposta a credito maturate in annualità con dichiarazione omessa

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito in annualità con dichiarazione omessa

La circolare affronta il trattamento dei crediti d’imposta maturati in annualità per le quali la dichiarazione sia stata omessa, con particolare attenzione all’IVA e, in modo analogo, alle imposte dirette e all’IRAP. L’obiettivo è individuare le modalità con cui gli Uffici devono procedere al recupero dei crediti indebitamente riportati e, al tempo stesso, riconoscere il credito effettivamente spettante quando ne ricorrano i presupposti, nel rispetto del principio di neutralità fiscale.

Premessa e finalità dell’intervento

L’Amministrazione segnala una problematica ricorrente: contribuenti che riportano in una dichiarazione successiva un’eccedenza a credito maturata in un periodo d’imposta per il quale la dichiarazione era omessa. La circolare chiarisce dunque le condizioni per il riconoscimento di tali crediti e le conseguenti modalità operative per gli Uffici sia in sede di controllo automatizzato sia in sede contenziosa, di mediazione o di conciliazione.

Credito IVA maturato in un anno con dichiarazione omessa

In materia IVA, se il contribuente utilizza in detrazione in una dichiarazione successiva un credito formatosi in un anno per il quale la dichiarazione annuale è omessa, l’Ufficio può legittimamente contestare il riporto del credito ai sensi dell’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. La contestazione può comportare un maggior debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile, nonché l’irrogazione della sanzione del 30 per cento prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997, riducibile a un terzo se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità.

La circolare afferma che, in assenza della dichiarazione nell’anno di maturazione, il contribuente non può riportare l’eccedenza di IVA detraibile nell’anno successivo né chiederne il rimborso nelle ipotesi ordinarie previste dall’articolo 30 del d.P.R. n. 633/1972. Il riporto del credito in una dichiarazione successiva viola quindi il presupposto normativo della detrazione.

Effetti del controllo e principio di neutralità IVA

Pur confermando la correttezza del recupero effettuato dagli Uffici, la circolare riconosce che, se il credito è effettivamente esistente e spettante, il contribuente può ottenerne il rimborso in forza del principio di neutralità del sistema IVA. In tale caso il rimborso è esperibile mediante istanza ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992, entro due anni dal pagamento delle somme richieste con la comunicazione di irregolarità, dalla cartella di pagamento o dall’esito definitivo sfavorevole del contenzioso.

L’Ufficio, nell’esaminare l’istanza, deve verificare la spettanza effettiva del credito mediante richiesta ed esame della documentazione contabile ed extracontabile necessaria, secondo la prassi ordinaria dei controlli sui rimborsi IVA. Resta salva la possibilità di effettuare ulteriori controlli sostanziali successivi. Le strutture che trattano i rimborsi devono segnalare ai settori controlli le posizioni più rilevanti ammesse al rimborso.

Trattamento in sede contenziosa

Le controversie in materia possono originare da cartelle di pagamento emesse a seguito della liquidazione automatizzata oppure dal diniego, espresso o tacito, sull’istanza di rimborso proposta dal contribuente. Nel giudizio, l’Ufficio deve anzitutto difendere la legittimità del proprio operato sulla base degli articoli 30 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la sussistenza del credito non incide sul thema decidendum della liquidazione della dichiarazione successiva.

In via prudenziale, l’Ufficio può anche contestare la stessa esistenza del credito indebitamente compensato, così da impedire che il giudice si pronunci sulla spettanza del diritto al rimborso. La circolare precisa che il rimborso potrà essere chiesto solo dopo il pagamento delle somme iscritte a ruolo in esecuzione di una pronuncia definitiva sfavorevole al contribuente.

Mediazione e conciliazione giudiziale

La circolare ammette una definizione delle controversie mediante mediazione, e per le liti di valore superiore a 20.000 euro mediante conciliazione giudiziale. Tali istituti possono essere utilizzati per riconoscere il credito effettivamente spettante, purché il contribuente accetti la legittimità delle imposte, degli interessi e delle sanzioni iscritti a ruolo.

In sede di mediazione è possibile scomputare dall’importo originariamente richiesto il credito IVA ritenuto spettante. Poiché il diritto al credito emerge solo in quella fase, non sono riconoscibili interessi a favore del contribuente. Nell’accordo deve inoltre risultare che i controlli svolti ai fini del riconoscimento del credito non esauriscono i poteri di controllo dell’Amministrazione sull’annualità omessa. Se l’accordo si perfeziona, il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni al 40 per cento ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. n. 546/1992.

Crediti IRPEF, IRES e IRAP maturati in annualità omessa

La circolare estende i medesimi principi anche alle imposte dirette e all’IRAP. Quando in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi o dell’IRAP emerge che il contribuente ha riportato in dichiarazione un credito formato in un’annualità per la quale la dichiarazione era omessa, l’Ufficio può recuperare il credito attraverso la procedura di cui all’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997.

La base normativa richiamata è l’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322/1998: le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma valgono comunque come titolo per la riscossione delle imposte dovute sugli imponibili e sulle ritenute indicati. Nulla viene previsto, invece, rispetto agli eventuali crediti esposti, il che esclude che tali dichiarazioni possano costituire titolo per il riconoscimento dei crediti stessi.

Rimborso dei crediti IRPEF, IRES e IRAP

Anche per i crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP, la circolare richiama il principio già espresso in materia IVA: una volta definita l’obbligazione con pagamento delle somme richieste, con la notifica della cartella di pagamento o a seguito di sentenza definitiva sfavorevole, il contribuente può presentare istanza di rimborso entro due anni dal pagamento, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992.

L’istruttoria deve ricostruire la posizione fiscale complessiva del contribuente per l’annualità omessa, verificando la documentazione prodotta e gli eventuali dati in possesso dell’Ufficio. Anche in questo caso resta possibile l’attivazione successiva di ulteriori controlli sostanziali per verificare la spettanza del credito.

Chiusura operativa

La circolare conclude affidando alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni e i principi indicati siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Punti principali

Credito IVA in annualità con dichiarazione omessa

Se il contribuente riporta in una dichiarazione IVA successiva un’eccedenza maturata nell’anno in cui la dichiarazione annuale era omessa, l’Ufficio può contestare il riporto tramite liquidazione automatizzata ex articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 e applicare la sanzione del 30% ex articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997. La circolare afferma che il credito non dichiarato nell’anno di maturazione non è detraibile in una dichiarazione successiva, anche se effettivamente esistente.

Possibilità di rimborso del credito IVA effettivo

In coerenza con il principio di neutralità dell’IVA, se il credito risulta effettivamente spettante, il contribuente può chiederne il rimborso ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992, entro due anni dal pagamento delle somme richieste o dall’esito definitivo del contenzioso sfavorevole al contribuente. L’Ufficio deve verificare la spettanza effettiva del credito mediante esame della documentazione contabile ed extracontabile e può attivare ulteriori controlli sostanziali.

Trattamento in sede contenziosa

Nel giudizio avverso cartelle di pagamento o dinieghi di rimborso, l’Ufficio deve sostenere anzitutto la legittimità del recupero del credito utilizzato in violazione degli articoli 30 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. In via prudenziale può anche contestare l’inesistenza del credito, per evitare una pronuncia sulla sua spettanza. Il rimborso può essere richiesto solo dopo il pagamento delle somme iscritte a ruolo in esecuzione di decisioni definitive.

Mediazione e conciliazione giudiziale

Le controversie possono essere definite in mediazione, o in conciliazione per le liti di valore superiore a 20.000 euro, riconoscendo il credito effettivamente spettante se il contribuente accetta la legittimità di imposte, interessi e sanzioni. In mediazione è possibile scomputare il credito dall’importo originariamente richiesto; non spettano interessi al contribuente perché il diritto emerge solo in quella fase. Se l’accordo si perfeziona, le sanzioni sono ridotte al 40% ex articolo 48 del d.lgs. n. 546/1992.

Crediti IRPEF, IRES e IRAP con dichiarazione omessa

Per le imposte dirette e l’IRAP, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni sono considerate omesse ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322/1998; esse valgono però come titolo per riscuotere le imposte dovute sugli imponibili indicati, non per riconoscere i crediti esposti. L’Ufficio può quindi recuperare il credito riportato in una dichiarazione successiva mediante controllo ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e applicare la sanzione dell’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997.

Rimborso e controlli per IRPEF, IRES e IRAP

Anche per i crediti relativi a imposte dirette e IRAP, il contribuente che abbia pagato le somme richieste o abbia avuto un esito sfavorevole definitivo può presentare istanza di rimborso entro due anni dal pagamento, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992. L’istruttoria deve ricostruire la posizione fiscale complessiva dell’annualità omessa e può essere seguita da ulteriori controlli sostanziali sulla spettanza del credito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.