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Circolare

Circolare n. 29 del 5/07/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la disciplina dell’imposta di bollo speciale annuale e dell’imposta straordinaria una tantum sui prelievi relative alle attività finanziarie emerse con le procedure di scudo fiscale e mantenute in regime di riservatezza. Vengono definiti presupposto, soggetti interessati, base imponibile, modalità di applicazione da parte degli intermediari, criteri di calcolo pro rata temporis, casi di trasferimento delle attività, termini di versamento e obblighi di segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Sono inoltre illustrate le ipotesi in cui l’imposta si applica agli eredi e le conseguenze della perdita del regime di riservatezza.

Imposta di bollo speciale annuale e imposta straordinaria sui prelievi per attività finanziarie oggetto di emersione

Imposta di bollo speciale e imposta straordinaria sui prelievi sulle attività emerse

La circolare fornisce i chiarimenti applicativi dell’articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato, in materia di imposizione sulle attività finanziarie oggetto di emersione tramite le procedure di scudo fiscale. Il documento disciplina sia l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività ancora segretate, sia l’imposta straordinaria una tantum sui prelievi effettuati nel periodo 1° gennaio 2011 - 6 dicembre 2011, definendo criteri di calcolo, soggetti obbligati, ruolo degli intermediari e casi particolari, inclusi trasferimenti ed eredi.

Presupposto e finalità della disciplina

La misura colpisce le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione ai sensi della normativa richiamata e che, a seguito del rimpatrio, sono state formalmente prese in custodia, deposito, amministrazione o gestione presso intermediari abilitati. La logica della norma è quella di mantenere un prelievo annuale sulle attività ancora coperte dal regime di riservatezza e di contrastare svuotamenti artificiali dei conti segretati prima dell’entrata in vigore dell’imposta annuale.

Imposta di bollo speciale annuale

L’imposta di bollo speciale è dovuta soltanto per le attività finanziarie rimpatriate e ancora detenute in regime di riservatezza al 31 dicembre di ogni anno. Non si applica alle attività oggetto di regolarizzazione che sono rimaste all’estero, in quanto soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale e non coperte da riservatezza.

Per il primo anno di applicazione, la base è il valore delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011. Le aliquote indicate sono:

  • 10 per mille per il 2011,
  • 13,5 per mille per il 2012,
  • 4 per mille per gli anni successivi.

Se nel corso dell’anno viene meno, in tutto o in parte, il regime di riservatezza, l’imposta è dovuta solo per il periodo di effettiva segretazione secondo il criterio del pro rata temporis. Il calcolo va quindi effettuato sul valore delle attività alla data in cui la segretazione cessa, rapportandolo ai giorni di durata del regime nell’anno di riferimento.

Cause di cessazione del regime di riservatezza

La circolare elenca numerose ipotesi in cui il regime di riservatezza viene meno. Tra le principali:

  • rinuncia espressa e scritta del contribuente, con data certa, comunicata all’intermediario;
  • trasferimento totale o parziale delle attività verso un rapporto non riservato;
  • prelievo o dismissione di somme o attività non reinvestite nel rapporto segretato;
  • mancata tassazione definitiva dei redditi di capitale o diversi che confluiscono nel conto segretato;
  • immissione nel conto segretato di attività o denaro non oggetto di emersione, con perdita dell’intera riservatezza del rapporto;
  • costituzione del rapporto segretato in garanzia di finanziamenti concessi a terzi;
  • decesso del contribuente;
  • esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni, verifiche, inviti, questionari o richieste istruttorie/accertative.

Non determinano invece la perdita della riservatezza:

  • le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli;
  • le movimentazioni in uscita imposte da obblighi di legge o contrattuali, come il pagamento di commissioni o di imposte operate dall’intermediario o dai sostituti d’imposta, compresa l’imposta di bollo speciale o quella sui prelievi.

Esempio di applicazione del pro rata temporis

La circolare fornisce un esempio numerico per chiarire il criterio di calcolo. Se al 1° gennaio 2012 il contribuente detiene attività segretate per euro 1.000 e nel corso dell’anno effettua due operazioni che fanno venir meno parzialmente la riservatezza, il valore imponibile non coincide necessariamente con il saldo finale. Occorre, infatti, sommare i valori delle singole quote per il numero di giorni in cui ciascuna ha fruito della riservatezza, ottenendo nel caso esemplificato un valore imponibile complessivo di euro 791.

Imposta straordinaria sui prelievi

L’imposta straordinaria è prevista per i prelievi definitivi e le dismissioni di attività emerse effettuati tra il 1° gennaio 2011 e il 6 dicembre 2011. La misura è pari al 10 per mille dell’importo prelevato ed è una tantum; rileva il fatto del prelievo nel periodo indicato, non il momento preciso in cui esso avviene.

Ai fini della disciplina, per prelievo si intendono le uscite definitive di denaro o attività finanziarie dal rapporto segretato che comportano la perdita del regime di riservatezza. Il decesso del de cuius nel corso del 2011 non è considerato prelievo.

Ambito soggettivo ed effetti del decesso

Sono soggetti all’imposizione coloro che hanno beneficiato delle procedure di emersione relative ad attività detenute all’estero in violazione del monitoraggio fiscale: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate fiscalmente residenti in Italia.

In caso di decesso, la disciplina si applica agli eredi in base al momento del decesso e alla situazione del rapporto segretato al 6 dicembre 2011. In sintesi:

  • se il decesso è anteriore al 6 dicembre 2011, non è dovuta né l’imposta di bollo speciale né quella sui prelievi;
  • se il decesso è successivo al 6 dicembre 2011 e il rapporto segretato esisteva a tale data, l’imposta di bollo speciale può essere dovuta agli eredi;
  • se vi sono stati prelievi tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, anche l’imposta straordinaria sui prelievi può essere richiesta agli eredi;
  • per i decessi dal 1° gennaio 2012 in poi, l’imposta è dovuta tenendo conto del periodo di effettiva riservatezza secondo il pro rata temporis.

La circolare riepiloga tali ipotesi in una tabella esemplificativa che distingue il caso di decesso prima o dopo il 6 dicembre 2011 e la presenza o meno di prelievi nel periodo rilevante.

Base imponibile e criteri di valutazione

L’imposta di bollo speciale e quella straordinaria sui prelievi si calcolano:

  • sull’ammontare delle somme di denaro,
  • sul valore di mercato delle attività finanziarie,
  • in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.

Il riferimento temporale è il 31 dicembre di ciascun anno, ovvero il 6 dicembre 2011 per l’anno 2011, oppure la data del prelievo. Il valore di mercato è quello rendicontato dagli intermediari secondo le disposizioni di legge. Se non è determinabile il valore di mercato e non esistono valore nominale o di rimborso, si prende il valore di acquisto. Per le polizze assicurative si assume il valore di rimborso, inteso come valore di riscatto alla data di riferimento o importo effettivamente rimborsato in caso di liquidazione o riscatto.

Intermediari obbligati e modalità di trattenuta

Sono tenuti a trattenere e versare le imposte gli intermediari individuati dalla normativa sul monitoraggio fiscale, tra cui banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste Italiane S.p.A. e stabili organizzazioni in Italia di intermediari esteri. La disciplina si estende alle imprese di assicurazione residenti quando le attività emerse siano state investite in polizze vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza.

Per le imprese non residenti operanti in Italia in libera prestazione di servizi, gli adempimenti ricadono su di esse se esercitano l’opzione prevista dalla normativa richiamata; in caso contrario, gli adempimenti spettano all’intermediario residente presso cui la polizza estera è detenuta in segretazione. Se la polizza italiana o estera è affidata in amministrazione a una fiduciaria residente o a un altro intermediario residente, questi sono tenuti a trattenere sia l’imposta di bollo speciale sia l’imposta straordinaria sui prelievi.

L’imposta di bollo speciale è trattenuta al termine del periodo d’imposta o al momento della perdita della segretazione. Il prelievo va effettuato prioritariamente dai conti segretati che accolgono denaro e, in mancanza, dai conti comunque riconducibili al contribuente, intesi come conti, anche non segretati, con identica intestazione. Se i conti non sono capienti, la provvista può essere fornita dal contribuente, anche autorizzando il prelievo da un conto ordinario presso altro intermediario, oppure versando la somma necessaria sul conto segretato, senza che ciò faccia venir meno la riservatezza.

Trasferimento delle attività segretate

La circolare dedica una specifica analisi ai trasferimenti tra intermediari. Se nel 2011 il contribuente trasferisce il rapporto segretato da un intermediario ad un altro mantenendo la riservatezza, l’intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 6 dicembre 2011 applica e versa l’imposta di bollo speciale per quell’anno; se vi sono prelievi definitivi nello stesso periodo, l’imposta straordinaria sui prelievi è dovuta dall’intermediario presso cui il prelievo è stato effettuato.

Se il trasferimento riguarda solo parte delle attività segretate, ciascun intermediario applica l’imposta in relazione alle attività da lui detenute alla data del 6 dicembre. Per i trasferimenti effettuati nel 2012 e negli anni successivi mantenendo la riservatezza, l’intermediario originario applica l’imposta di bollo speciale per il 2011, mentre quello di destinazione la applica per il 2012 e per gli anni successivi; se il trasferimento riguarda solo una parte delle attività, ciascun intermediario versa l’imposta sulla quota di propria pertinenza.

Se invece il trasferimento comporta perdita della riservatezza, esso è trattato come prelievo. Nel periodo 1° gennaio - 6 dicembre 2011 l’imposta di bollo speciale non è dovuta, ma l’intermediario presso cui era detenuto il rapporto segretato deve trattenere l’imposta straordinaria sui prelievi. Se il trasferimento parziale avviene verso un rapporto non segretato, l’intermediario originario applica comunque l’imposta di bollo speciale sulle attività ancora segretate a fine anno e l’imposta straordinaria sulle somme trasferite, se il fatto si colloca entro il 6 dicembre 2011.

Calcolo, scomputo e versamento

L’imposta di bollo speciale annuale va calcolata al netto dell’eventuale imposta di bollo già assolta sui medesimi rapporti ai sensi dell’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972. Lo scomputo riguarda l’imposta riferita al medesimo rapporto segretato risultante dai rendiconti dell’anno di riferimento, a partire dal 2011.

Per le polizze e i prodotti finanziari per i quali l’imposta di bollo ordinaria è dovuta al momento del rimborso o del riscatto, l’imposta speciale versata annualmente può essere scomputata in quella sede. Se le attività sono oggetto di amministrazione fiduciaria o tramite altro intermediario residente, l’imposta speciale pagata annualmente deve essere comunicata all’impresa di assicurazione per consentire lo scomputo.

Il versamento va eseguito entro il 16 luglio di ciascun anno. Entro il 16 luglio 2012 devono essere versate anche l’imposta straordinaria sui prelievi. La circolare richiama i codici tributo istituiti con risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012 e ammette l’utilizzo, in compensazione tramite modello F24, dell’eventuale eccedenza di imposta straordinaria già versata per altre procedure di emersione ex articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009.

Sanzioni e riscossione

Se l’intermediario, pur disponendo della provvista, omette in tutto o in parte il versamento o lo effettua oltre i termini, si applicano le sanzioni previste per le violazioni in materia di imposte sui redditi; per il ravvedimento operoso si applica l’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Per accertamento, riscossione e contenzioso valgono le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Obblighi di segnalazione degli intermediari

Gli intermediari devono segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali le imposte non sono state applicate o versate perché i conti riconducibili erano incapienti o perché il contribuente non ha fornito la provvista. La segnalazione deve riguardare l’intera posizione del contribuente e va effettuata nel modello 770 ordinario, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, quindi dal modello 770/2013. Nello stesso modello devono essere indicati i dati complessivi dei versamenti eseguiti nel periodo d’imposta.

Per i contribuenti segnalati, l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del DPR n. 602 del 1973. In tal caso sono iscritti a ruolo anche gli interessi, decorrenti dalla scadenza del versamento a carico dell’intermediario, e una sanzione pari all’importo non versato. In sede di riscossione nei confronti degli eredi, la sanzione non si applica per effetto del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

Punti principali

Presupposto e natura delle imposte

Le attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione ai sensi della normativa sullo scudo fiscale sono soggette, dal periodo d’imposta 2011, a un’imposta di bollo speciale annuale e a un’imposta straordinaria una tantum sui prelievi. La disciplina è stata modificata dal decreto legge n. 16 del 2012 e da ulteriori interventi in sede di conversione; il provvedimento direttoriale del 5 giugno 2012 disciplina le modalità applicative da parte degli intermediari.

Imposta di bollo speciale annuale

L’imposta è dovuta solo sulle attività finanziarie rimpatriate e ancora detenute in regime di riservatezza al 31 dicembre di ciascun anno. Non si applica invece alle attività regolarizzate, che restano estere e soggette a monitoraggio fiscale. Per il 2011 la base è il valore delle attività segretate al 6 dicembre 2011. Le aliquote indicate sono 10 per mille per il 2011, 13,5 per mille per il 2012 e 4 per mille per gli anni successivi. Se la riservatezza cessa in corso d’anno, il tributo va calcolato pro rata temporis, considerando il valore alla data di perdita della segretazione e i giorni di effettivo utilizzo del regime.

Perdita del regime di riservatezza

La riservatezza viene meno, tra l’altro, per rinuncia scritta e con data certa del contribuente, per trasferimento totale o parziale verso rapporti non riservati, per prelievi o dismissioni non reinvestiti nel rapporto segretato, per mancata tassazione definitiva dei redditi che confluiscono nel conto segretato, per immissione di attività non emerse nel rapporto, per costituzione del rapporto segretato in garanzia di finanziamenti a terzi, per decesso del contribuente e per esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni, verifiche o altri atti istruttori/accertativi. Non fanno perdere la riservatezza operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, né le movimentazioni in uscita imposte da legge o contratto, come il pagamento di commissioni o imposte.

Imposta straordinaria sui prelievi

L’imposta straordinaria pari al 10 per mille colpisce i prelievi a titolo definitivo e le dismissioni di attività finanziarie oggetto di emersione effettuati dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011. È un’imposta una tantum applicata sull’importo del prelievo, indipendentemente dalla data di effettuazione all’interno dell’intervallo considerato. Il decesso del de cuius nel corso del 2011 non è considerato un prelievo.

Ambito soggettivo ed eredi

Sono interessati le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate fiscalmente residenti in Italia che hanno usufruito delle procedure di emersione. In caso di decesso, l’imposta di bollo speciale e, se dovuta, quella sui prelievi possono gravare sugli eredi secondo la data del decesso e la persistenza del rapporto segretato al 6 dicembre 2011. Se il decesso avviene prima del 6 dicembre 2011 non è dovuta né l’imposta di bollo speciale né quella sui prelievi; se avviene dopo tale data o dal 2012 in poi, l’imposta può essere dovuta anche pro rata temporis.

Base imponibile e criteri di valutazione

Le imposte si calcolano sull’ammontare delle somme di denaro e sul valore di mercato delle attività finanziarie, o in mancanza sul valore nominale o di rimborso, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, al 6 dicembre 2011 per il primo anno, oppure alla data del prelievo. Se il valore di mercato non è determinabile e mancano valore nominale e di rimborso, si assume il valore di acquisto. Per le polizze assicurative si considera il valore di rimborso, cioè il valore di riscatto alla data di riferimento o quello effettivamente rimborsato in caso di liquidazione o riscatto.

Soggetti tenuti al prelievo e al versamento

Gli intermediari abilitati indicati dalla normativa sul monitoraggio fiscale, inclusi banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste Italiane S.p.A. e stabili organizzazioni in Italia di intermediari esteri, devono trattenere le imposte dal conto del contribuente o ricevere la provvista in tempo utile. La regola vale anche per le imprese di assicurazione residenti quando le attività rimpatriate sono state investite in polizze vita o di capitalizzazione in riservatezza. Per le imprese non residenti in LPS l’adempimento dipende dall’esercizio dell’opzione prevista dalla disciplina richiamata; in caso contrario, opera l’intermediario residente presso cui la polizza è detenuta in segretazione.

Trasferimenti delle attività segretate

La circolare distingue trasferimenti mantenendo o meno la riservatezza. Se il trasferimento avviene tra intermediari mantenendo il regime, l’imposta di bollo si applica in capo all’intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 6 dicembre 2011 per quell’anno, e in seguito secondo la titolarità al 31 dicembre; se il trasferimento riguarda solo parte delle attività, ciascun intermediario applica l’imposta sulla quota detenuta. Se il trasferimento comporta perdita di riservatezza, è assimilato a un prelievo: nel periodo 1° gennaio-6 dicembre 2011 non è dovuta l’imposta di bollo speciale, ma resta dovuta l’imposta straordinaria sui prelievi; nei periodi successivi si applica il criterio pro rata temporis.

Modalità di calcolo, compensazione e versamento

L’imposta di bollo speciale annuale è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo già pagata sui medesimi rapporti ai sensi dell’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, del DPR n. 642 del 1972. Per polizze e prodotti finanziari soggetti all’imposta di bollo al momento del rimborso o riscatto, l’imposta speciale versata annualmente può essere scomputata in quella sede. Il versamento va effettuato entro il 16 luglio di ciascun anno; entro il 16 luglio 2012 vanno versate anche l’imposta straordinaria sui prelievi. È ammessa la compensazione di eventuali eccedenze dell’imposta straordinaria versata per altre procedure di emersione tramite modello F24.

Sanzioni, accertamento e segnalazioni

Se l’intermediario non versa, in tutto o in parte, pur avendo la provvista, o versa tardivamente, si applicano le sanzioni previste per le omissioni in materia di imposte sui redditi e il ravvedimento operoso ex D.Lgs. n. 472 del 1997. Per accertamento, riscossione e contenzioso si applicano le regole delle imposte sui redditi. Gli intermediari devono segnalare nel modello 770 ordinario, a partire dal periodo d’imposta 2012 (modello 770/2013), i contribuenti per i quali il tributo non è stato applicato o versato per incapienza o mancata provvista. In tali casi l’imposta è iscritta a ruolo, con interessi dalla scadenza e sanzione pari all’importo non versato; la sanzione non si trasmette agli eredi.

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