Cassazione Penale, Sentenza n. 37108/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo il riconoscimento della permanenza e opponibilità allo Stato dell'iscrizione ipotecaria su un immobile di proprietà sottoposta a confisca. La garanzia era stata iscritta in origine da Banca Tercas per un mutuo con Archimede 96 s.r.l. (iscrizione 2010). L'immobile è stato sottoposto a sequestro nel 2015 e la confisca è diventata definitiva con decisione della Corte di Cassazione del 10/12/2021. Il credito originario fu ceduto da Banca Popolare di Bari ad AMCO e poi ad L ONE NPL nel 2022. Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda ritenendo che mancasse la buona fede del cessionario (e sussistessero indizi di mala fede), sulla base di elementi fattuali: sospensione dei pagamenti dopo sentenze di merito, costituzione della società ricorrente subito dopo la sentenza di Cassazione, acquisto soltanto di quel credito tra i vari pacchetti ceduti, operazioni societarie familiari riconducibili al proposto e produzione di documentazione fornita dagli interessati. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione di legge (artt.240 cod. pen. e art.52 d.lgs. n.159/2011) e motivazione manifestamente illogica, sostenendo che rileva prioritariamente la buona fede del creditore originario e che la sola posizione soggettiva del cessionario non dovrebbe essere decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'applicabilità della disciplina del d.lgs. n.159/2011 (titolo IV) anche ai casi di confisca allargata e ha richiamato il principio consolidato dalle Sezioni Unite (n.29847/2018) secondo cui il cessionario può avvalersi della buona fede del creditore originario, ma è comunque tenuto a dimostrare la propria buona fede concreta, ossia l'assenza di accordi fraudolenti con il proposto e la non conoscenza (con la diligenza richiesta) della strumentalità del credito all'attività illecita. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Ancona avesse correttamente esaminato gli elementi probatori e che la serie di dati oggettivi indicati fosse convergente verso la conclusione della malafede del cessionario. Ha inoltre precisato che l'omessa citazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati non ha creato vizio idoneo a modificare l'esito quando il giudice possa decidere sul merito per la "ragione più liquida".
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
art. 52; art. 45; titolo IV del Libro I
La Corte interpreta l'art. 52 come prevedente limiti all'opponibilità dei crediti sui beni confiscati: il requisito della buona fede deve sussistere all'epoca della costituzione del credito in capo al creditore originario e il cessionario può avvalersi della buona fede del cedente solo se dimostra la propria assenza di accordi fraudolenti e la non conoscenza della strumentalità del credito
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
comma 1-bis e seguenti (modifiche d.lgs. 14/2019 e d.lgs. 150/2022)
Estende la disciplina di tutela dei terzi creditori del d.lgs. 159/2011 ai casi di sequestro e confisca anche nelle ipotesi di confisca allargata; la Corte rileva l'applicabilità della procedura e il dovere, in generale, di coinvolgere l'Agenzia nei procedimenti ma sottolinea che l'omessa citazione non sempre invalida il giudizio se il merito può essere deciso
art. 240-bis / art. 240 cod. pen. (normativa su confisca)
richiamati nella motivazione come rientranti nello spettro applicativo
La confisca disposta in relazione ad illeciti societari rientra nell'ambito applicativo della disciplina antimafia estesa; la confisca comporta acquisizione del bene al patrimonio dello Stato salvo limiti di opponibilità per creditori di buona fede
art. 1263 cod. civ.
La cessione del credito trasferisce al cessionario i privilegi, le garanzie reali e gli accessori: la posizione giuridica del cessionario è derivativa e questi può far valere le condizioni afferenti al credito, ma resta l'onere probatorio circa la buona fede
art. 1230 cod. civ.
Richiamato indirettamente per escludere che la cessione comporti una novazione che estingua l'obbligazione originaria; la cessione è mero trasferimento del credito
art. 2641 e art. 2635 cod. civ.
Richiamati in relazione alla confisca e ai rapporti societari: la confisca in relazione a comportamenti societari rientra nell'ambito di applicazione della normativa penale e antimafia
Massime di principio
- Per la opponibilità di un'ipoteca su bene confiscato il cessionario deve dimostrare non solo l'anteriorità del credito rispetto alla trascrizione del sequestro, ma anche la buona fede originaria del creditore che ha costituito la garanzia e la propria assenza di accordi fraudolenti con il soggetto sottoposto a misura.
- La cessione del credito non preclude automaticamente l'ammissione della garanzia: la giurisprudenza ammette che il cessionario si avvalga della buona fede del cedente, ma lo sottopone a un onere probatorio aggiuntivo volto a escludere la consapevolezza della strumentalità del credito all'attività illecita.
- Elementi fattuali successivi (tempistica delle operazioni societarie, collegamenti familiari o economici tra cessionario e proposto, prezzo di cessione anomalo, sospensione dei pagamenti) possono essere valutati dal giudice come indizi di mala fede del cessionario.
- L'omessa citazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati non sempre invalida l'atto: il giudice può decidere il merito se vi è una "ragione più liquida" che consente la definizione della controversia.
- In fase di acquisto o di tutela di un credito garantito su beni a rischio di confisca, occorre documentare: a) anteriorità e condizioni dell'origine del credito; b) inesistenza di nessi di strumentalità tra credito e attività illecita; c) assenza di accordi fraudolenti con il proposto; d) congruità del corrispettivo e trasparenza delle operazioni societarie correlate.
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