Parere n. 1023/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dai signori Vitrani Annamaria, Zipparri Pietro, Caporusso Giacomo, Saraceno Savino, Binetti Antonietta, Vacca Maria Domenica, Dinuzzi Rosalia, Riefolo Damiana, Lionetti Addolorata, Francavilla Giuseppe, Suriano Giuseppe, Lanotte Maddalena, Caggese Mariastella, Cicco Francesco, Colasanto Dorotea, Curci Rosa, Amendola Gilberto, Damato Angela, Lacerenza Anna Maria, Leone Maria, Piccolo Altomare Maria, Seccia Antonio, Divincenzo Domenico, Corsini Vito, Lovero Ruggiero, Caldarulo Angelantonio, Rossiello Rosaria, Torre Lucilla, Mancino Cosima, Dipaola Daniele, Pacca Annamaria, Corcella Giuseppe, Scommegna Rosa, Diviccaro Ruggiero, Pastore Tiziana Anna, Dipace Antonietta, Berardino Riccardina, Lanotte Rachele, Di Franco Biagio, Galentino Mauro, Centaro Nunzia, Stella Domenico, Lombardi Lucia, Digiovanni Ruggiero, Lanotte Vincenza, Gazia Carmela, Bruno Giuseppe, Catalano Luigi, Dagnello Vincenzo, Gambarrota Angela Pia, Piazzolla Antonio, Tresca Maria Angela, Spada Nunzia, Dicorato Addolorata, Torre Maria, Vurro Ruggiero, Disalvo Roberta, Sipone Riccardo, Borraccino Sergio, Misuriello Anna, Rizzi Vito Antonio, Cortellino Rocco, Milillo Teresa, Fracchiolla Riccardo, Sgaramella Maria, Zefferino Francesco, Morano Antonia, Lombardi Maria Antonietta, Coppolecchia Anna, Spada Addolorata, Tursi Giovanni contro la Provincia di Barletta, Andria e Trani e nei confronti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “N. Garrone” di Barletta per l’annullamento: della deliberazione n. 51 del 14 settembre 2015 del Presidente della Provincia di Barletta, Andria e Tranj, avente ad oggetto "approvazione piano di utilizzazione degli ambienti scolastici dell'I.I.S.S. <Fermi-Nervi-Cassandro> di Barletta da parte dell’I.I.S.S. <Garrone> di Barletta"; della deliberazione n. 59 del 14.10.2015 del Presidente della Provincia Barletta, Andria e Trani, avente ad oggetto "rettifica deliberazione presidenziale n. 51 del 14.09.2015 - approvazione piano di utilizzazione degli ambienti scolastici del! '1. 1. 8. S. <Fermi-Nervi-Cassandro> di Barletta da parte del! 'I.I.S.S. <Garrone> di Barletta"; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto, in quanto lesivo, ivi compresi, in particolare: i verbali degli incontri del 27 luglio 2015 e del 9 ottobre 2015; gli atti istruttori compiuti dai Settori Formazione professionale, Politiche del lavoro, Welfare e Servizi alle imprese e ai cittadini ed Edilizia scolastica della Provincia di Barletta, Andria e Trani ed i pareri di regolarità tecnico-amministrativa espressi dai Dirigenti dei medesimi Settori; l'eventuale rigetto, anche tacito, dell'atto di opposizione presentato dal Dirigente dell'LLS.S. "Fermi-Nervi-Cassandro" a mezzo nota prot. n. 7014/A4-a del 29 settembre 2015; il vigente Statuto provinciale, approvato con delibera di Consiglio n. 10 del 21 maggio 2010; l'eventuale piano provinciale ex art. 139, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 112/1998, adottato con atto distinto rispetto alle delibere nn. 51 e 59 del 2015 - nonché la programmazione regionale ex art. 138 del d.lgs. n. 112/1998 - di recepimento del contenuto delle delibere n. 51 e n. 59 del 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle deliberazioni presidenziali provinciali n. 51 del 14 settembre 2015 e n. 59 del 14 ottobre 2015, relative all’utilizzazione degli ambienti scolastici dell’I.I.S.S. “Fermi-Nervi-Cassandro” da parte dell’I.I.S.S. “Garrone” di Barletta.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni della Provincia di Barletta, Andria e Trani deducendo incompetenza, violazione degli artt. 33, 34 e 97 Cost., degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, della l. n. 56/2014, del d.lgs. n. 267/2000, della l. n. 23/1996, dell’art. 139, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 27 della l.r. n. 24/2000, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, sviamento e violazione dei principi del giusto procedimento. L’I.I.S.S. “Garrone” e il Ministero hanno eccepito la tardività del ricorso e, il Ministero, anche la carenza di interesse ad agire. Nel corso del procedimento è emerso che la Provincia ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, determinando la trasposizione del ricorso davanti al T.A.R. Puglia – Bari, ove il giudizio è stato definito con decreto di perenzione n. 24 del 28 gennaio 2022.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, a seguito dell’opposizione della Provincia ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e della conseguente trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario non potesse più essere esaminato nel merito. Ha quindi espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità per trasposizione, assorbendo la domanda cautelare. Le ulteriori eccezioni e i motivi di merito non sono stati esaminati.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale
L’opposizione proposta dalla Provincia ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 ha determinato la trasposizione del ricorso davanti al T.A.R. Puglia – Bari. La trasposizione impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario, che deve essere dichiarato improcedibile.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è assorbita in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione dell’amministrazione determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale amministrativa, con conseguente improcedibilità del ricorso straordinario.
artt. 33, 34 e 97 Cost.
Violazione degli artt. 33, 34 e 97 Cost.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure di merito, ma non esaminati dal Consiglio di Stato per effetto della trasposizione.
artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990
Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l.n. 241/1990
Richiamati dai ricorrenti in relazione ai principi dell’azione amministrativa, ma non esaminati nel merito.
art. 139, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 112/1998
art. 139, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 112/1998
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle competenze provinciali in materia scolastica, senza esame sostanziale da parte della Sezione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione propone opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario viene trasposto nella sede giurisdizionale amministrativa e il procedimento consultivo davanti al Consiglio di Stato deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario preclude l’esame dei motivi di merito e delle eccezioni non necessarie alla definizione dell’affare in sede consultiva.
- La domanda cautelare proposta nel ricorso straordinario resta assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità conseguente alla trasposizione.
Impugnazione delle delibere provinciali sull’utilizzazione degli spazi scolastici
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da docenti dell’I.I.S.S. “E. Fermi – P. Nervi – M. Cassandro” di Barletta e da genitori di studenti dello stesso istituto contro la Provincia di Barletta, Andria e Trani, nei confronti dell’I.I.S.S. “N. Garrone”. Sono state impugnate le deliberazioni presidenziali provinciali n. 51 del 14 settembre 2015 e n. 59 del 14 ottobre 2015, concernenti l’approvazione e la rettifica del piano di utilizzazione degli ambienti scolastici dell’I.I.S.S. “Fermi-Nervi-Cassandro” da parte dell’I.I.S.S. “Garrone”.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto:
- incompetenza dell’organo provinciale e violazione delle norme costituzionali, statali e regionali relative all’organizzazione scolastica e alle competenze degli enti territoriali;
- violazione degli artt. 33, 34 e 97 Cost., degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, della l. n. 56/2014, del d.lgs. n. 267/2000, della l. n. 23/1996, dell’art. 139, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 27 della l.r. n. 24/2000;
- eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, sviamento e violazione dei principi del giusto procedimento.
È stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati.
Eccezioni e attività istruttoria
L’I.I.S.S. “Garrone” ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha eccepito la tardività del ricorso e la carenza di interesse ad agire, sostenendo che le deliberazioni non avrebbero modificato né la sede di lavoro dei docenti né la sede di erogazione del servizio scolastico per gli studenti. Nel merito, il Ministero ha ritenuto infondato il ricorso.
Con il parere interlocutorio n. 02610/2018 del 13 novembre 2018 la Sezione aveva disposto ulteriori incombenti istruttori a carico dell’amministrazione. Poiché tali incombenti non risultavano adempiuti, nel 2024 la Sezione ha sollecitato le parti a chiarire se permanesse l’interesse alla definizione dell’affare o se fossero intervenute cause di improcedibilità.
Trasposizione davanti al giudice amministrativo
I difensori dei ricorrenti hanno comunicato che la Provincia aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorso è stato pertanto trasposto davanti al T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, dove è stato iscritto al n. R.G. 608/2016.
Il giudizio giurisdizionale è stato successivamente definito con decreto di perenzione n. 24 del 28 gennaio 2022.
Decisione della Sezione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Tale evento impedisce la prosecuzione dell’esame del ricorso straordinario davanti alla Sezione consultiva, senza necessità di esaminare la tardività, la carenza di interesse, i motivi di incompetenza e le censure di eccesso di potere.
La Sezione ha quindi espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata assorbita.
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