Sentenza del 24/04/2018 n. 1910 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Redditi di capitale - Interessi su finanziamento estero - Ritenuta - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della società è stata accolta: sia l'art. 45, comma 2, del TUIR, sia l'art. 11 della Convenzione OCSE e l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 143/2005 collegano il presupposto impositivo e l'obbligo di ritenuta all'effettiva corresponsione degli interessi. Poiché gli interessi erano stati soltanto accantonati e non pagati, non sussisteva, per quel periodo, l'obbligo di operare la ritenuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la debenza della ritenuta d'acconto sugli interessi maturati in relazione a un finanziamento concesso dalla capogruppo olandese e successivamente ceduti a una società residente in Francia. Gli interessi erano stati contabilmente accantonati, ma non erano stati effettivamente corrisposti. L'Ufficio riteneva sufficiente la maturazione o contabilizzazione degli interessi, mentre la società sosteneva che il presupposto della ritenuta fosse il loro effettivo pagamento.
Norme richiamate
Art. 45, comma 2, prima parte, del TUIR
Gli interessi e altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese sono imputati al periodo d'imposta in cui sono percepiti.
La norma è stata interpretata nel senso che, ai fini della ritenuta sugli interessi, rileva la loro effettiva corresponsione e non la semplice maturazione o contabilizzazione.
Art. 11 della Convenzione OCSE
La disciplina convenzionale sugli interessi presuppone il pagamento degli interessi quale elemento rilevante per l'applicazione della tassazione alla fonte.
Art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 143/2005
La disposizione, applicabile alla fattispecie internazionale, conferma il riferimento agli interessi effettivamente pagati quale presupposto per l'applicazione della ritenuta.
Massime di principio
- In materia di ritenute sugli interessi, la mera maturazione contabile o l'accantonamento non bastano, di regola, a far sorgere l'obbligo di ritenuta quando la normativa applicabile richiede la corresponsione effettiva.
- Nei rapporti transfrontalieri occorre verificare congiuntamente la normativa interna e la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile: la disciplina convenzionale può confermare o limitare il presupposto della ritenuta.
- Il momento decisivo per l'obbligo del sostituto d'imposta è normalmente quello del pagamento, anche indiretto o mediante compensazione, purché vi sia un'effettiva disponibilità del provento da parte del beneficiario.
- La contabilizzazione del debito per interessi può avere rilevanza civilistica o contabile, ma non necessariamente determina, da sola, l'obbligo fiscale di effettuare la ritenuta.
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