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Ordinanza

Ordinanza n. 1843/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento e la declaratoria previa tutela cautelare monocratica e collegiale, dell’illegittimità del comportamento omissivo e/o comunque del provvedimento tacito o implicito di archiviazione/chiusura del procedimento amministrativo identificato con n. NA5607471213 Modulo B2020, relativo alla richiesta di nulla osta per lavoro subordinato presentata a favore del ricorrente, nonché del mancato avvio e svolgimento, all’esito della rinuncia datoriale, di un’adeguata istruttoria volta a valutare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi degli artt. 5, comma 9, e 22, comma 11, D.Lgs. 286/1998 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007; l’annullamento, ove occorra, di ogni atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e conseguente, con cui l’Amministrazione abbia ritenuto di chiudere il procedimento NA5607471213 sulla base della “rinuncia alla favorevole definizione del procedimento” da parte del datore di lavoro (“Disconoscimento Istanza”) comunicata tramite applicativo SPI 2.0 / PEC prot. 402302 del 22 ottobre 2024, senza valutare la posizione del lavoratore.

Giustizia amministrativa202603785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: comportamento omissivo e/o provvedimento tacito o implicito di archiviazione o chiusura del procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, a seguito della rinuncia datoriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della mancata prosecuzione e definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, nonché dell'omessa valutazione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione dopo la rinuncia del datore di lavoro. Ha inoltre domandato, ove necessario, l'annullamento degli atti presupposti e conseguenti con cui l'Amministrazione avrebbe chiuso il procedimento sulla base della rinuncia alla favorevole definizione dell'istanza comunicata dal datore di lavoro, senza esaminare la posizione del lavoratore. In via cautelare ha chiesto una tutela monocratica e collegiale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare collegiale. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, non ha ravvisato prima facie i presupposti per concedere la tutela interinale, poiché non risultavano percepibili profili di irreversibilità del pregiudizio lamentato nelle more dell'udienza camerale di trattazione del ricorso. Il giudice ha valorizzato la connotazione naturalmente accelerata del rito speciale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., ritenendo quindi non integrato il requisito cautelare necessario per anticipare la tutela. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per l'assenza, nella sommaria valutazione, di un pregiudizio irreversibile nelle more della trattazione camerale.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il rito speciale accelerato per le controversie relative al silenzio dell'amministrazione è stato valorizzato per escludere la necessità di una tutela interinale in assenza di un danno irreversibile.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale base normativa della richiesta di valutazione del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; l'ordinanza cautelare non definisce nel merito la relativa pretesa.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale ulteriore fondamento della richiesta relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione; non è oggetto di valutazione definitiva nell'ordinanza.

  • circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del 20 agosto 2007

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della richiesta di istruttoria e valutazione della posizione del lavoratore dopo la rinuncia datoriale; l'ordinanza non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • Nel rito speciale contro il silenzio dell'amministrazione, la tutela cautelare interinale può essere negata quando, nelle more della ravvicinata udienza camerale, non emergano profili di irreversibilità del pregiudizio allegato dal ricorrente.
  • La natura accelerata del rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'urgenza cautelare: in assenza di un danno irreversibile, la prossima trattazione camerale può rendere non necessaria l'anticipazione della tutela.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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