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Risoluzione

Risoluzione n. 41 del 28/06/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce due codici tributo da utilizzare nel modello F24 per consentire ai soggetti finanziatori il recupero, in compensazione, di crediti d’imposta connessi a finanziamenti agevolati o garantiti dallo Stato per il sisma del maggio 2012: il codice 6840 per la rata di finanziamento agevolato ex art. 3-bis del d.l. 95/2012 e il codice 6841 per interessi e spese di gestione ex art. 11, comma 10, del d.l. 174/2012.

Istituzione dei codici tributo 6840 e 6841 per crediti d’imposta Sisma maggio 2012

Istituzione di codici tributo per il sisma maggio 2012

La risoluzione disciplina l’utilizzo, tramite modello F24, di due crediti d’imposta collegati a misure di agevolazione finanziaria previste per fronteggiare gli effetti degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, vengono istituiti due codici tributo distinti per consentire ai soggetti finanziatori di recuperare in compensazione gli importi spettanti.

Credito d’imposta per finanziamenti agevolati ex articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012

L’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, disciplina il credito d’imposta collegato ai finanziamenti bancari agevolati destinati alla ricostruzione. Il comma 2 prevede che, in caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d’imposta fruibile esclusivamente in compensazione, pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.

Le modalità di fruizione sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 gennaio 2013, integrato dal provvedimento del 4 febbraio 2013, con riferimento agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo a favore delle popolazioni colpite dal sisma. In tale sistema il beneficiario utilizza il credito per pagare le rate al soggetto finanziatore, che a sua volta recupera l’importo mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per questo recupero è istituito il codice tributo:

  • 6840 – "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato - Sisma maggio 2012 – art. 3-bis d.l. 6 luglio 2012, n. 95"

In sede di compilazione dell’F24, il codice va indicato nella Sezione Erario, nella colonna "importi a credito compensati", riportando come anno di riferimento l’anno a cui si riferisce la rata di rimborso, nel formato AAAA.

Credito d’imposta per interessi e spese di gestione ex articolo 11 del d.l. n. 174/2012

L’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede, al comma 7, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma, per il pagamento di tributi, contributi e premi indicati nello stesso articolo. Viene inoltre richiamato l’articolo 6 del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che ridetermina il termine utile per l’accesso al finanziamento.

Il comma 10 dell’articolo 11 stabilisce che gli interessi relativi ai finanziamenti e le spese strettamente necessarie alla loro gestione sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito d’imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, agli interessi e alle spese dovuti. Il credito è utilizzabile ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, senza applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per consentire tale recupero è istituito il codice tributo:

  • 6841 – "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi al finanziamento erogato e delle spese di gestione – Sisma maggio 2012 – art. 11, c. 10, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174"

Anche in questo caso, il codice va esposto nella Sezione Erario dell’F24, nella colonna "importi a credito compensati", con indicazione dell’anno di riferimento relativo, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo degli interessi e delle spese di gestione, espresso in formato AAAA.

Finalità operativa

La risoluzione ha quindi funzione eminentemente operativa: rende possibile, mediante specifici codici tributo, la compensazione dei crediti d’imposta spettanti ai soggetti finanziatori nell’ambito delle misure emergenziali connesse al sisma del maggio 2012, distinguendo tra il recupero della rata di finanziamento agevolato e quello degli interessi e delle spese di gestione.

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