Cassazione Penale, Sentenza n. 40236/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati connessi all'art. 416-bis cod. pen. e ad un'estorsione (capo 18). Le censure erano aggregate in un unico motivo e miravano a contestare: (i) la carenza e il vizio di motivazione del provvedimento del riesame rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; (ii) l'errata identificazione dell'indagato nelle conversazioni intercettate (dubbi sui soprannomi, sul ruolo effettivo di gestore o semplice dipendente, e sulla presenza di più forni in piazza Ingastone); (iii) violazioni degli artt. 273 e 192 c.p.p. perché i riscontri sarebbero inconcludenti e l'indagine indiziaria non avrebbe seguito i criteri richiesti; (iv) errata qualificazione giuridica della condotta (associazione mafiosa vs. favoreggiamento o concorso esterno); (v) insufficienza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione (che la difesa riteneva superato dalla morte del principale contatto, Incontrera).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva accolto l'appello del pubblico ministero e disposto la custodia cautelare in carcere. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una "motivazione rafforzata" idonea a superare le obiezioni del Giudice per le Indagini Preliminari: gli elementi di identificazione del La Rosa (presenza assidua nel panificio in piazza Ingastone, videoriprese del 31/05/2021 che lo collocano all'incontro, intercettazioni in cui è chiamato "Maurì"/"Maurizio il fornaro", richiamo da parte di altri sodali) sono stati valutati con coerenza logica; la partecipazione sistematica alla disponibilità dei locali, la partecipazione ad incontri in cui si discutevano estorsioni e il riconoscimento del ruolo da parte di altri associati sono stati ritenuti elementi indiziari gravi e sufficienti per integrare la partecipazione all'associazione mafiosa. Anche le esigenze cautelari sono state motivate in modo congruo, considerando la gravità, la persistenza e la consistenza dell'apporto fornito dall'indagato al sodalizio, nonostante il decesso di Incontrera. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (vietato rinnovare la valutazione del merito dei fatti salvo travisamento della prova) e ha escluso che vi fosse travisamento decisivo della prova.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che la disponibilità continuativa e consapevole di locali usati come luogo di incontro del clan, la partecipazione a conversazioni associative e il conferimento di compiti/affidamento di proventi possono costituire elementi concreti di partecipazione all'associazione mafiosa
art. 273, comma 3 cod. proc. pen.
Riferita alla 'doppia presunzione' richiamata dal Tribunale: la Corte ha ritenuto operativa la presunzione che, per fatti di particolare gravità e con determinati riscontri indiziari, sussistano esigenze cautelari salvo elementi positivi contrari
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio guida per il corretto svolgimento del ragionamento indiziario; la Corte ha valutato che il Tribunale ha rispettato i criteri di logicità e di riscontri effettivi richiesti dall'articolo
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che i presupposti per la misura (pericolo di reiterazione e adeguata prognosi) siano stati motivati
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Evocata rispetto alla presunzione di necessità della misura cautelare in presenza di gravi indizi per reati particolarmente pericolosi; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi che giustificano tale presunzione nel caso concreto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti né sostituisce la valutazione del giudice di merito: può censurare la decisione solo per vizio di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il giudice di appello (rilevatore delle misure cautelari) riforma un provvedimento di rigetto, deve fornire una motivazione rafforzata che affronti criticamente e superi le ragioni del rigetto; tale motivazione deve desumersi in modo chiaro dall'atto di impugnazione.
- L'identificazione dell'imputato attraverso soprannomi e intercettazioni è valida se supportata da riscontri concreti e coerenti (videoriprese, presenza continuativa nel luogo, chiamate da terzi, riferimenti in altre conversazioni) e va valutata nel suo insieme.
- Per integrare la partecipazione all'associazione mafiosa non è necessario un unico atto eclatante: possono concorrere più elementi (disponibilità stabile di locali, partecipazione sistematica agli incontri, affidamento di proventi, riconoscimento da parte di altri associati) che, nel loro insieme, compongono il quadro indiziario.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, bisogno di tutela dell'istruttoria) si fondano su una prognosi basata sulla gravità dei fatti, sulla persistenza dell'apporto e sull'assenza di elementi positivi contrari; la sola sopravvenienza di eventi (es. morte di uno dei soggetti collegati) non è automaticamente idonea a escludere il pericolo se permangono altri elementi di rischio.
- In sede di ricorso per cassazione occorre formulare censure di legge o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione: le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove o della persuasività degli indizi sono normalmente inammissibili.
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