Cassazione Penale, Sentenza n. 7778/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza esecutiva n. cum 378/2023 (30/05/2023) sostenendo che: a) la pena era stata scomputata solo per anni 3 mentre la sentenza «origine» aveva inflitto anni 4 e mesi 6, posto che la pronuncia che aveva calcolato la continuazione si era basata su un presupposto erroneo (la ritenuta irrevocabilità di una sentenza che invece non era definitiva); b) la revoca dell'indulto relativa a due sentenze del Tribunale di Roma era ingiustificata perché l'interessato non avrebbe commesso reati nel quinquennio previsto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretto lo scomputo così come effettuato dal giudice dell'esecuzione: nel provvedimento originario l'aumento in continuazione era stato quantificato in tre anni e dunque è quella la misura scomputata, non la pena originaria di anni 4 e mesi 6. Quanto alla revoca dell'indulto, la Corte ha confermato la decisione perché il ricorrente ha commesso un reato di bancarotta il 10/06/2010, entro il quinquennio rilevante dall'entrata in vigore della L. 31/07/2006 n. 241. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 31 luglio 2006, n. 241
La Corte ha interpretato che la commissione di un reato il 10/06/2010 ricade nel quinquennio rilevante dall'entrata in vigore della L. 31/07/2006 n. 241, giustificando la revoca dell'indulto
Massime di principio
- Lo scomputo deve seguire la concreta quantificazione inserita nel provvedimento di esecuzione: se nel provvedimento originario l'aumento per continuazione è stato calcolato in una certa misura, va scomputata quella misura piuttosto che la pena originaria indicata in un precedente giudizio.
- Se una pronuncia ha determinato la pena complessiva indicando un aumento per continuazione, l'errore di presupposto sulla irrevocabilità di una sentenza sottostante non comporta automaticamente lo scomputo della pena originaria se il provvedimento esecutivo ha già operato la quantificazione dell'aumento.
- La revoca dell'indulto è legittima quando si accerti la commissione di un reato nel quinquennio rilevante dall'entrata in vigore della norma che disciplina l'indulto; in tali casi il giudice può confermare la revoca anche se il condannato contesta la valutazione temporale.
- Il rigetto del ricorso comporta generalmente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
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