Cassazione Civile, Ordinanza n. 22811/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva domandato il rimborso nella misura del 90% di IRPEG, ILOR e IVA versate per gli anni 1990-1992, invocando la disciplina agevolativa connessa al sisma del dicembre 1990 in Sicilia. A fronte del silenzio dell’Amministrazione, aveva impugnato il silenzio-rifiuto: in primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente, riconoscendo il rimborso delle imposte dirette e negando l’IVA; in appello l’Agenzia aveva sostenuto che, per l’attività d’impresa svolta, il rimborso delle imposte dirette integrasse un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE, e la CTR aveva accolto tale impostazione negando integralmente il rimborso. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe deciso su questioni nuove introdotte solo in appello dall’Ufficio; 2) violazione della disciplina sul rimborso e del diritto UE sugli aiuti di Stato, per non avere la CTR verificato se, nel caso concreto, il rimborso rientrasse nel regime de minimis o comunque fosse compatibile con gli artt. 107 e 108 TFUE; 3) nullità per omessa pronuncia sul motivo relativo al superamento dei limiti de minimis; 4) violazione della disciplina sulle spese di lite, avendo la CTR condannato la società anche per il primo grado nonostante la parziale soccombenza dell’Agenzia in primo grado e la sopravvenienza della decisione UE richiamata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la compatibilità del rimborso con la disciplina UE sugli aiuti di Stato è questione di diritto rilevabile anche d’ufficio e che l’Amministrazione, avendo sempre contestato il diritto al rimborso, poteva svolgere ulteriori argomenti difensivi in appello. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che, per i contribuenti che svolgono attività d’impresa, il rimborso previsto dalla normativa sul sisma 1990 non opera automaticamente, poiché occorre verificare in concreto se il beneficio, ove concesso, configuri un aiuto di Stato illegittimo oppure rientri nei limiti consentiti dalla disciplina unionale, compreso il regime de minimis; tale accertamento spettava al giudice di merito e la CTR non lo aveva compiuto. I terzo e quarto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
viene utilizzato come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 57 d.lgs. 546/1992
il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello non impedisce, nel caso concreto, la deduzione di ulteriori argomenti difensivi su una questione di diritto rilevabile d’ufficio.
art. 9, comma 17, l. 289/2002
prevede la definizione agevolata/rimborso del 90% delle imposte versate per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, ma la sua applicazione ai contribuenti esercenti attività d’impresa va verificata alla luce del diritto UE sugli aiuti di Stato.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di motivazione della sentenza, in relazione alla censura di omessa pronuncia.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta omessa pronuncia.
artt. 107 e 108 TFUE
la Corte afferma che il giudice di merito deve valutare se il rimborso, ove concesso, integri un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
Regolamento (UE) n. 1407/2013
richiamato come possibile base del regime de minimis da verificare in concreto.
decisione Commissione UE 14.8.2015 n. C(2015) 5549 final
considerata rilevante perché ha ritenuto la disciplina nazionale incompatibile con il diritto UE nella misura in cui integra un aiuto di Stato illegittimo.
art. 15 d.lgs. 546/1992
richiamato nel quarto motivo sulla condanna alle spese di lite.
art. 1, comma 665, l. 190/2014
richiamato nel passaggio che afferma l’inapplicabilità automatica del beneficio ai contribuenti d’impresa, in combinato con la decisione UE.
Regolamento CE n. 994/1998
richiamato come possibile fonte di regimi di aiuto compatibili o approvati, da verificare in concreto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda un rimborso o un’agevolazione fiscale potenzialmente incidente sul regime degli aiuti di Stato, il giudice di merito deve verificare d’ufficio la compatibilità della misura con il diritto dell’Unione europea, senza potersi limitare alla mera affermazione della vigenza della disciplina europea.
- In presenza di una domanda di rimborso fiscale riferita a soggetti esercenti attività d’impresa, non è sufficiente applicare in modo automatico la norma agevolativa nazionale: occorre accertare se il beneficio, in concreto, costituisca un aiuto di Stato incompatibile oppure rientri nei limiti consentiti dalla disciplina de minimis o in altro regime autorizzato.
- Il divieto di domande nuove in appello non impedisce all’Amministrazione di sviluppare in secondo grado ulteriori argomenti giuridici a difesa della propria originaria contestazione, quando la questione sia rilevabile d’ufficio e la pretesa del contribuente sia stata sin dall’inizio contestata nel merito.
- L’omessa valutazione della possibile riconducibilità del beneficio fiscale ai limiti de minimis integra un vizio della decisione di merito, poiché impedisce di stabilire se il rimborso sia o meno precluso dalla disciplina sugli aiuti di Stato.
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