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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 253 - Comm. Trib. Prov. Varese

CLASSIFICAZIONE MERCE - Merci deperibili - Controllo a posteriori - Prodotti riconducibili ad una categoria diversa rispetto a quella dichiarata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria provinciale ha confermato la correttezza della riclassificazione operata dalla Dogana, ritenendo legittimo il controllo a posteriori previsto per le merci deperibili e adeguati gli elementi probatori utilizzati dall'Ufficio. Il ricorso del contribuente è stato pertanto respinto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale di merci deperibili. Poiché i prodotti non potevano essere trattenuti in dogana, l'Amministrazione ha svolto un controllo successivo sui documenti e sui dati relativi alle importazioni, rilevando che le merci erano riconducibili a una categoria doganale diversa da quella indicata dal contribuente. La nuova classificazione è stata fondata sui rilievi fotografici riferibili al momento dell'importazione e sulla diversa descrizione dei prodotti contenuta nelle fatture di acquisto rispetto alle dichiarazioni doganali.

Norme richiamate

  • Art. 78 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    In caso di merci deperibili che non possono essere trattenute in dogana, gli uffici possono controllare a posteriori i documenti ed i dati relativi alle operazioni di importazione.

    La norma consente alla Dogana di verificare successivamente documenti, dati e classificazione delle merci quando, per la loro natura deperibile, non sia possibile effettuare o completare il controllo durante la permanenza in dogana.

Massime di principio

  • La deperibilità delle merci non impedisce il controllo doganale, ma può giustificare un controllo a posteriori sulla base della documentazione disponibile.
  • La classificazione doganale può essere rettificata anche dopo lo svincolo delle merci, quando emergano elementi idonei a dimostrare che la categoria dichiarata non è corretta.
  • Fotografie riferibili al momento dell'importazione, fatture commerciali e descrizioni del prodotto possono costituire elementi probatori rilevanti per accertare la natura effettiva della merce.
  • Eventuali differenze tra la descrizione nelle fatture e quella nelle dichiarazioni doganali possono compromettere la posizione dell'importatore e sostenere la riclassificazione dell'Ufficio.
  • In situazioni analoghe, è importante conservare una documentazione coerente e completa sulla composizione, destinazione, caratteristiche e presentazione commerciale dei prodotti importati.

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