Sentenza del 27/05/2015 n. 253 - Comm. Trib. Prov. Varese
CLASSIFICAZIONE MERCE - Merci deperibili - Controllo a posteriori - Prodotti riconducibili ad una categoria diversa rispetto a quella dichiarata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria provinciale ha confermato la correttezza della riclassificazione operata dalla Dogana, ritenendo legittimo il controllo a posteriori previsto per le merci deperibili e adeguati gli elementi probatori utilizzati dall'Ufficio. Il ricorso del contribuente è stato pertanto respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale di merci deperibili. Poiché i prodotti non potevano essere trattenuti in dogana, l'Amministrazione ha svolto un controllo successivo sui documenti e sui dati relativi alle importazioni, rilevando che le merci erano riconducibili a una categoria doganale diversa da quella indicata dal contribuente. La nuova classificazione è stata fondata sui rilievi fotografici riferibili al momento dell'importazione e sulla diversa descrizione dei prodotti contenuta nelle fatture di acquisto rispetto alle dichiarazioni doganali.
Norme richiamate
Art. 78 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
In caso di merci deperibili che non possono essere trattenute in dogana, gli uffici possono controllare a posteriori i documenti ed i dati relativi alle operazioni di importazione.
La norma consente alla Dogana di verificare successivamente documenti, dati e classificazione delle merci quando, per la loro natura deperibile, non sia possibile effettuare o completare il controllo durante la permanenza in dogana.
Massime di principio
- La deperibilità delle merci non impedisce il controllo doganale, ma può giustificare un controllo a posteriori sulla base della documentazione disponibile.
- La classificazione doganale può essere rettificata anche dopo lo svincolo delle merci, quando emergano elementi idonei a dimostrare che la categoria dichiarata non è corretta.
- Fotografie riferibili al momento dell'importazione, fatture commerciali e descrizioni del prodotto possono costituire elementi probatori rilevanti per accertare la natura effettiva della merce.
- Eventuali differenze tra la descrizione nelle fatture e quella nelle dichiarazioni doganali possono compromettere la posizione dell'importatore e sostenere la riclassificazione dell'Ufficio.
- In situazioni analoghe, è importante conservare una documentazione coerente e completa sulla composizione, destinazione, caratteristiche e presentazione commerciale dei prodotti importati.
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