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Sentenza

Sentenza n. 1515/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202503266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Pisa sulle richieste di permesso di soggiorno e, successivamente, diniego e provvedimento di inammissibilità relativi alle domande di soggiorno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento della Questura di Pisa sulle richieste di permesso di soggiorno presentate il 6 agosto 2025, comprese quelle relative al permesso di soggiorno per lavoro con modello temporaneo e cartaceo trasmesse il 7 e il 21 agosto 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il diniego comunicato via PEC il 22 novembre 2025 e il provvedimento di inammissibilità del 24 novembre 2025 relativo alla domanda di permesso di soggiorno per lavoro. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità dedotti né le ragioni sostanziali dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, prendendo atto della richiesta documentata della parte ricorrente del 7 giugno 2026. La decisione non esamina nel merito la legittimità del silenzio, del diniego o del provvedimento di inammissibilità, poiché la controversia è stata ritenuta non più attuale. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della fattispecie nel suo complesso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il giudice ha richiamato la disposizione nel dichiarare la cessazione della materia del contendere; dal testo non emerge un'ulteriore interpretazione specifica.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la controversia perde attualità e la parte interessata documenta tale sopravvenienza, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare nel merito la legittimità degli atti o dei comportamenti amministrativi impugnati.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può riguardare unitariamente il ricorso contro il silenzio e i successivi motivi aggiunti proposti contro gli atti adottati dall'amministrazione nel corso del giudizio, quando la controversia nel suo complesso non presenta più un'attuale materia da decidere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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