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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06976/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, medici specializzati iscritti in anni compresi tra il 1991 e il 2005, hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da asserito tardivo e/o incompleto recepimento delle direttive europee sulla formazione dei medici specialisti e sulla loro "adeguata remunerazione". Hanno sostenuto che il d.lgs. n. 257 del 1991, pur prevedendo una borsa di studio con meccanismi di adeguamento annuale al tasso di inflazione e di rideterminazione triennale, sarebbe rimasto in parte inattuato per effetto di blocchi normativi sopravvenuti; che il d.lgs. n. 368 del 1999 avrebbe introdotto un sistema più adeguato, ma entrato in vigore solo dall’anno accademico 2006-2007; e che pertanto doveva essere riconosciuto un danno commisurato sia alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con gli adeguamenti previsti dal d.lgs. n. 257 del 1991, sia alla differenza tra quanto percepito e il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999. Con il primo motivo hanno denunciato violazione di norme e principi sul risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive UE, sostenendo che il legislatore nazionale fosse obbligato a mantenere nel tempo l’adeguatezza della remunerazione. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione delle norme che prevedevano l’indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, lamentando il mancato pagamento delle corrispondenti differenze per il periodo 1992-2006. Hanno anche chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era già coperta da un orientamento consolidato: le direttive comunitarie richiamate erano state attuate dall’Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991; la direttiva 93/16/CE non era innovativa ma meramente compilativa; il d.lgs. n. 368 del 1999 costituiva una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non imposta dal diritto UE, e comunque divenuta operativa solo dall’anno accademico 2006-2007. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che gli incrementi annuali e triennali della borsa di studio erano stati legittimamente esclusi per i medici specializzandi iscritti tra il 1998 e il 2005 da norme di blocco della spesa, e che il richiamo alla giurisprudenza UE su altri specializzandi anteriori al 1982-1983 non era pertinente. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha attuato le direttive europee prevedendo una borsa di studio per i medici specializzandi con incremento annuale e rideterminazione triennale, ma tali meccanismi risultano poi legittimamente esclusi da successive norme di blocco della spesa per gli anni considerati

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    ha riorganizzato le scuole di specializzazione introducendo un contratto di formazione specialistica e un diverso meccanismo retributivo, applicabile solo dall’anno accademico 2006-2007

  • art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha reso operativo dal 2006-2007 il nuovo sistema previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999

  • art. 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    è richiamato tra le modifiche che hanno inciso sull’entrata in vigore del sistema del d.lgs. n. 368 del 1999

  • art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per gli incrementi

  • art. 36, comma 1, L. n. 289 del 2002

    ha confermato il blocco dell’applicazione dei meccanismi di incremento della borsa di studio

  • art. 11 della L. n. 370 del 1999

    è richiamato come parametro di liquidazione del danno per soggetti oggetto della diversa vicenda esaminata dalla Corte di giustizia UE nel caso C-590/20

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 36 Cost.

    la Corte esclude la sua applicabilità al rapporto di formazione specialistica, che non è lavoro subordinato

  • artt. 5 e 189 del Trattato CEE

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione del diritto comunitario

  • Direttiva 75/362/CEE

    insieme alle altre direttive ha imposto una adeguata remunerazione dei medici specializzandi, attuata con il d.lgs. n. 257 del 1991

  • Direttiva 75/363/CEE

    insieme alle altre direttive ha imposto una adeguata remunerazione dei medici specializzandi, attuata con il d.lgs. n. 257 del 1991

  • Direttiva 82/76/CEE

    contiene per la prima volta il riferimento alla adeguata remunerazione; il relativo obbligo è stato ritenuto adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991

  • Direttiva 93/16/CEE

    non è innovativa ma meramente compilativa e di coordinamento rispetto alle direttive precedenti

  • Direttiva 2005/36/CE

    richiamata dai ricorrenti nel complesso delle fonti europee invocate

Massime di principio

  • Le direttive europee sulla formazione dei medici specialisti sono state adempiute dall’Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991; la successiva direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo obbligo quanto alla misura della remunerazione.
  • La nozione di "adeguata remunerazione" non è definita dal diritto dell’Unione in termini quantitativi: la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale, entro i limiti delle scelte di finanza pubblica.
  • L’adozione di una disciplina successiva e più favorevole, come quella del d.lgs. n. 368 del 1999, non implica di per sé che la disciplina precedente fosse inidonea a recepire le direttive europee, né comporta automaticamente un obbligo di applicazione retroattiva.
  • Il contratto di formazione specialistica previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 non integra un rapporto di lavoro subordinato e non comporta l’applicazione dell’art. 36 Cost. sulla retribuzione proporzionata e sufficiente.
  • Quando la questione proposta è già coperta da un orientamento consolidato di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., senza necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
  • I medici specializzandi iscritti negli anni coperti dalle norme di blocco della spesa non hanno diritto all’indicizzazione annuale o alla rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, quando tale disciplina sia stata espressamente esclusa da successive leggi di contenimento della spesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziarioFamigliaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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