Cassazione Civile, Ordinanza n. 06976/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, medici specializzati iscritti in anni compresi tra il 1991 e il 2005, hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da asserito tardivo e/o incompleto recepimento delle direttive europee sulla formazione dei medici specialisti e sulla loro "adeguata remunerazione". Hanno sostenuto che il d.lgs. n. 257 del 1991, pur prevedendo una borsa di studio con meccanismi di adeguamento annuale al tasso di inflazione e di rideterminazione triennale, sarebbe rimasto in parte inattuato per effetto di blocchi normativi sopravvenuti; che il d.lgs. n. 368 del 1999 avrebbe introdotto un sistema più adeguato, ma entrato in vigore solo dall’anno accademico 2006-2007; e che pertanto doveva essere riconosciuto un danno commisurato sia alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con gli adeguamenti previsti dal d.lgs. n. 257 del 1991, sia alla differenza tra quanto percepito e il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999. Con il primo motivo hanno denunciato violazione di norme e principi sul risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive UE, sostenendo che il legislatore nazionale fosse obbligato a mantenere nel tempo l’adeguatezza della remunerazione. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione delle norme che prevedevano l’indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, lamentando il mancato pagamento delle corrispondenti differenze per il periodo 1992-2006. Hanno anche chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era già coperta da un orientamento consolidato: le direttive comunitarie richiamate erano state attuate dall’Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991; la direttiva 93/16/CE non era innovativa ma meramente compilativa; il d.lgs. n. 368 del 1999 costituiva una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non imposta dal diritto UE, e comunque divenuta operativa solo dall’anno accademico 2006-2007. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che gli incrementi annuali e triennali della borsa di studio erano stati legittimamente esclusi per i medici specializzandi iscritti tra il 1998 e il 2005 da norme di blocco della spesa, e che il richiamo alla giurisprudenza UE su altri specializzandi anteriori al 1982-1983 non era pertinente. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha attuato le direttive europee prevedendo una borsa di studio per i medici specializzandi con incremento annuale e rideterminazione triennale, ma tali meccanismi risultano poi legittimamente esclusi da successive norme di blocco della spesa per gli anni considerati
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
ha riorganizzato le scuole di specializzazione introducendo un contratto di formazione specialistica e un diverso meccanismo retributivo, applicabile solo dall’anno accademico 2006-2007
art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266
ha reso operativo dal 2006-2007 il nuovo sistema previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999
art. 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
è richiamato tra le modifiche che hanno inciso sull’entrata in vigore del sistema del d.lgs. n. 368 del 1999
art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per gli incrementi
art. 36, comma 1, L. n. 289 del 2002
ha confermato il blocco dell’applicazione dei meccanismi di incremento della borsa di studio
art. 11 della L. n. 370 del 1999
è richiamato come parametro di liquidazione del danno per soggetti oggetto della diversa vicenda esaminata dalla Corte di giustizia UE nel caso C-590/20
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 36 Cost.
la Corte esclude la sua applicabilità al rapporto di formazione specialistica, che non è lavoro subordinato
artt. 5 e 189 del Trattato CEE
richiamati dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione del diritto comunitario
Direttiva 75/362/CEE
insieme alle altre direttive ha imposto una adeguata remunerazione dei medici specializzandi, attuata con il d.lgs. n. 257 del 1991
Direttiva 75/363/CEE
insieme alle altre direttive ha imposto una adeguata remunerazione dei medici specializzandi, attuata con il d.lgs. n. 257 del 1991
Direttiva 82/76/CEE
contiene per la prima volta il riferimento alla adeguata remunerazione; il relativo obbligo è stato ritenuto adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991
Direttiva 93/16/CEE
non è innovativa ma meramente compilativa e di coordinamento rispetto alle direttive precedenti
Direttiva 2005/36/CE
richiamata dai ricorrenti nel complesso delle fonti europee invocate
Massime di principio
- Le direttive europee sulla formazione dei medici specialisti sono state adempiute dall’Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991; la successiva direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo obbligo quanto alla misura della remunerazione.
- La nozione di "adeguata remunerazione" non è definita dal diritto dell’Unione in termini quantitativi: la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale, entro i limiti delle scelte di finanza pubblica.
- L’adozione di una disciplina successiva e più favorevole, come quella del d.lgs. n. 368 del 1999, non implica di per sé che la disciplina precedente fosse inidonea a recepire le direttive europee, né comporta automaticamente un obbligo di applicazione retroattiva.
- Il contratto di formazione specialistica previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 non integra un rapporto di lavoro subordinato e non comporta l’applicazione dell’art. 36 Cost. sulla retribuzione proporzionata e sufficiente.
- Quando la questione proposta è già coperta da un orientamento consolidato di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., senza necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
- I medici specializzandi iscritti negli anni coperti dalle norme di blocco della spesa non hanno diritto all’indicizzazione annuale o alla rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, quando tale disciplina sia stata espressamente esclusa da successive leggi di contenimento della spesa.
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