Cassazione Penale, Sentenza n. 9040/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per rapina impropria. Due censure: (1) mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello; (2) violazione di legge (art. 628 c.p.) e vizio di motivazione in ordine alla riconoscibilità del concorso di Ariostini nella rapina impropria, sostenendo che dalle immagini sarebbe emersa solo Raimondo nell'atto di sottrarre le calamite e che Ariostini sarebbe intervenuta solo all'esterno, quindi senza rilevante concorso nella condotta criminosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il motivo perché il decreto di citazione in appello era stato notificato regolarmente ad entrambe il 21/04/2021, come risultava dalle relative notifiche. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza inammissibile perché si traduceva in una richiesta di rievaluazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità; la Corte ha invece valutato la congruità logica della motivazione della Corte d'appello, che aveva desunto dalle immagini che Raimondo sottraeva le calamite con l'ausilio di Ariostini, la quale si era frapposta ostacolando la vista dell'esercente e partecipando alla condotta culminata nella condotta violenta (spinta e pugno). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge n.137/2020
richiama il rito con contraddittorio scritto nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione per il periodo normativamente disciplinato; qui indicato come norma procedurale che regola lo svolgimento del procedimento
codice penale
definisce il reato di rapina e la sua applicazione alla fattispecie di "rapina impropria"; la censura verteva sull'erronea applicazione o valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato
codice di procedura penale
consente la condanna alle spese processuali e la comminazione di ammende a carico dei ricorrenti in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso
giurisprudenza
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
principio secondo cui la Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove; il suo controllo è limitato alla verifica della tenuta logico-motivazionale e della correttezza dell'adesione della motivazione alle fonti di prova
Massime di principio
- La mancata notifica di un atto processuale deve essere provata: se dagli atti risulta la notificazione regolare, la censura è infondata.
- In Cassazione non è consentito riaprire la valutazione di merito delle prove; sono ammesse censure solo sulla logicità e completezza della motivazione e sul corretto riferimento alle fonti di prova.
- Per ritenere il concorso nella "rapina impropria" non è necessario che tutti gli agenti compiano simultaneamente lo stesso gesto: basta che uno sottragga la cosa e l'altro partecipi attivamente alla condotta (es. distrazione, frapporsi per ostacolare la visuale, collaborare alla fuga) e che vi sia una connessione temporale e causale con la violenza o la minaccia che consente l'impossessamento o la sua conservazione.
- Le contestazioni fondate su una diversa lettura delle immagini o sulla maggiore o minore gravità probatoria di elementi filmati sono tipicamente censure inammissibili in Cassazione, salvo che si deduca un travisamento specifico e documentato delle fonti di prova.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, nei casi previsti, il versamento alla Cassa delle ammende in misura equitativamente determinata dal giudice
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