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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26065/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda un'imputata ritenuta responsabile, in parziale riforma della decisione di primo grado, di una truffa aggravata commessa nell'ambito dell'attività della propria ditta individuale di noleggio autobus e di un falso materiale in relazione alla trasmissione di una copia alterata della carta di circolazione di un veicolo, con conseguente indebita applicazione di una tariffa più bassa per gli accessi ZTL a Firenze. La Corte d'appello aveva dichiarato estinti per prescrizione i fatti relativi al capo B e, per il residuo capo A, aveva rideterminato la pena in misura contenuta, revocando le statuizioni civili. In cassazione la difesa ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova, sostenendo l'erroneità dell'affermazione di responsabilità per truffa e la conseguente errata declaratoria di prescrizione; 2) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al falso materiale, deducendo che l'atto non sequestrato e la prescrizione avrebbero imposto l'assoluzione o comunque un diverso esito; 3) omessa motivazione sulla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., già devoluta in appello. Il pubblico ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la difesa ha insistito per l'accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando la tenuta della motivazione della sentenza impugnata sull'affermazione di responsabilità per truffa e rilevando che, quanto al capo relativo al falso, la censura non poteva condurre a un proscioglimento in sede di legittimità per mancanza di evidenza ex art. 129, comma 2, c.p.p. a fronte di una doppia conforme. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando un vizio di omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, espressamente devoluta in appello e non esaminata dalla Corte territoriale. Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'art. 131-bis c.p., con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto; nel resto ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione della residua condotta di truffa per effetto della sospensione legale del termine.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa è stata ritenuta integrata attraverso una pluralità di indizi convergenti: uso di una carta di circolazione alterata per ottenere un vantaggio patrimoniale consistente nell'applicazione di una tariffa inferiore per gli accessi ZTL.

  • art. 477 c.p.

    Richiamato con il capo B in relazione al falso materiale contestato; la Corte non ha ritenuto ravvisabile in cassazione un proscioglimento evidente nonostante la prescrizione dichiarata in appello.

  • art. 482 c.p.

    Richiamato con il capo B come norma di estensione della punibilità del falso materiale; il motivo difensivo è stato ritenuto infondato in sede di legittimità.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato ai fini della prescrizione; la Corte ha escluso l'estinzione per il residuo fatto di truffa in ragione della sospensione del termine prescrizionale.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'assoluzione; la Corte ha ritenuto le censure sul merito manifestamente infondate.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti del devoluto in appello e ai motivi di ricorso, senza specifiche applicazioni ulteriori nel dispositivo.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa nel primo motivo, ma non valorizzato come fondamento dell'accoglimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Utilizzato dalla difesa per dedurre violazione di legge nei capi relativi a truffa, falso e prescrizione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Utilizzato dalla difesa per dedurre vizio di motivazione, anche per omesso esame delle censure devolute.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La Corte ha precisato che, essendo stato dichiarato in appello la prescrizione e revocate le statuizioni civili, il proscioglimento poteva essere valutato in cassazione solo se evidente; tale evidenza è stata esclusa.

  • art. 131-bis c.p.

    La mancata motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto è stata ritenuta vizio decisivo; sul punto la sentenza è stata annullata con rinvio.

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata per la sospensione legale del termine di prescrizione tra la sentenza di primo grado e quella di appello, che ha impedito la maturazione della prescrizione del residuo fatto.

Massime di principio

  • Quando la condotta contestata si fonda su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, la motivazione d'appello che li valorizza resiste al controllo di legittimità se le doglianze difensive si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'uso di un documento alterato come mezzo per ottenere un vantaggio patrimoniale può integrare l'artifizio tipico della truffa anche se il documento sia stato prodotto in copia, ove la falsificazione sia funzionale a indurre in errore il destinatario e a conseguire l'ingiusto profitto.
  • In presenza di prescrizione già dichiarata nei gradi di merito, il proscioglimento immediato in cassazione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede una situazione di evidenza assoluta, che non ricorre quando la responsabilità risulti sorretta da una doppia conforme.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere esaminata espressamente dal giudice di merito se ritualmente devoluta; la sua omissione integra vizio di motivazione che impone l'annullamento sul punto con rinvio.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere surrogata dal giudice di legittimità quando sia necessario un apprezzamento di merito sui profili concreti di offensività, abitualità e disvalore del fatto.

Come è indicizzato

MaterieTruffaFalso materiale in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

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