Cassazione Penale, Sentenza n. 09750/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi in relazione ai reati ascritti: partecipazione, con ruolo qualificato, a una 'ndrina (Barbaro "Castani") e a una consorteria connessa per narcotraffico; più reati fine di estorsione aggravata e violazioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di stupefacenti). In particolare deduceva: insufficiente prova della persistenza e vitalità del sodalizio e della sua intraneità; la mera commissione di reati non prova l'affiliazione e il conferimento dei proventi al patrimonio sociale; la sentenza precedente del 2016 che aveva escluso la sua militanza era stata sottostimata; errori e carenze motivazionali del Tribunale del riesame che avrebbe limitato l'esame delle censure a un richiamo dell'ordinanza del GIP senza valutazione autonoma; specifiche censure sulle singole estorsioni (assenza di minaccia o violenza, accordi che avrebbero escluso l'elemento della costrizione, applicabilità della desistenza volontaria) e sulle imputazioni di narcotraffico (assenza al momento delle consegne, mancata detenzione della sostanza, mera consegna di campioni non idonea a provare la responsabilità sull'intera operazione).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione completa e coerente, adeguatamente fondata sulle intercettazioni, sul modus operandi tipicamente 'ndranghetistico, sulle dichiarazioni e sugli elementi emersi dalle indagini, mostrando l'idoneità degli elementi a dimostrare la vitalità del sodalizio e la partecipazione qualificata del ricorrente. Sono state respinte le censure circa la carenza probatoria sulla associazione mafiosa, sulle singole estorsioni (anche quelle tentate), sulla mancata operatività della desistenza volontaria e sulle contestazioni in materia di narcotraffico (ruolo nei riti di consegna di campioni, presenza presso l'abitazione, uso del plurale da parte del capo). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendovi elementi per ritenere che il ricorso fosse proposto in mala fede (richiamata la sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'esercizio del riesame sull'ordinanza cautelare; il Tribunale del riesame ha operato ai sensi di detta disposizione nel confermare la misura.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Riferimento alla normativa sugli illeciti in materia di stupefacenti; le condotte contestate sono state inquadrate alla luce di tale disposizione per le imputazioni di narcotraffico.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma che consente l'inquadramento di una consorteria criminale connessa e l'aggravamento per l'operare in seno ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti; il Tribunale del riesame l'ha ritenuta pertinente per qualificare la compagine legata al narcotraffico come strumento dell'egemonia mafiosa.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per limitare l'ampiezza della motivazione in cassazione: la Corte dà atto delle censure nei limiti strettamente necessari, attenendosi al parametro di devoluzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'addebito delle spese del procedimento e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per verificare l'assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerare il ricorso proposto in mala fede, pur disponendo l'onere delle spese e la sanzione amministrativa.
Massime di principio
- In sede di controllo sulla legittimità di misure cautelari la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: verifica invece la presenza di violazioni di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione; dunque le censure che mirano a una diversa valutazione delle stesse prove difficilmente ottengono accoglimento.
- Intercettazioni telefoniche e il modus operandi tipico (comportamenti, ruoli, linguaggio) hanno grande rilievo nel formare il quadro indiziario per reati associativi e per estorsioni; la presenza di elementi convergenti può supplire all'assenza di prova diretta del conferimento dei proventi al patrimonio sociale.
- La mera absence fisica al momento della consegna di droga non esclude automaticamente il concorso: la valutazione della partecipazione può fondarsi su altri elementi (presenza presso luoghi, compiti organizzativi, consegna di campioni, scambi comunicativi, uso del plurale riferito all'attività criminale) se ritenuti indiziari nel loro complesso.
- L'istituto della desistenza volontaria è applicabile solo se emerge chiaramente la volontarietà e l'effettiva interruzione dell'attività criminosa per scelta autonoma; un intervento esterno che impedisca la consumazione può ostare al riconoscimento della desistenza.
- Discrepanze o divergenze nelle dichiarazioni delle persone offese non annullano automaticamente il quadro indiziario se esistono altri elementi di riscontro (intercettazioni, modalità del fatto, ruoli ricostruiti) che ne corroborano l'attendibilità.
- Le doglianze di mera riproposizione di fatti già esaminati dal giudice di merito e la richiesta di diversa valutazione delle medesime prove sono in genere insufficienti per superare il vaglio di ammissibilità in cassazione; è necessario evidenziare vizi di legge o incongruenze manifeste nella motivazione.
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