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Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Venezia in data 18 febbraio 2025, notificato al ricorrente in data 19 marzo 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I01535429, di cui era titolare il ricorrente, con contestuale revoca di tale titolo di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza emessa dalla Questura di Venezia in data 6 novembre 2024 e notificata al ricorrente il 14 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202500872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare dal 2011 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha rigettato l’istanza di aggiornamento e revocato il titolo. L’amministrazione aveva valorizzato l’assenza di attività lavorativa e di redditi o pensione, la cancellazione anagrafica per irreperibilità, l’indicazione della casa comunale quale recapito e alcune segnalazioni e controlli di polizia, ritenendo tali elementi incompatibili con il mantenimento del titolo. Il ricorrente ha dedotto: difetto e incomprensibilità della motivazione; violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, per mancata considerazione delle osservazioni e utilizzazione di elementi non indicati nel preavviso di rigetto; violazione dell’art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998, poiché le ragioni poste a fondamento della revoca non rientrerebbero nelle ipotesi tassative di revoca del permesso UE di lungo periodo; violazione dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998, per mancato rilascio di un titolo per altro motivo. Nel corso del giudizio la Questura ha rilasciato un permesso per lavoro subordinato/attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il terzo motivo, ritenendo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesti il riconoscimento permanente dello status e sia soggetto a rinnovo automatico. La revoca è consentita esclusivamente nelle ipotesi tassative dell’art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998; tra esse non rientrano il venir meno del reddito minimo né la discontinuità o assenza dell’iscrizione anagrafica, requisiti rilevanti per il rilascio dei permessi ordinari. L’assenza di lavoro e di reddito non è stata ritenuta, di per sé, idonea a giustificare un provvedimento sfavorevole, mentre la cancellazione anagrafica e l’indicazione della casa comunale non costituiscono requisiti legali per il mantenimento del titolo e non dimostrano automaticamente l’assenza dal territorio nazionale. L’iscrizione anagrafica ha natura certificativa e la presenza effettiva può essere provata aliunde; l’uso di un recapito convenzionale o l’assenza di stabile dimora impongono una verifica concreta della presenza e del radicamento dello straniero. Le violazioni amministrative e le segnalazioni di polizia, prive di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o misure di prevenzione, non sono state ritenute decisive per il giudizio di pericolosità. Considerata inoltre la presenza continuativa del ricorrente in Italia, l’assenza di precedenti penali e la sua reperibilità, il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti di revoca e ha annullato il provvedimento. Le ulteriori censure sono state assorbite; quella relativa al rilascio di altro titolo è stata comunque ritenuta priva di utilità ulteriore, anche per l’avvenuto rilascio del permesso per attesa occupazione. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione del compenso al difensore è stata rimessa a separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status [...] ed è automaticamente rinnovato alla scadenza.

    Il titolo attesta uno status permanente ed è soggetto a rinnovo automatico, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio; d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro [...] e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

    Le ipotesi di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo sono tassative; non è sufficiente il venir meno di requisiti propri dei permessi ordinari, quali reddito minimo e continuità dell’iscrizione anagrafica.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

    La valutazione della pericolosità deve essere concreta e non può fondarsi decisivamente su mere segnalazioni di polizia o violazioni amministrative prive di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o misure di prevenzione.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    La questione relativa al rilascio di un permesso per altro titolo è stata assorbita, anche perché nel corso del giudizio era stato rilasciato un permesso per lavoro subordinato/attesa occupazione.

  • artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Le censure relative a motivazione, partecipazione e preavviso di rigetto sono state assorbite a seguito dell’accoglimento della censura principale sulla mancanza dei presupposti legali di revoca.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    In caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un’amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore sono liquidati con istanza al giudice del procedimento.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta uno status permanente ed è soggetto a rinnovo automatico; la sua revoca è ammissibile esclusivamente nelle ipotesi tassative previste dall’art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998.
  • Il mancato svolgimento di attività lavorativa, l’assenza di reddito o pensione e la precarietà abitativa non costituiscono, di per sé, presupposti legali per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, poiché non possono essere automaticamente mutuati dalla disciplina dei permessi di soggiorno ordinari.
  • La cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità, la mancata iscrizione anagrafica o l’indicazione della casa comunale quale recapito non dimostrano automaticamente l’assenza dello straniero dal territorio nazionale né legittimano la revoca del titolo; l’amministrazione deve verificare in concreto la presenza effettiva e il radicamento dell’interessato.
  • Nel valutare la pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, mere segnalazioni di polizia e violazioni amministrative, prive di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o misure di prevenzione, non possono assumere rilievo decisivo ai fini della revoca del permesso UE di lungo periodo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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