Cassazione Penale, Sentenza n. 40403/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per vizio di motivazione: la Corte d'appello, nel riqualificare il fatto da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta documentale semplice, non ha adeguatamente individuato e motivato l'elemento soggettivo del reato. Pur riconoscendo l'assenza di indici della volontà di arrecare danno al ceto creditorio e la produzione parziale di documentazione contabile, i giudici di appello si sono limitati a descrivere la condotta omissiva (mancata produzione di tutti i libri contabili) senza esaminare se tale condotta fosse improntata a dolo generico o, alternativamente, a colpa. Inoltre la Corte avrebbe fatto richiamo a una responsabilità derivante dalla mera accettazione dell'incarico di liquidatore, senza argomentare come ciò possa sostituire l'accertamento dell'elemento psicologico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha osservato che la decisione impugnata non ha fornito una motivazione esplicita e sufficiente circa l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie di bancarotta semplice documentale (dolo o colpa) dopo la riqualificazione. Richiamando la giurisprudenza, la Corte ha distinto chiaramente la bancarotta fraudolenta documentale, che richiede dolo generico, dalla bancarotta semplice documentale, che può essere integrata anche dalla colpa. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio limitato al profilo dell'elemento soggettivo del reato, affinché venga compiuto un approfondito esame motivato sulla presenza o meno di dolo o colpa nella condotta dell'imputato, tenendo conto anche della documentazione effettivamente prodotta e della collaborazione dell'imputato.
Norme richiamate
art. 217, secondo comma, legge fallimentare
La bancarotta semplice documentale può essere integrata da dolo o colpa; il reato è di pura condotta e punisce l'omesso adempimento dell'obbligo formale di tenuta delle scritture contabili, indipendentemente dal concreto danno ai creditori.
art. 216, comma primo, n. 2), legge fallimentare
La bancarotta fraudolenta documentale richiede esclusivamente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali.
art. 2214 c.c.
Indica il precetto formale dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili; l'omissione configura la condotta sanzionata dalla normativa fallimentare, che tutela l'esigenza di corretta informazione sulle vicende patrimoniali dell'impresa.
Massime di principio
- Quando si riqualifica una fattispecie da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice documentale, il giudice deve motivare espressamente sull'elemento soggettivo: per la semplice occorre accertare dolo o colpa; per la fraudolenta è necessario il dolo generico.
- La mera accettazione della carica (es. liquidatore) non è di per sé elemento sufficiente per ritenere acquisito il dolo o la colpa; occorre un esame concreto dei comportamenti e delle circostanze, non una responsabilità 'di posizione' automatica.
- Se sono state prodotte anche parzialmente scritture o documenti contabili e l'imputato ha collaborato, il giudice deve valutare tali elementi per determinare la sussistenza o meno della coscienza e volontà o della negligenza nella mancata tenuta delle scritture.
- La bancarotta semplice documentale è un reato di pura condotta: l'accertamento non dipende necessariamente dall'esistenza di un danno concreto ai creditori ma dalla violazione dell'obbligo formale di tenuta delle scritture.
- Una motivazione insufficiente sull'elemento soggettivo costituisce vizio idoneo all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio limitato a quel profilo, se il resto della decisione non è equivoco.
Testo integrale
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