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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9902/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in esito al "concordato in appello" ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato le pene patteggiate in appello. Le censure principali erano: omissione o errata applicazione delle pene accessorie; illegitimità o eccessività della pena riconcordata; mancata verifica delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; errata valutazione o applicazione della recidiva e degli aumenti per continuazione; difetto di motivazione e violazione del divieto di reformatio in pejus; errata individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena base.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, con la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e con l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il giudicato sulle questioni di responsabilità si sia consolidato e i margini di impugnabilità sono ristretti, essendo deducibile in Cassazione soltanto la "pena illegale" nella qualificazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite. La Corte ha altresì chiarito che il giudice di merito, pur ratificando il concordato sulla pena, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. relativamente ai motivi rinunciati, ma è obbligato ad applicare d'ufficio le pene accessorie spettanti in base all'entità della pena principale. In relazione ai singoli ricorsi la Corte ha ritenuto le censure, in massima parte, precluse dalla rinuncia in appello o non idonee a configurare una pena "illegale".

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il "concordato in appello": la rinuncia ai motivi sulla responsabilità con accordo sulla pena vincola la Corte d'appello e riduce i profili di sindacato in Cassazione, salvi i casi di pena illegale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Previsione sulle cause di proscioglimento che il giudice ordinario verifica nel patteggiamento sul reato; tuttavia, nel concordato in appello il giudice d'appello non deve motivare sul mancato proscioglimento per motivi di merito rinunciati dalle parti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca le censure deducibili in Cassazione; la Corte ricorda che, nel concordato sulla pena, le modalità di impugnabilità sono limitate e si applicano i criteri generali di inammissibilità per questioni rinunciate.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento che limita le impugnazioni; la Corte richiama il principio che il concordato in appello ha un regime di impugnabilità afferente ai limiti del patteggiamento, con analogie funzionali.

  • art. 63 cod. pen.

    Disposizioni sugli aumenti per recidiva; la Corte segnala che contestazioni sull'entità degli aumenti concordati sono precluse se non configurano una pena illegale e se la misura risultava espressa nella proposta di concordato.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva e gli aumenti; la Corte osserva che questioni relative alla recidiva possono essere ritenute rinunciate con l'appello, salvo che costituiscano illegalità della pena.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio del cumulo materiale e combinazione di pene; evocato nei ricorsi relativi alla riforma in pejus della singola componente della pena ma la Corte ritiene la questione non idonea a superare la preclusione del concordato.

  • art. 37 cod. pen.

    Regola la sostituzione delle pene; citata in relazione all'obbligo del giudice di applicare pene accessorie dovute per l'entità della pena principale.

  • art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di reformatio in pejus in appello; la Corte richiama la giurisprudenza sul divieto e sui limiti ma ritiene le questioni connesse precluse dal concordato.

  • artt. 23, 65, 71 cod. pen.

    Richiamati nell'ambito della nozione di "pena legale" e "pena illegale": la pena è illegale solo se eccede i limiti edittali o è diversa per genere, specie o quantità da quella prevista dall'ordinamento.

Massime di principio

  • Se in appello l'imputato rinuncia ai motivi sulla responsabilità e concorda con la pubblica accusa la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le questioni di merito rinunciate diventano precluse e passano in giudicato, limitando l'impugnabilità in Cassazione.
  • Il sindacato della Cassazione sulle sentenze derivanti da concordato in appello è ristretto: possono essere dedotte specialmente ipotesi di "pena illegale" intesa come pena diversa per genere, specie o quantità rispetto ai limiti stabiliti dall'ordinamento.
  • Il giudice d'appello che ratifica un concordato sulla pena non è obbligato a motivare nuovamente sui profili di responsabilità previamente rinunciati, ma resta obbligato ad applicare d'ufficio le pene accessorie conseguenti alla pena principale.
  • Le censure nuove introdotte in Cassazione che riguardano profili renunciati o non connessi ai motivi originari d'appello sono inammissibili; le questioni relative alla recidiva o alle singole componenti della pena possono essere considerate come rinunciate se non dedotte in appello.
  • La nozione di 'pena illegale' è interpretata restrittivamente: errori nella motivazione o nella comparazione tra circostanze che portino a una pena comunque rientrante nei limiti edittali sono, di norma, censure di illegittimità rimediabili nei gradi di merito ma non necessariamente idonee a fondare la cassazione contro un concordato in appello.

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