Cassazione Penale, Sentenza n. 30028/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due ricorsi distinti: il ricorso di Nazario Pio Boscarino censurava l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta in appello e resa possibile dalla riduzione della pena al di sotto del limite dei due anni. Il ricorso di Ciro Tengo lamentava vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ciro Tengo per genericità del motivo, con condanna di Tengo al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Nazario Pio Boscarino è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio su tale punto, avendo dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità e le altre statuizioni nei confronti del ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Norma di riferimento per la riqualificazione dei reati in materia di stupefacenti; la prima sentenza di merito e la Corte d'appello hanno operato riqualificazioni ai sensi di questa disposizione per determinare le imputazioni e le rispettive pene.
art. 164 cod. pen.
Riguarda il giudizio prognostico necessario per la concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ricordato che non può svolgere un nuovo esame di merito su tale giudizio prognostico e, in caso di omissione da parte della Corte d'appello, deve rinviare la questione per un nuovo esame di merito.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Consente il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; nel caso il Procuratore generale ha depositato le conclusioni ai sensi di questa norma.
Giurisprudenza richiamata - Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021 (Rv. 281519)
Precedente che conferma il principio secondo cui la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare il giudizio prognostico per la sospensione condizionale della pena e, pertanto, in presenza di omissione sulla questione deve disporre il rinvio.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riduce la pena al di sotto del limite previsto per l'esclusione automatica della sospensione condizionale, deve esaminare esplicitamente la richiesta di sospensione; l'omessa pronuncia su tale beneficio è motivo di annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
- La Corte di cassazione non effettua un nuovo apprezzamento di merito sul giudizio prognostico previsto dall'art. 164 cod. pen.; se il merito non è stato valutato, la Cassazione rinvia la questione al giudice competente.
- I ricorsi per cassazione devono esporre in modo specifico e non meramente ripetitivo le doglianze già affrontate in sede di appello; motivi generici o riproduttivi della stessa critica apprezzata dal giudice di merito sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; chi propone il ricorso deve quindi valutare l'adeguatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.
- Quando la Cassazione annulla parzialmente la sentenza limitatamente a un punto (es. omissione su una misura di favore), l'accertamento di responsabilità e le altre statuizioni non annullate restano irrevocabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29972/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29975/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29976/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29977/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29978/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29980/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →