Sentenza n. 626/2026 - Napoli, Sezione 5
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 661/2023 (n. 1169/2023 rg), passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, giudice del lavoro, n. 661/2023, passata in giudicato, relativa all'attribuzione di un buono elettronico della carta del docente di € 500,00 e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, a usufruire per un'annualità del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della l. n. 107/2015. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero all'erogazione della prestazione nelle forme di legge e al pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione il 18 febbraio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto l'adempimento dell'obbligo conformativo, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l'ulteriore ritardo, alla quale ha successivamente rinunciato. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, imponendo il deposito della prova dell'adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero, compiendo anche gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento necessari. Il Collegio ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. La domanda di penale è stata dichiarata rinunciata. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni sui termini processuali applicabili al giudizio in camera di consiglio.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
È richiamato per individuare il responsabile della struttura ministeriale nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non si conformi all'obbligo derivante dal giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di attivare l'esecuzione forzata e non impedisce la tutela prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non fornisce prova dell'adempimento di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporre un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione del giudicato avente contenuto pecuniario, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere anche gli atti contabili e finanziari necessari, inclusa l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →