Cassazione Penale, Sentenza n. 8055/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per ricettazione di un veicolo (APE car 50) e per favoreggiamento personale di ignoto, in continuazione. Il ricorso denunciava: 1) per la ricettazione, assenza del dolo perché l'imputato aveva indicato il luogo e la persona da cui acquistò il veicolo e aveva manifestato l'intenzione di reimmatricolarlo, elementi inconciliabili con la consapevolezza della provenienza delittuosa; 2) per il favoreggiamento personale, violazione e omessa applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., poiché l'imputato aveva fornito solo indicazioni generiche e, in ogni caso, non era obbligato a dire la verità o a rispondere (diritto al silenzio), essendo la sua condotta eventualmente diretta a salvare se stesso da un grave ed inevitabile nocumento.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo (contro la condanna per ricettazione) manifestamente infondato: i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che la natura del bene (veicolo con numero di telaio punzonato), la mancata giustificazione plausibile della provenienza e la condotta reticente o mendace permettevano di desumere il dolo di ricettazione. Il secondo motivo (favoreggiamento personale) è stato invece ritenuto ammissibile e fondato: la Corte ha richiamato l'applicabilità dell'art. 384 c.p. quale causa di esclusione della colpevolezza per chi, mosso dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento, fornisce indicazioni reticenti o mendaci; ne consegue l'insussistenza in diritto del reato di favoreggiamento personale contestato. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento relativo al favoreggiamento personale e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto; resta irrevocabile la condanna per ricettazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 69 cod. pen.
Disciplina il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti; utilizzata in merito alla determinazione complessiva della pena (bilanciamento di recidiva e attenuanti generiche).
art. 378 cod. pen.
Definisce il delitto di favoreggiamento personale; qui il fatto è stato inizialmente contestato ma la rilevanza penale è stata esclusa per effetto dell'art. 384 quando sussista la causa di non punibilità.
art. 384 cod. pen.
Causa di esclusione della colpevolezza per chi, mosso dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento alla libertà o all'onore, compie fatti che altrimenti sarebbero penalmente rilevanti; la Corte l'ha qualificata come causa di non punibilità che esclude la colpevolezza e ha accolto la sua applicazione al caso di favoreggiamento personale.
art. 63 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla tutela dall'autoincriminazione e al diritto al silenzio dell'imputato; implica che l'imputato non è obbligato a rispondere e tale tutela deve essere considerata nella valutazione della punibilità.
art. 64 cod. proc. pen.
Collegato all'art. 63 per la protezione dall'autoincriminazione; richiamato per sottolineare che l'imputato non è tenuto a dire la verità e ciò può incidere sulla valutazione della responsabilità per reati dell'amministrazione della giustizia.
art. 129 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di proscioglimento; utilizzato per motivare l'intervento d'ufficio sulla causa di non punibilità ex art. 384.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente la rilevazione d'ufficio di alcune questioni in sede di cassazione; richiamata insieme all'art. 129 per la rilevabilità della causa di proscioglimento.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola la struttura del ricorso per cassazione e la deduzione dei motivi; citata perché il ricorrente ha espresso i motivi secondo tale disciplina.
Massime di principio
- La presenza di beni con segni identificativi (es. numero di telaio punzonato) e la mancata giustificazione plausibile della provenienza costituiscono elementi dai quali il giudice può desumere il dolo di ricettazione, anche nella forma del dolo eventuale.
- L'imputato ha il diritto di non rispondere e non è obbligato a dire la verità; le dichiarazioni reticenti o mendaci rese per tutelare sé o un congiunto possono essere esenti da punibilità se ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 384 c.p. (salvezza da grave ed inevitabile nocumento alla libertà o all'onore).
- L'art. 384 c.p. è una causa di esclusione della colpevolezza (non una scriminante), perciò se applicabile esclude la punibilità del fatto e può essere rilevata anche d'ufficio in cassazione se proposta nel ricorso.
- La sussistenza o meno dell'esimente ex art. 384 richiede valutazione puntuale della finalità soggettiva (necessità di salvare sé o un prossimo) e della gravità/inevitabilità del nocumento; i giudici devono motivare specificamente sulla veridicità e sul movente delle dichiarazioni rese.
- In presenza di contestazioni multiple (es. ricettazione e favoreggiamento), il giudice deve valutare separatamente la responsabilità per ciascun reato e l'eventuale applicabilità di cause di non punibilità o scriminanti, con possibilità di annullamento parziale e rinvio per il singolo capo.
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