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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17497/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti pubblici censuravano l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva, in parte, autorizzato un detenuto sottoposto al regime 41-bis a svolgere colloqui con i familiari mediante videocollegamento: si deduceva che non esiste un diritto normativo generale al videocolloquio per i detenuti 41-bis, che la facoltà riconosciuta dalla D.A.P. e dai decreti emergenziali è limitata ai circuiti di media/alta sicurezza e subordinata alle valutazioni dell'Amministrazione, che il Tribunale avrebbe ecceduto i propri poteri fissando modalità esecutive (es. uso di un presidio dei Carabinieri) e che i videocolloqui comporterebbero rischi per la sicurezza (possibili intrusioni informatiche). Il detenuto Russo proponeva che il Tribunale avesse riconosciuto il diritto ma avesse poi escluso rilevanze di altri impedimenti oltre la pandemia, chiedendo una più ampia tutela dei suoi diritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i ricorsi. Ha confermato il principio consolidato secondo cui i detenuti sottoposti al regime differenziato (art. 41-bis) possono essere autorizzati, in situazioni del tutto eccezionali (ad es. impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, come avvenuto nell'emergenza Covid-19), a effettuare colloqui visivi mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, purché le modalità esecutive siano idonee a garantire l'obiettivo primario del 41-bis (esclusione di contatti con il gruppo criminale). La Corte ha aggiunto che le indicazioni del Tribunale circa l'utilizzo, a titolo esemplificativo, di un presidio dei Carabinieri non sono vincolanti ma meramente illustrative, spettando all'Amministrazione penitenziaria definire le concrete modalità adeguando le cautele di sicurezza. Sono state rigettate le censure sull'eccesso di potere e sui presunti rischi informatici posti dai videocolloqui. Per effetto del rigetto, il ricorrente Russo è stato condannato alle spese processuali; le Parti pubbliche non sono state condannate per la loro natura.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 41-bis

    Il regime differenziato mira a impedire i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale; tuttavia, la Corte ritiene compatibile l'autorizzazione a colloqui audiovisivi solo in situazioni eccezionali e purché le modalità garantiscano l'obiettivo di sicurezza del 41-bis.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 35-bis

    Consente il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti detenuti; il Tribunale di sorveglianza può dunque esaminare e autorizzare, in concreto, l'uso di videocolloqui nei casi straordinari.

  • Decreto legge 10 maggio 2020, n. 29

    Ha previsto la possibilità di svolgere colloqui a distanza durante l'emergenza Covid-19; la Corte ha ritenuto tale disciplina coerente con l'autorizzazione giudiziale per garantire l'effettività dei diritti quando sussistono impedimenti pratici.

  • Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

    Norma emergenziale che ha esteso la possibilità di colloqui a distanza; la Corte osserva che la disciplina emergenziale non opera automaticamente per escludere i detenuti 41-bis ma richiede valutazione conforme all'obiettivo di sicurezza.

  • Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, comma 1

    Proroga/contesto normativo dell'utilizzo delle misure telematiche disposto in emergenza; considerato dalla Corte come parte del quadro normativo che giustifica i videocolloqui in casi eccezionali.

  • Circolare D.A.P. 30 gennaio 2019 n. 0031246

    Documentazione amministrativa che aveva previsto videocolloqui per detenuti dei circuiti di media/alta sicurezza; la Corte rileva che l'Amministrazione ha discrezionalità gestionale ma il sindacato giudiziario può autorizzare deroghe per casi eccezionali.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - artt. 61, comma 1 e 73, comma 3

    Norme regolamentari sul trattamento detentivo e sulla disciplina dei colloqui; la Corte ha richiamato la competenza amministrativa a definire le modalità attuative, compatibilmente con l'ordine giudiziario.

  • Codice di procedura penale - art. 125, comma 3

    Richiamato tra le norme evocate; la Corte ha valutato il diritto procedurale come integrato dalla giurisdizione del Tribunale di sorveglianza nel sindacare le misure detentive e le deroghe straordinarie.

  • Costituzione - art. 97

    Principio di buon andamento della pubblica amministrazione evocato dai ricorrenti pubblici; la Corte non ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale lo abbia violato.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 8

    Richiamata in relazione al diritto alla vita privata e familiare; la Corte bilancia tale diritto con le esigenze di sicurezza imposte dal 41-bis, ammettendo videocolloqui in casi eccezionali purché siano garantite le cautele necessarie.

Massime di principio

  • Il regime 41-bis non esclude automaticamente la possibilità di videocolloqui: possono essere autorizzati dal giudice di sorveglianza in situazioni eccezionali (impossibilità o gravissima difficoltà di svolgere colloqui in presenza).
  • La valutazione è caso per caso: il ricorso al videocolloquio richiede motivazioni concrete e specifiche che dimostrino l'impossibilità o la gravità dell'impedimento a svolgere il colloquio in presenza.
  • L'Amministrazione penitenziaria mantiene la competenza a definire le modalità tecniche e di sicurezza dei videocolloqui; eventuali indicazioni del giudice su modalità esecutive sono in genere esemplificative e non vincolanti.
  • I timori generici di rischi informatici o di sicurezza non impediscono di per sé l'autorizzazione ai videocolloqui, purché siano previste misure tecniche e organizzative idonee a prevenire contatti con gruppi criminali e intrusioni.
  • Le disposizioni emergenziali (decreti-legge e circolari) che hanno favorito l'uso di mezzi telematici per l'emergenza sanitaria costituiscono un valido argomento per autorizzazioni temporanee, ma non derogano automaticamente all'obiettivo di sicurezza del 41-bis.

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