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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03684/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, sui ratei pensionistici di un pensionato iscritto alla Cassa, di un contributo di solidarietà previsto da delibera/regolamento interno dell'ente per periodi compresi tra il 2009 e il 2018. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il prelievo e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute con interessi. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato la violazione della normativa che disciplina gli enti previdenziali privatizzati e i loro poteri regolamentari, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la legittimità del contributo di solidarietà e la possibilità per la Cassa di adottarlo in funzione dell'equilibrio finanziario di lungo periodo; (2) ha censurato la decisione per avere negato che, tra i poteri dell'ente diretti a garantire l'equilibrio finanziario, rientrasse anche l'imposizione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati; (3) ha contestato il regime di prescrizione applicato dalla Corte territoriale, che aveva reputato decennale il termine per la ripetizione delle somme trattenute, sostenendo invece l'applicabilità della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, anche richiamando la disciplina sui ratei arretrati e sulle riliquidazioni pensionistiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con propri atti regolamentari, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri legali: tale prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta, riservata al legislatore. Ha inoltre respinto il motivo sulla prescrizione, ribadendo che la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile, cioè "pagabile"; quando è controverso l'ammontare della pensione e si agisce per recuperare differenze indebitamente trattenute in applicazione di un prelievo illegittimo, opera la prescrizione ordinaria decennale. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    gli enti previdenziali privatizzati non hanno il potere di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati, perché un simile prelievo esula dai criteri di determinazione della pensione

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    richiamata dalla ricorrente in relazione ai poteri regolamentari e al principio del pro rata, ma ritenuta non idonea a giustificare il contributo di solidarietà

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    invocata dalla ricorrente a sostegno della legittimità del regolamento, ma non ritenuta sufficiente a fondare il potere di prelievo

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    richiamata nel ricorso, ma la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà, per natura, è un prelievo patrimoniale imposto dalla legge

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011

    richiamato nel quadro normativo sui poteri degli enti previdenziali, ma non decisivo per legittimare il contributo interno

  • artt. 3 e 38 Cost.

    evocati nel ricorso; la Corte richiama il principio che il contributo di solidarietà è prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e non misura regolamentare dell'ente

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2946 c.c.

    applicabile in via ordinaria all'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute quando non opera la prescrizione breve dei ratei pensionistici

  • art. 2948 c.c., n. 4

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica se è in contestazione l'ammontare della pensione

  • art. 2848 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non determinante ai fini della decisione

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    la prescrizione quinquennale opera solo per crediti pensionistici "pagabili", cioè posti a disposizione dell'assicurato

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis

    non muta la soluzione del caso, perché la fattispecie non è una riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma il recupero di trattenute indebitamente operate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con propri regolamenti o delibere un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, perché un simile prelievo non attiene alla determinazione della prestazione ma integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Il principio del pro rata e l'esigenza di equilibrio finanziario dell'ente non consentono, di per sé, di incidere mediante prelievi unilaterali su trattamenti pensionistici già consolidati.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è contestato l'ammontare della prestazione e si agisce per somme indebitamente trattenute, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • La disciplina sui ratei arretrati e sulle riliquidazioni pensionistiche non si estende automaticamente alle controversie aventi ad oggetto il recupero di trattenute illegittime, quando il prelievo non si confonde con il sistema di calcolo della pensione ma ne è un'ablazione autonoma.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già consolidato un orientamento e il ricorso non introduce elementi nuovi decisivi, la Corte può rigettare le censure richiamando il precedente orientamento stabile.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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