Cassazione Penale, Ordinanza n. 40140/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando per tutti i motivi la mancanza di specificità o la manifesta infondatezza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna, deducendo tre censure: 1) vizio di motivazione per la mancata esclusione del falso grossolano, sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente valutato la questione; 2) erronea mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse tenue; 3) illogicità della motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo una mera reiterazione di doglianze già proposte in appello e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva escluso la particolare tenuità in ragione dell'entità del danno economico e all'immagine commerciale, della condotta complessiva e dei precedenti penali anche specifici; il terzo motivo generico e non correlato alla ratio decidendi della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133, comma 1, c.p.
ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen.
La valutazione della tenuità e del bisogno di pena deve essere svolta alla luce dei criteri di commisurazione della pena, con apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità
Il ricorso è inammissibile quando manca correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
art. 133 c.p.
criteri di cui all'art. 133, cod. pen.
La valutazione sulla particolare tenuità del fatto va compiuta sulla base dei parametri di gravità del reato e della personalità desumibile dal fatto, rientrando nel potere discrezionale del giudice.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. postula una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, comprensiva di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessario esaminare in modo analitico tutti gli indici dell'art. 133 c.p., ma è sufficiente dare conto di quelli ritenuti rilevanti, purché la motivazione non sia meramente assertiva o di stile.
- La nozione di specificità del motivo di ricorso esige una effettiva correlazione tra le critiche mosse e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti.
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