Cassazione Penale, Sentenza n. 19281/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma dell'assoluzione di primo grado (Tribunale di Lecco), aveva dichiarato l'imputato responsabile di due furti in abitazione (9 e 11 gennaio 2007). Il ricorso denunciava: omessa pronuncia sulla richiesta della difesa di accedere al rito abbreviato (artt. 438 ss. c.p.), mancato svolgimento/rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, presunta contraddizione nelle conclusioni del Pubblico Ministero tra i due gradi e omissione di valutare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione. Ha ricostruito il termine prescrizionale applicabile ai furti contestati (art. 624-bis aggravato per violenza sulle cose) tenendo conto degli aumenti per le aggravanti e delle regole di calcolo (art. 161, art. 157, art. 63, art. 99). Avendo la Corte territoriale escluso la recidiva reiterata specifica, il termine di prescrizione è risultato maturato nel giugno 2019, antecedente alla sentenza impugnata (20.07.2022). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)
Il reato contestato è il furto in abitazione aggravato (violenza sulle cose). Al tempo della commissione il massimo edittale era di 10 anni, parametro usato per calcolare il termine prescrizionale.
art. 161 cod. pen. comma 2
Applicato l'aumento previsto per il computo della pena ai fini della prescrizione; dopo l'aumento ex art. 161(2) il tempo necessario a prescrivere è risultato maggiore (nella ricostruzione, anni 12 e mesi 6 se applicato).
art. 99 cod. pen. comma 4 (recidiva reiterata specifica)
La Corte d'appello ha escluso la recidiva reiterata specifica. La decisione è decisiva perché, se la recidiva fosse stata riconosciuta, il massimo edittale sarebbe aumentato notevolmente e il termine prescrizionale si sarebbe allungato (fino a circa 20 anni nella ricostruzione), impedendo l'estinzione per prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Richiamato per l'operazione incrementale sul massimo edittale: la Corte descrive che, in presenza di determinati concorsi di aggravanti, occorre applicare un primo aumento (ad esempio di un terzo) prima dei successivi aumenti ai fini della determinazione del termine prescrizionale.
art. 63 cod. pen. comma 4
Rilevato l'effetto 'calmierante' nella fattispecie del concorso omogeneo di aggravanti ad effetto speciale: la norma influisce sul criterio di determinazione degli aumenti ed è parte della determinazione complessiva del termine prescrizionale.
artt. 438 e ss. cod. pen. (rito abbreviato)
La difesa aveva chiesto in appello l'accesso al rito abbreviato; la mancata pronuncia su tale richiesta è stata censurata dal ricorrente, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione superata dall'accertata prescrizione e ha deciso l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Quando sono contestate censure di carattere procedurale in grado d'appello (es. omessa pronuncia su rito abbreviato o mancata rinnovazione istruttoria), la Corte di Cassazione può non esaminare tali profili se sussiste un vizio/principio sostanziale (es. prescrizione) che rende il giudizio inidoneo a produrre effetti: la prescrizione è motivo decisivo che può condurre all'annullamento senza rinvio.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario determinare correttamente il massimo edittale applicabile al fatto così come ricostruito, tenendo conto delle aggravanti e dei criteri di aumento previsti dagli artt. 157 e 161 c.p.; l'esito (es. riconoscimento o esclusione della recidiva) può mutare radicalmente il dies ad quem della prescrizione.
- L'esclusione di una circostanza aggravante rilevante (come la recidiva reiterata specifica) può portare alla dichiarazione di estinzione per prescrizione anche se in altro caso il reato non sarebbe prescritto: verificare sempre l'impatto delle aggravanti sul calcolo del termine prescrizionale.
- Le contraddizioni apparenti tra le conclusioni del Pubblico Ministero nei diversi gradi (proscioglimento in primo grado e impugnazione dell'assoluzione da parte del PM) non impediscono di valutare la prescrizione; la regolarità o meno delle posizioni del PM va valutata separatamente ma non esclude l'applicazione d'ufficio della prescrizione.
- Se la prescrizione è già maturata prima della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, evitando il riesame del merito e delle questioni processuali subordinate.
- In presenza di più motivi di impugnazione, l'esistenza di un motivo decisivo di natura estintiva (prescrizione) prevale e rende ininfluenti gli altri profili, salvo che la Corte ritenga necessari altri accertamenti per la statuizione estintiva.
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