Cassazione Civile, Ordinanza n. 15904/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento di oltre 21.000 euro notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione al recupero di somme dovute per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, accertate con verbali emessi da vari enti locali e prefetture. La società ha contestato la mancanza di un idoneo titolo esecutivo nei propri confronti, sostenendo in sostanza che la pretesa non potesse essere azionata perché la procedura amministrativa di impugnazione dei verbali presupposti non si era esaurita davanti al Prefetto. Il Tribunale di Bolzano, investito del regolamento di competenza d’ufficio dopo declinatoria del Tribunale di Palermo, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Bolzano. Ha ritenuto che, trattandosi di opposizione a cartella esattoriale fondata sull’asserita illegittimità della cartella per mancato perfezionamento della procedura amministrativa relativa ai verbali presupposti, la controversia investe l’esistenza di un valido titolo esecutivo e rientra nella competenza per materia del Giudice di pace, già competente sulle controversie relative alla formazione dei titoli esecutivi relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada. La Corte ha inoltre escluso che il cumulo delle sanzioni rilevasse ai fini del valore, poiché qui opera una competenza per materia non soggetta al limite di valore. Il processo dovrà quindi essere riassunto dinanzi al Giudice di pace di Bolzano nei termini di legge.
Norme richiamate
art. 480, comma 3, c.p.c.
assimilabile all'atto di precetto
La cartella di pagamento notificata a mezzo PEC nel luogo della sede legale del debitore è stata trattata, ai fini della competenza territoriale, come atto assimilabile al precetto.
artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011
Le controversie relative alla formazione dei titoli esecutivi per sanzioni da violazioni del codice della strada rientrano nella competenza per materia del Giudice di pace.
art. 6, comma 5, lett. a) e b), d.lgs. n. 150/2011
Il criterio misto materia/valore riguarda l’ordinanza-ingiunzione, non la fattispecie esaminata; per la cartella esattoriale relativa a sanzioni stradali il valore non incide sulla competenza.
artt. 91 e ss. c.p.c.
Non emergono statuizioni sulle spese nel testo fornito; la norma non è centralmente applicata.
Massime di principio
- Nell’opposizione a cartella esattoriale emessa per il recupero di sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, se la doglianza riguarda l’insussistenza o invalidità del titolo esecutivo presupposto, la controversia si inquadra come lite sulla formazione del titolo esecutivo e va attribuita alla competenza per materia del Giudice di pace.
- La competenza per materia del Giudice di pace in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada prescinde dall’ammontare complessivo delle sanzioni richieste, quando non si discuta di ordinanza-ingiunzione soggetta al diverso criterio misto materia/valore.
- La cartella di pagamento, quando venga in rilievo come atto esecutivo assimilabile al precetto e sia notificata presso la sede legale del debitore, consente di applicare la disciplina territoriale prevista per gli atti esecutivi.
- Se il regolamento di competenza è proposto d’ufficio all’esito della prima udienza, previa riserva assunta in udienza, esso è tempestivo.
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