Sentenza del 11/05/2017 n. 11609 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Roma che aveva confermato l'annullamento di una cartella esattoriale relativa al recupero di IRPEF per Lire 20.000.000, riferita al trattamento di fine rapporto dell'anno d'imposta 2001. Il motivo principale riguardava la ritenuta nullità della cartella per difetto di motivazione, poiché l'iscrizione a ruolo traeva origine dalla dichiarazione del sostituto d'imposta, cioè il datore di lavoro, e non da una dichiarazione presentata direttamente dal contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal contribuente e ha accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, quando la cartella deriva da un controllo meramente cartolare e si limita a liquidare l'imposta sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione del contribuente o del sostituto d'imposta, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo a tali dati, già conoscibili dal contribuente. La cartella non era quindi nulla per difetto di motivazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato e cartolare delle dichiarazioni. Quando la cartella si limita a liquidare l'imposta sulla base dei dati dichiarati o presenti negli archivi fiscali, non è normalmente necessaria una motivazione analitica ulteriore.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
Richiede una motivazione adeguata per gli atti che rettificano la dichiarazione o esprimono una vera e propria pretesa accertativa ulteriore rispetto ai dati dichiarati.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23
Attribuisce al sostituto d'imposta il compito di effettuare le ritenute alla fonte sugli emolumenti corrisposti. L'Amministrazione può fare affidamento sui dati comunicati dal sostituto, senza dover verificare preventivamente ogni eventuale contestazione del lavoratore sulla tassabilità delle somme.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA; è richiamato dalla Corte come disciplina analoga, per la quale la motivazione della cartella può essere semplificata quando l'atto si limita alla liquidazione dei dati dichiarati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1
Richiede la motivazione degli atti impositivi quando l'Amministrazione rettifica o accerta una pretesa fiscale ulteriore rispetto a quanto emerge dalla dichiarazione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento deve essere motivata, ma il livello di dettaglio dipende dalla sua funzione: è sufficiente un richiamo ai dati dichiarati quando si tratta di una semplice liquidazione automatizzata o di un controllo cartolare.
- Se la cartella rettifica i risultati della dichiarazione, introduce elementi nuovi o formula una pretesa ulteriore, deve contenere una motivazione specifica sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche della pretesa.
- I principi sul controllo della dichiarazione possono applicarsi anche quando i dati provengono dal sostituto d'imposta, come il datore di lavoro, purché il contribuente possa comprendere agevolmente l'origine della richiesta fiscale.
- Il dissenso del lavoratore sulla tassabilità di determinati emolumenti non impedisce automaticamente all'Amministrazione di procedere al recupero dell'imposta sulla base dei dati trasmessi dal sostituto d'imposta.
- Per contestare validamente una cartella per difetto di motivazione occorre dimostrare che il contribuente non fosse in grado di ricostruire l'origine, i dati e i criteri giuridici della pretesa; la mera provenienza dei dati da un terzo non è di per sé sufficiente.
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