Cassazione Civile, Ordinanza n. 08833/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il giudizio trae origine da un decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore di un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso tale decreto; il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, da un lato l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema informatico non provassero l’effettiva comunicazione nelle forme di legge; dall’altro la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato un’attestazione interna dell’ufficio secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non potesse gravare sul PM la prova della data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso non consentiva una chiara ricostruzione del quadro sostanziale e processuale. Ha poi ritenuto entrambi i motivi inammissibili ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., correggendo però parzialmente la motivazione del provvedimento impugnato ex art. 384, comma 4, c.p.c. La Corte ha chiarito che l’opposizione al decreto di pagamento va proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Nel caso concreto, però, l’opposizione era stata comunque proposta quando il decreto era già divenuto definitivo, sicché la questione sull’eventuale ritualità della comunicazione era irrilevante ai fini del risultato. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell’intimato, che non aveva svolto difese; è stata inoltre ribadita l’insuscettibilità dell’ufficio del pubblico ministero di essere condannato alle spese processuali in questa materia, nonostante la soccombenza.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riguarda il decreto di pagamento del compenso al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la sua comunicazione alle parti, compreso il pubblico ministero.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
art. 702-quater c.p.c.
Richiamato per l’equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico, quanto al regime di impugnazione.
art. 327 c.p.c.
In assenza di comunicazione o notificazione del decreto, si applica il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione della decisione impugnata, ferma la conferma del dispositivo.
art. 136 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione del provvedimento.
art. 2697 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova circa l’avvenuta comunicazione del decreto.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di tali formalità, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
- Quando, per la cronologia degli atti, risulta che l’opposizione è stata proposta dopo il consolidamento definitivo del decreto, la questione sulla ritualità della comunicazione diventa irrilevante ai fini dell’ammissibilità del rimedio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa, tale da rendere intelligibile l’intera vicenda sostanziale e processuale.
- In presenza di consolidato orientamento di legittimità sul regime di impugnazione, il ricorso che censuri la decisione di merito in modo incompatibile con tale assetto è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
- Nel procedimento relativo alle spese di giustizia, l’ufficio del pubblico ministero può proporre impugnazione, ma non può essere condannato alle spese processuali per la sua soccombenza, trattandosi di soggetto che esercita poteri processuali per finalità pubbliche.
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