Cassazione Civile, Ordinanza n. 03296/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, che il decreto non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova della effettiva trasmissione del fascicolo all'ufficio affari civili della Procura; ha inoltre richiamato un'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento di liquidazione da parte della cancelleria del Tribunale civile. Sosteneva quindi che non potesse essergli opposta la tardività dell'opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare, che il ricorso difettasse dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, motivo autonomamente sufficiente a determinarne l'inammissibilità. Nel merito ha comunque osservato che il Tribunale aveva accertato, sulla base dell'annotazione "al visto PM" del 4.10.2019, l'ingresso del provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario e la mancata prova di una conoscenza successiva non imputabile al ricorrente. L'opposizione, proposta il 10.11.2020, era quindi tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni ritenuto applicabile, sia rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese, per la natura dell'ufficio ricorrente e per la mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
consente la definizione camerale del ricorso con proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.
artt. 136 e 702-bis c.p.c.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente a quella prevista dalle norme richiamate, purché sia assicurata l'effettiva conoscenza del destinatario.
art. 327 c.p.c.
termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non notificati o comunicati, con decorrenza dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, requisito necessario per consentire alla Corte la comprensione della controversia e delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere validamente effettuata anche con modalità equipollenti rispetto a quelle tipiche, purché risulti in concreto l'effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- L'assenza di prova di una successiva conoscenza non imputabile del provvedimento, quando risulti già una forma di comunicazione idonea o la sua entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, legittima la declaratoria di tardività dell'opposizione.
- Il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali aventi contenuto decisorio anche se non notificati o comunicati.
- La proposizione di un ricorso inammissibile comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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