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Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 297/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Messina, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4874/2018, pubblicata in data 05/02/2025, notificata in data 26/03/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina che aveva rigettato l'opposizione ministeriale e confermato un decreto ingiuntivo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento di euro 12.396,25, oltre interessi legali e rivalutazione, in esecuzione della sentenza n. 297/2025 del Tribunale di Messina, passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione. Il TAR ha rilevato che la sentenza civile aveva soltanto rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 720/2018: secondo il criterio applicabile, il titolo fondante l'esecuzione per capitale, accessori e spese era quindi il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per effetto della sentenza, non la sentenza stessa. Il ricorrente aveva invece agito per l'esecuzione della sentenza. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata provata la notificazione del decreto ingiuntivo presso la sede fisica o l'indirizzo PEC dell'amministrazione debitrice, necessaria ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. La notificazione prodotta, eseguita presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato quando il decreto non era ancora esecutivo, non era idonea, poiché la notificazione deve essere effettuata all'amministrazione debitrice e non all'organo incaricato del patrocinio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, quando una sentenza respinge integralmente l'opposizione a un decreto ingiuntivo senza contenere autonome statuizioni di condanna, il titolo esecutivo relativo alle somme portate dal decreto resta il decreto ingiuntivo, mentre la sentenza ne consolida l'efficacia e la piena esigibilità. Poiché il ricorrente aveva instaurato l'ottemperanza nei confronti della sentenza anziché del decreto ingiuntivo, il ricorso era inammissibile. In ogni caso, mancava la prova della rituale notificazione del decreto ingiuntivo all'amministrazione debitrice presso la sua sede o presso il relativo indirizzo PEC risultante dai pubblici registri; la notificazione all'Avvocatura dello Stato non era sufficiente a far decorrere il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non sono state quindi esaminate favorevolmente le richieste di commissario ad acta e di astreinte. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esito in rito e della limitata attività difensiva dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione e l'adozione delle ulteriori misure necessarie per l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta non è stata accolta per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al giudice di segnalare alle parti i possibili profili di inammissibilità del ricorso e di assegnare un termine per il deposito di memorie sulle questioni rilevate d'ufficio.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni per procedere all'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo presso l'amministrazione debitrice, nella sede fisica o nell'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri; non è sufficiente la notifica presso l'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza civile rigetta integralmente l'opposizione a un decreto ingiuntivo senza contenere autonome statuizioni di condanna, il titolo esecutivo per il capitale, gli accessori e le spese è il decreto ingiuntivo, mentre la sentenza ne consolida l'efficacia esecutiva; il giudizio di ottemperanza deve pertanto essere diretto all'esecuzione del decreto ingiuntivo e non della sola sentenza di rigetto dell'opposizione.
  • Ai fini dell'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo richiesta dall'art. 14 del d.l. 669/1996 deve essere effettuata presso la sede dell'amministrazione debitrice o presso il suo indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, ove esistente; la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato, quale organo incaricato del patrocinio, non è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni.
  • La conoscenza del titolo da parte dell'organo di patrocinio dell'amministrazione non sostituisce la conoscenza da parte dell'amministrazione debitrice richiesta per rendere effettivo lo spatium deliberandi antecedente all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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