Cassazione Civile, Ordinanza n. 20385/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta emesso in relazione alla vendita, in comunione e pro indiviso, di un terreno. Ai venditori fu poi notificata la cartella di pagamento per imposte di registro, ipotecarie e catastali, sanzioni, interessi e oneri accessori. Le società acquirenti impugnarono la decisione della CTR che aveva ritenuto legittimo l'avviso; nel ricorso per cassazione hanno proposto due motivi, ma nel corso del giudizio hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere deducendo l'intervenuta definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione quater) da parte di uno dei condebitori solidali, con pagamento delle rate e del saldo, e chiedendo quindi la declaratoria di estinzione/inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
La Corte prende atto che uno dei condebitori solidali ha aderito alla definizione agevolata dei carichi e che l'adempimento della prestazione tributaria, oggettivamente unica, esplica effetti liberatori nei confronti di tutti i coobbligati solidali, compresi gli acquirenti ricorrenti. Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e, quindi, la cessazione della materia del contendere con declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono integralmente compensate e non è dovuto il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1292 c.c.
La solidarietà comporta che l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri, poiché la prestazione dovuta è unica e oggettivamente la stessa per tutti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito delle memorie nel procedimento camerale.
L. n. 197/2022
È richiamata come base normativa della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, la cui adesione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La definizione agevolata di un debito tributario solidale, quando riguardi l'intera prestazione oggetto della pretesa fiscale, produce effetti liberatori anche nei confronti degli altri coobbligati solidali, perché la solidarietà opera sulla medesima obbligazione oggettiva e non su posizioni soggettive distinte.
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione del carico e la conseguente richiesta della parte ricorrente di cessazione della materia del contendere determinano il venir meno dell'interesse ad agire e rendono il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a definizione agevolata del rapporto tributario, è legittima la compensazione integrale delle spese e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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