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Ordinanza

Ordinanza n. 213/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di “servizi di manutenzione ordinaria degli immobili comunali e della rete viaria comunale, custodia degli immobili comunali e reperibilità tecnica per emergenze” (CIG BA243B690A) in favore della società Chemi.Pul. Italiana S.r.l., adottato in data 19 marzo 2026; - del provvedimento di aggiudicazione provvisoria dell’appalto di “servizi di manutenzione ordinaria degli immobili comunali e della rete viaria comunale, custodia degli immobili comunali e reperibilità tecnica per emergenze” in favore della società Chemi.Pul. Italiana S.r.l., del 9 marzo 2026; - di tutti i verbali di gara, con relativi allegati; - della procedura in modo integrale e quindi di tutti gli atti di gara e relativi allegati, segnatamente, della Determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 233 del 23.01.2026 (doc. 7 - determina a contrarre), della Determina prot. GEN_0001550/2026, della Cuc di Montedoro di approvazione degli atti di gara, del Bando, del Disciplinare di gara, della Relazione Tecnica Illustrativa, del Capitolato speciale prestazionale, del Capitolato speciale contrattuale; - dei chiarimenti forniti agli operatori economici nella misura in cui risultano pregiudizievoli per l’odierna parte ricorrente; - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti; > nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato.

Giustizia amministrativa202600344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva e provvisoria di un appalto per servizi di manutenzione ordinaria, custodia di immobili comunali e reperibilità tecnica per emergenze, nonché atti della procedura di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa controinteressata, gli atti e i verbali di gara, la lex specialis e i chiarimenti, chiedendo anche la sospensione cautelare e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. In primo luogo ha contestato la violazione della clausola sociale, sostenendo che il progetto di assorbimento dell'aggiudicataria prevedesse per alcuni lavoratori un orario inferiore a quello precedente. In secondo luogo ha contestato l'attribuzione del punteggio premiale relativo all'assorbimento del personale, deducendo l'erroneità della valutazione e chiedendo, implicitamente, la riedeterminazione dei punteggi; il divario tra prima e seconda classificata era pari a 9,04 punti. In terzo luogo ha censurato la mancata sottoposizione dell'offerta dell'aggiudicataria a verifica di anomalia, richiamando il costo della manodopera non aggiornato alle tabelle ministeriali del 2026, il maggiore ribasso offerto rispetto alle altre concorrenti e il fatto che le giustificazioni fossero state richieste soltanto alla ricorrente. In quarto luogo, in via subordinata, ha contestato la mancata specifica inclusione dei criteri ambientali minimi nella legge di gara, senza allegare che l'aggiudicataria fosse impossibilitata a rispettarli, che la ricorrente avrebbe presentato un'offerta diversa o che l'inserimento dei criteri avrebbe modificato concretamente le chances di aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, sulla base di una valutazione sommaria. Quanto alla clausola sociale, ha ritenuto prima facie legittima la lex specialis, perché imponeva il prioritario assorbimento del personale uscente senza vincoli assoluti e rigidi incompatibili con la libertà d'impresa e la concorrenza. La previsione dell'assorbimento integrale del personale con almeno tre anni di anzianità e mantenimento del livello e dell'orario costituiva un impegno funzionale all'ottenimento del punteggio premiale massimo di 10 punti e non una causa di esclusione. L'eventuale previsione di un orario inferiore avrebbe potuto incidere sul punteggio, ma non determinare automaticamente l'illegittimità dell'offerta; inoltre, il progetto dell'aggiudicataria risultava riferito all'organizzazione operativa delineata dalla stazione appaltante e prevedeva la continuità del monte ore compatibilmente con essa. La seconda doglianza è stata ritenuta anche inammissibile per mancata prova di resistenza, trattandosi di criterio discrezionale e non automatico: la ricorrente non aveva dimostrato che una riduzione del punteggio dell'aggiudicataria avrebbe colmato il divario di 9,04 punti, anche perché la contestazione riguardava in concreto un solo lavoratore. La censura sulla verifica di anomalia è stata ritenuta prima facie infondata e, quanto all'onere probatorio, non supportata da elementi idonei a dimostrare manifesta illogicità, abnormità o arbitrarietà nella scelta di non attivare la verifica. Il maggiore ribasso, la richiesta di giustificazioni alla sola ricorrente e il riferimento alle tabelle ministeriali del costo del lavoro non erano, isolatamente, sufficienti; i valori tabellari non hanno carattere cogente e inderogabile. La quarta doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale, poiché la ricorrente non aveva indicato quale utilità immediata avrebbe conseguito dall'annullamento della lex specialis né dimostrato maggiori chances di aggiudicazione in una gara rieditata. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica di merito al 19 ottobre 2026 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; l'istanza è stata valutata in base ai presupposti cautelari, con esito negativo per difetto di fumus boni iuris.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento per la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione del merito nella controversia relativa a una procedura di gara.

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    Impone, nell'ambito della disciplina della clausola sociale, il prioritario assorbimento del personale uscente, da interpretare senza vincoli assoluti, rigidi e generalizzati.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica privata impedisce di interpretare la clausola sociale in modo rigido, con effetti limitativi della libertà d'impresa.

  • art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La libertà d'impresa concorre a escludere interpretazioni della clausola sociale eccessivamente vincolanti.

  • art. 64 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all'onere della prova gravante sulla ricorrente circa i vizi della scelta di non sottoporre l'offerta dell'aggiudicataria a verifica di anomalia.

Massime di principio

  • La clausola sociale nelle gare pubbliche deve essere interpretata in modo elastico: impone il prioritario assorbimento del personale dell'operatore uscente, ma non può introdurre obblighi assoluti, rigidi e generalizzati incompatibili con la libertà d'impresa, la concorrenza e l'organizzazione dell'impresa subentrante.
  • Quando l'assorbimento del personale è previsto come criterio premiale e non come requisito di partecipazione o causa di esclusione, l'eventuale mancato rispetto integrale dell'impegno incide sul punteggio attribuibile, non comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta.
  • La contestazione del punteggio attribuito in applicazione di un criterio non automatico richiede la prova di resistenza: il concorrente deve dimostrare che la riedeterminazione del punteggio potrebbe concretamente modificare la graduatoria e condurre all'aggiudicazione in suo favore.
  • La scelta della stazione appaltante di procedere o non procedere alla verifica facoltativa di anomalia è espressione di discrezionalità ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, abnormità, arbitrarietà o decisivo errore di fatto; tali vizi devono essere allegati e provati dal ricorrente.
  • I valori delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro non sono, di per sé, cogenti e inderogabili; il loro mancato aggiornamento o il maggiore ribasso dell'aggiudicatario non dimostrano automaticamente l'anomalia dell'offerta né l'illegittimità della mancata verifica.
  • L'impugnazione di una lex specialis non escludente richiede la dimostrazione di un interesse concreto e attuale: non è sufficiente invocare genericamente il rispetto delle norme o prospettare il vantaggio astratto della riedizione della gara, occorrendo indicare il pregiudizio subito e le maggiori chances di aggiudicazione derivanti dall'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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