Cassazione Penale, Sentenza n. 08149/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21/03/2025 denunciando la totale carenza di motivazione rispetto al motivo di appello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare sostenevano che la Corte del rinvio, chiamata a riesaminare anche il trattamento sanzionatorio a seguito della sentenza rescindente della Corte di Cassazione, non si era pronunciata sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, omettendo così di decidere su un profilo già devoluto con l'appello e assorbito nella fase rescindente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando la omissione di pronuncia e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alle attenuanti generiche. Ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa alle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame, affermando che, essendo stato annullato anche il trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio doveva riesaminare l'intero segmento valutativo della pena, comprese le attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 219 comma 2 L. Fall.
escludendo l’aggravante ex art. 219 comma 2 L. Fall.
La Corte d'appello del 21/03/2025 ha escluso l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, della legge fallimentare nella valutazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata come parametro per valutare il vizio di motivazione: l'omessa pronuncia su una censura devoluta in appello configura motivo di cassazione ai sensi di questa norma
art. 623 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello affinché colmi le lacune motivazionali riscontrate
Massime di principio
- Se la Corte di legittimità annulla, anche limitatamente, una decisione sul 'trattamento sanzionatorio', il giudice del rinvio è obbligato a riesaminare l'intero accertamento relativo alla pena, compresa la valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
- L'omessa motivazione o la mancata pronuncia su questioni specifiche devolute in appello (come il diniego delle attenuanti generiche) costituisce vizio rilevante e può portare all'annullamento per violazione dell'obbligo di pronuncia ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Non può ritenersi implicitamente deciso in sede rescindente un motivo che la Corte di cassazione non abbia espressamente rigettato: l'estensione dell'annullamento al trattamento sanzionatorio amplia il campo di riesame del giudice del rinvio.
- In caso di omissione motivazionale rilevata in cassazione, la soluzione corretta è l'annullamento con rinvio a diversa sezione per assicurare un nuovo esame imparziale e completo del profilo sanzionatorio.
- Per la difesa è strategico mantenere esplicita la censura sulle attenuanti generiche in sede di appello e, se necessario, in cassazione, poiché la mancata pronuncia su tale censura è autonomamente impugnabile.
- La Procura non può opporre che la questione sia stata implicitamente risolta nella fase rescindente se la sentenza di cassazione non contiene un espresso e motivato rigetto della censura: il principio di devoluzione delle questioni al giudice del rinvio prevale.
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