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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04047/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia riguarda un compendio immobiliare oggetto di trasferimento nell'ambito di procedure esecutive. Il ricorrente aveva proposto domanda di usucapione sostenendo di avere continuato a esercitare un potere di fatto sul bene dopo il decreto di trasferimento del 22 ottobre 1996 in favore del fratello, e di avere compiuto atti idonei a trasformare la precedente detenzione in possesso utile all'usucapione. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che, dopo il trasferimento, il ricorrente non avesse provato l'interversione del rapporto, che gli atti allegati (pagamento di bollette, somme per una pratica di condono, interventi edilizi) fossero compatibili con una mera detenzione, e che la permanenza del godimento fosse spiegabile con la tolleranza del proprietario. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi, sei motivi: erronea applicazione delle norme sul possesso e sull'interversione, irrilevanza del periodo anteriore al decreto di trasferimento, erroneo uso della tolleranza come presunzione in presenza di una lunga e conflittuale lite tra fratelli, omesso esame di fatti decisivi relativi al momento in cui sarebbe divenuto possessore e agli atti materiali compiuti sul bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il secondo e il quinto motivo, nonché il primo, il quarto, il residuo del quinto e il sesto motivo, perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata o comunque erano fondati su una nozione impropria di interversione del possesso. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva applicato in modo errato l'art. 1144 c.c. e il criterio presuntivo di cui all'art. 2727 c.c., trascurando un dato decisivo emerso in causa: la conflittualità giudiziaria tra i fratelli proprio sui beni del compendio, elemento idoneo a incidere sulla configurabilità della tolleranza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 559 c.p.c.

    richiamato per qualificare la posizione del ricorrente quale custode ex lege nella fase esecutiva precedente al trasferimento

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio sulla base di proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza

  • art. 100 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi privi di interesse perché scollegati dalla ratio decidendi

  • art. 1140 c.c.

    richiamato nelle censure sul possesso; la Corte chiarisce che nel caso concreto la questione non riguarda un acquisto del possesso da detenzione originaria, ma la posizione successiva al trasferimento del bene

  • art. 1141 c.c.

    la Corte precisa che il riferimento all'interversione è improprio, perché l'articolo attiene al mutamento tra detenzione e possesso in presenza di una detenzione originaria, non al caso esaminato

  • art. 1142 c.c.

    richiamato nei motivi come norma sul possesso presunto, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione

  • art. 1144 c.c.

    "gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso"

    la tolleranza è condizione di condiscendenza fondata su rapporti di familiarità, amicizia o buon vicinato; nel caso concreto la Corte d'appello ha errato nel non valorizzare la conflittualità tra le parti come elemento idoneo a escluderla

  • art. 1158 c.c.

    richiamato perché l'azione proposta era di usucapione, ma la verifica sul possesso utile presuppone l'assenza di mera tolleranza

  • art. 1164 c.c.

    la Corte osserva che il termine interversione è propriamente riferibile al mutamento da possesso corrispondente a un diritto minore a possesso corrispondente a un diritto maggiore, non alla fattispecie esaminata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per la ripartizione dell'onere probatorio sull'interversione/possesso

  • art. 2727 c.c.

    la Corte censura la sentenza impugnata per avere trascurato un elemento fattuale decisivo nel ragionamento presuntivo sulla tolleranza

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di presunzioni semplici; la Corte ritiene che il giudice di merito debba valutare tutti gli indizi, inclusa la conflittualità tra le parti

  • art. 2919 c.c.

    richiamato per affermare che l'espropriazione forzata trasferisce la proprietà e non il possesso, salvo il possesso di buona fede

Massime di principio

  • Nel trasferimento conseguente a esecuzione forzata il decreto di aggiudicazione/trasferimento trasferisce la proprietà, non il possesso; pertanto, per far valere un possesso utile all'usucapione occorre dimostrare una situazione possessoria successiva al trasferimento, non una mera prosecuzione della disponibilità già avuta quando il soggetto era proprietario.
  • Il riferimento all'"interversione" è corretto solo quando vi sia una detenzione originaria da trasformare in possesso; se manca una detenzione iniziale e si discute della permanenza del potere di fatto dopo il trasferimento del bene, il tema va ricondotto alla prova dell'effettivo possesso e non alla disciplina dell'interversione in senso tecnico.
  • Gli atti materiali compiuti su un bene, se compatibili con una relazione detentiva o con una permanenza tollerata, non sono di per sé sufficienti a fondare il possesso ad usucapionem; il giudice deve valutare il contesto complessivo e la loro idoneità univoca a manifestare un possesso esclusivo.
  • La tolleranza ex art. 1144 c.c. è esclusa o comunque seriamente messa in dubbio quando dagli atti emerga una conflittualità tra le parti incompatibile con una mera condiscendenza familiare; il giudizio presuntivo deve tenere conto anche di elementi contrari, non solo del rapporto di parentela.
  • Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando investe aspetti non decisivi rispetto alla ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

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