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Sentenza

Sentenza n. 11066/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I ), e dei relativi allegati A e B con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti nella parte in cui l’odierna ricorrente è stato collocato alla posizione n. 243 in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 e dei relativi allegati A e B con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024; nonchè - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 e dei relativi allegati, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, proc B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 242; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all’esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli; - della scheda personale di valutazione dei titoli della Ricorrente, ove i punteggi attribuiti dalla prima Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico (doc. 26); - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione prot. n. 5411 dell’11 gennaio 2024 (doc. 22), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia della Dott.ssa Simona Morandini” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202413260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di rettifica della graduatoria finale della selezione per 175 dirigenti, nonché gli atti presupposti, inclusa la graduatoria originaria, i criteri di valutazione dei titoli e la cessazione del rapporto dirigenziale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la rettifica della graduatoria della selezione pubblica per 175 dirigenti, che l’aveva collocata alla posizione n. 243, non utile per la nomina, mentre nella precedente graduatoria era risultata vincitrice alla posizione n. 161. Ha dedotto l’eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti, la violazione dell’art. 35, comma 3, del testo unico sul pubblico impiego e dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza nella valutazione dei titoli. In particolare, ha contestato l’utilizzo di un moltiplicatore unico pari a 8,5 per riparametrare i punteggi, sostenendo che la rivalutazione avrebbe dovuto riguardare separatamente ciascuna voce, che il criterio fosse fondato su presupposti di calcolo erronei, che la riparametrazione a quota 100 fosse propria delle gare d’appalto e non dei concorsi pubblici, che la Commissione avesse conosciuto preventivamente gli effetti del criterio sulla graduatoria e che il nuovo sistema producesse distorsioni analoghe a quelle già censurate nei precedenti criteri. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata degli atti di rettifica rispetto alla graduatoria originaria, già impugnata con altro ricorso e oggetto di appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e ha contestato la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure. Le doglianze erano sostanzialmente identiche a quelle già proposte contro la graduatoria originaria e respinte dalla Sezione con precedente sentenza, allora appellata dalla ricorrente. Il giudice ha rilevato che l’esito dell’appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato avrebbe comunque privato la ricorrente di una concreta utilità derivante dall’annullamento degli atti di mera rettifica qui impugnati. In caso di accoglimento dell’appello, l’annullamento della graduatoria originaria avrebbe imposto una nuova valutazione e avrebbe travolto automaticamente le rettifiche successive, quali atti consequenziali e dal contenuto dovuto. In caso di rigetto dell’appello, invece, la legittimità della graduatoria originaria si sarebbe consolidata e le rettifiche non avrebbero potuto essere nuovamente contestate per invalidità derivata. In entrambi gli scenari mancava dunque un interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001

    La ricorrente lo ha invocato a sostegno dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza nella valutazione dei titoli; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Presidente del Collegio lo ha applicato per dare alle parti avviso della possibile causa di improcedibilità e della possibile inammissibilità del ricorso.

  • art. 15 CCNL Comparto Funzioni Centrali

    È richiamato quale base della ricostituzione del rapporto di lavoro della ricorrente dopo la cessazione del rapporto dirigenziale; la sentenza non ne esamina specificamente la portata.

  • d.P.R. n. 752/1976

    È richiamato per la riserva di tre posti presso la Direzione Provinciale di Bolzano; il profilo non incide sulla decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Sussiste carenza di interesse quando l’eventuale annullamento degli atti impugnati non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale in ragione degli effetti necessari derivanti da un altro giudizio pendente avente ad oggetto l’atto presupposto.
  • Quando sono impugnati atti di mera rettifica o di contenuto dovuto e la legittimità dell’atto originario è oggetto di un distinto giudizio, l’eventuale annullamento dell’atto originario può travolgere automaticamente gli atti successivi; in tale situazione manca un interesse autonomo alla decisione sugli atti consequenziali.
  • Se il giudizio sull’atto presupposto viene definito con esito sfavorevole al ricorrente, la riproposizione delle medesime censure contro atti successivi non consente di ottenere una nuova valutazione giudiziale del vizio già dedotto e respinto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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