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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10884/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Production Club Ltd aveva chiesto il rimborso della ritenuta del 30% applicata dal committente italiano Salvatore Ferragamo S.p.A. su un compenso per un servizio fotografico, allegando un certificato di residenza fiscale del Regno Unito e sostenendo di non avere una stabile organizzazione in Italia. Dopo il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnò e la CTP accolse il ricorso; la CTR respinse il gravame proposto dall'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha articolato quattro motivi: (1) omesso esame del certificato quanto all'attestazione dell'avvenuta tassazione nel Regno Unito; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 della Convenzione italo‑britannica e dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo l'insufficienza e la genericità del certificato; (3) violazione delle norme convenzionali (artt. 7, 14, 17) per la mancata produzione del contratto tra fotografo e Ferragamo e per l'indeterminazione della natura del reddito; (4) inosservanza dell'onere probatorio per la non coincidenza del nome del fotografo in fattura rispetto a quello dichiarato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'omesso esame, perché il certificato era stato effettivamente esaminato dalla CTR e la doglianza attiene all'interpretazione del documento, non a un'omissione di fatto valutabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: il certificato attestava che la società era "residente nel Regno Unito ai fini fiscali per il periodo d'imposta 2011" e, alla luce dell'art. 29 della Convenzione (e del modello OCSE e relativi commenti), un'attestazione di residenza fiscale dello Stato contraente è idonea a soddisfare le condizioni per ottenere il rimborso o l'agevolazione convenzionale. Il terzo motivo è stato rigettato perché la tipologia del reddito (prestazione di servizi) non era contestata in fatto e l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra fotografo e committente non implica di per sé la negazione del diritto al rimborso quando i rapporti erano con la società resistente. Il quarto motivo è stato assorbito. Nessuna condanna alle spese a carico dell'Agenzia per mancata costituzione della parte privata e non è stato disposto alcun contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell'Amministrazione dello Stato in virtù delle esenzioni previste (DPR n.115/2002 e successive modifiche).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n.5

    vizioso per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario

    Il vizio concerne l'omesso esame di fatti storici decisivi emergenti dagli atti; non si applica quando il documento è stato esaminato e la censura riguarda la sua interpretazione

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n.3

    Consente la censura per violazione di norme di diritto o loro falsa applicazione: le valutazioni di fatto dei giudici di merito sono vincolanti in cassazione se fondate e non contrastate da errori di diritto

  • art. 29 Convenzione italo‑britannica (Pallanza) sulle doppie imposizioni

    necessità di allegare all'istanza di rimborso "un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso"

    Un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità fiscale estera è idoneo a soddisfare il requisito previsto dall'art.29 per ottenere il rimborso/agevolazione convenzionale

  • art. 4 modello di Convenzione OCSE / Convenzione di Pallanza (definizione di residente)

    La nozione di 'residente' si misura con la legislazione interna dello Stato e l'attestazione di residenza fiscale dell'autorità estera è prova rilevante della sussistenza del requisito

  • artt. 7, 14, 17 Convenzione di Pallanza

    Norme convenzionali che disciplinano la qualificazione e tassazione dei redditi (profitti d'impresa, redditi da lavoro dipendente, altri redditi); la loro applicazione richiede l'accertamento della natura del reddito, che in questo caso non era contestata nei fatti

  • art. 2697 cod. civ.

    Stabilisce l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'onere in capo alla contribuente (dimostrare la residenza fiscale estera e l'assenza di stabile organizzazione) fosse adempiuto mediante il certificato prodotto

  • art. 54 d.l. n.83/2012 (riforma art.360 c.p.c.)

    Ha riformulato l'art.360 c.p.c. introducendo il vizio specifico per omesso esame di fatti storici (n.5); la Corte applica correttamente i limiti di tale rimedio

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 art.13, comma 1‑quater, introdotto da l. 24/12/2012 n.228, comma 17

    Prevede il contributo unificato; la norma non si applica alle Amministrazioni dello Stato esenti per il meccanismo della prenotazione a debito, perciò non è stato imposto un contributo aggiuntivo all'Agenzia

Massime di principio

  • Un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente dello Stato estero è, di norma, prova idonea ai fini delle convenzioni sulla doppia imposizione quando attesta la residenza per il periodo d'imposta rilevante; esso può bastare a giustificare il rimborso o l'agevolazione convenzionale in assenza di elementi contrari
  • Le valutazioni di merito (sulla fondatezza delle prove e sull'accertamento dei fatti) compiute dai giudici di appello non sono riesaminabili in Cassazione se non sussistono errori di diritto o omissioni di esame di fatti decisivi come definiti dall'art.360 c.p.c., comma 1, n.5
  • La censura per "omesso esame" (art.360, n.5) riguarda l'effettivo mancato esame di circostanze fattuali decisive emerse dagli atti, non la diversa interpretazione di un documento già valutato dal giudice
  • L'onere della prova circa la residenza fiscale e l'assenza di stabile organizzazione grava sulla parte che invoca il beneficio della convenzione; tuttavia, la produzione di un certificato ufficiale di residenza ha elevato valore probatorio e può soddisfare tale onere salvo prova contraria
  • L'assenza di un contratto diretto tra committente e prestatore non esclude automaticamente il diritto al rimborso se i rapporti intercorrenti sono con una società intermediaria che ha fornito il servizio: occorre valutare la sostanza economica e i documenti prodotti
  • Differenze formali (es. nome del fotografo indicato in fattura) vanno valutate nel contesto probatorio complessivo e non determinano di per sé la perdita del diritto se sussistono elementi che chiariscono la titolarità e la natura della prestazione

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