Cassazione Civile, Sentenza n. 3443/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento analitico-induttivo relativo al 2008 a seguito di verifica di magazzino: l'Agenzia aveva applicato una percentuale di ricarico media ponderata pari al 16,08% (contro il 15,23% dichiarato dalla società) determinando maggiori IRES, IRAP e IVA. La società aveva impugnato l'atto, con accoglimento in primo grado; la CTR Campania ha rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che la ricostruzione dei ricavi fosse fondata su un p.v.c. con errori di calcolo e su prezzi di listino non rispondenti alla realtà aziendale, per cui la pretesa fiscale doveva essere azzerata. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n.600/1973 e censurato la valutazione che l'errore di calcolo avrebbe comportato l'azzeramento della pretesa, sostenendo inoltre che, in caso di errore del metodo, il giudice del merito doveva comunque determinare i criteri per individuare correttamente la percentuale di ricarico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione: la raccomandata trasmessa risultava non consegnata per irreperibilità del domiciliatario e l'Amministrazione non ha ripreso il procedimento notificatorio con un nuovo tempestivo tentativo (non è stata fornita prova di riattivazione entro i termini stabiliti dalla giurisprudenza). Per tale ragione la Corte non è entrata nel merito delle censure e non ha disposto pronunce sulle spese in favore del ricorrente, essendo la resistente rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Articolo richiamato quale motivo di cassazione (vizio di motivazione/violazione di norme di diritto) ma la Corte non ha affrontato il merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notifica
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dall'Amministrazione con riferimento ai criteri di determinazione del reddito e dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte non si è pronunciata nel merito circa l'applicazione della norma, essendo intervenuta per motivi processuali
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dall'Amministrazione in relazione ai presupposti e ai metodi dell'accertamento induttivo; dalla sentenza emerge la contestazione sull'uso di listini e p.v.c. errati ma la Cassazione ha deciso per ragioni processuali
art. 325 c.p.c.
Richiamato implicitamente tramite giurisprudenza: il termine per riattivare il procedimento notificatorio, una volta noto l'esito negativo, è pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.; l'Amministrazione ha l'onere di riattivare tempestivamente la notificazione
Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass. civ., 8 marzo 2017, n. 5974; Cass. civ., 3 marzo 2014, n. 4933; Cass. civ., 21 agosto 2020, n. 17577; Cass. civ., 18 maggio 2022, n. 16079; Cass. Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012)
La giurisprudenza è stata utilizzata per affermare il principio secondo cui, in caso di notifica non perfezionata per irreperibilità, il notificante deve tempestivamente riattivare il procedimento e completare la notificazione entro termini ridotti; l'inerzia comporta l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per i ricorsi in Cassazione è indispensabile il perfezionamento della notifica: se la notifica a mezzo posta non va a buon fine per irreperibilità, il notificante deve riattivare immediatamente il procedimento notificatorio e compiere un nuovo tentativo entro il termine ridotto indicato dalla giurisprudenza (metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c.), altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile
- Nei casi di accertamento analitico-induttivo basato su inventario e determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito valuta la attendibilità della base di calcolo (p.v.c., listini, costi finali); se la ricostruzione è fondata su elementi errati o non rispondenti alla realtà aziendale, può dichiararsi inaffidabile l'accertamento e annullare la pretesa
- Una modesta divergenza tra la percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente e quella accertata dall'ufficio può costituire elemento favorevole al contribuente circa la regolarità delle dichiarazioni, ma non esclude in astratto l'obbligo dell'Amministrazione di dimostrare e recuperare eventuale maggior reddito omesso se il metodo seguito è corretto e fondato
- Se l'ufficio adotta criteri diversi da quelli del contribuente per determinare il ricarico, il giudice di merito deve, se necessario, determinare criteri idonei per la corretta quantificazione; tuttavia la Corte di legittimità interviene solo se i requisiti processuali (compresa la regolare notifica) sono rispettati
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