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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3443/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Accertamento analitico-induttivo relativo al 2008 a seguito di verifica di magazzino: l'Agenzia aveva applicato una percentuale di ricarico media ponderata pari al 16,08% (contro il 15,23% dichiarato dalla società) determinando maggiori IRES, IRAP e IVA. La società aveva impugnato l'atto, con accoglimento in primo grado; la CTR Campania ha rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che la ricostruzione dei ricavi fosse fondata su un p.v.c. con errori di calcolo e su prezzi di listino non rispondenti alla realtà aziendale, per cui la pretesa fiscale doveva essere azzerata. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n.600/1973 e censurato la valutazione che l'errore di calcolo avrebbe comportato l'azzeramento della pretesa, sostenendo inoltre che, in caso di errore del metodo, il giudice del merito doveva comunque determinare i criteri per individuare correttamente la percentuale di ricarico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione: la raccomandata trasmessa risultava non consegnata per irreperibilità del domiciliatario e l'Amministrazione non ha ripreso il procedimento notificatorio con un nuovo tempestivo tentativo (non è stata fornita prova di riattivazione entro i termini stabiliti dalla giurisprudenza). Per tale ragione la Corte non è entrata nel merito delle censure e non ha disposto pronunce sulle spese in favore del ricorrente, essendo la resistente rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Articolo richiamato quale motivo di cassazione (vizio di motivazione/violazione di norme di diritto) ma la Corte non ha affrontato il merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notifica

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata dall'Amministrazione con riferimento ai criteri di determinazione del reddito e dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte non si è pronunciata nel merito circa l'applicazione della norma, essendo intervenuta per motivi processuali

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata dall'Amministrazione in relazione ai presupposti e ai metodi dell'accertamento induttivo; dalla sentenza emerge la contestazione sull'uso di listini e p.v.c. errati ma la Cassazione ha deciso per ragioni processuali

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato implicitamente tramite giurisprudenza: il termine per riattivare il procedimento notificatorio, una volta noto l'esito negativo, è pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.; l'Amministrazione ha l'onere di riattivare tempestivamente la notificazione

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass. civ., 8 marzo 2017, n. 5974; Cass. civ., 3 marzo 2014, n. 4933; Cass. civ., 21 agosto 2020, n. 17577; Cass. civ., 18 maggio 2022, n. 16079; Cass. Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012)

    La giurisprudenza è stata utilizzata per affermare il principio secondo cui, in caso di notifica non perfezionata per irreperibilità, il notificante deve tempestivamente riattivare il procedimento e completare la notificazione entro termini ridotti; l'inerzia comporta l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Per i ricorsi in Cassazione è indispensabile il perfezionamento della notifica: se la notifica a mezzo posta non va a buon fine per irreperibilità, il notificante deve riattivare immediatamente il procedimento notificatorio e compiere un nuovo tentativo entro il termine ridotto indicato dalla giurisprudenza (metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c.), altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile
  • Nei casi di accertamento analitico-induttivo basato su inventario e determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito valuta la attendibilità della base di calcolo (p.v.c., listini, costi finali); se la ricostruzione è fondata su elementi errati o non rispondenti alla realtà aziendale, può dichiararsi inaffidabile l'accertamento e annullare la pretesa
  • Una modesta divergenza tra la percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente e quella accertata dall'ufficio può costituire elemento favorevole al contribuente circa la regolarità delle dichiarazioni, ma non esclude in astratto l'obbligo dell'Amministrazione di dimostrare e recuperare eventuale maggior reddito omesso se il metodo seguito è corretto e fondato
  • Se l'ufficio adotta criteri diversi da quelli del contribuente per determinare il ricarico, il giudice di merito deve, se necessario, determinare criteri idonei per la corretta quantificazione; tuttavia la Corte di legittimità interviene solo se i requisiti processuali (compresa la regolare notifica) sono rispettati

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