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Sentenza

Sentenza n. 1366/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento - in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Carrara n. 49 del 31.05.2022, avente ad oggetto “Piano operativo comunale (POC) adottato con delibera di Consiglio comunale n. 60 in data 06.08.2020. Approvazione” e dei relativi allegati, pubblicata il 10.06.2022 nell’Albo pretorio del Comune di Carrara, nella parte in cui vengono approvate le disposizioni del piano operativo che ascrivono i mappali da n. 13 a n. 17 del foglio di mappa n. 26 del NCT di Carrara alla zona territoriale omogenea E e all’area “V2 a prevalente naturalità”; - sempre in parte qua, degli allegati alla predetta deliberazione: tavola “01_ZONE_OMOG_UTOE_Mag22_2”; tavola “02_DISCIPLINE_2K_5K_Mag22_20”; tavola “A_Componenti_strategie_mit_adat_5K_2”; norme tecniche di attuazione; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque altrimenti connesso al precedente, ed in particolare: della deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 6.08.2020, avente ad oggetto “Adozione del piano operativo comunale, ai sensi dell art. 95 della legge regionale 65/2014, e rapporto ambientale ai fini VAS” e dei relativi allegati; della deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 20.11.2020, avente ad oggetto “Rettifica di errore materiale del piano operativo comunale adottato con delibera di consiglio comunale n. 60/2020 e proroga/riapertura del termine per la presentazione delle osservazioni e contributi” e dei relativi allegati; della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 11.03.2022, avente ad oggetto “Piano operativo comunale (POC) adottato con delibera di Consiglio comunale n. 60 in data 06.08.2020. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute” e dei relativi allegati e, in particolare, dell’allegato 1, recante “Tabulato esame osservazioni”

Giustizia amministrativa202201296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano operativo comunale del Comune di Carrara, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 31 maggio 2022, nella parte in cui ha classificato le particelle nn. 13-17 del foglio 26 in zona territoriale omogenea E e area V2 a prevalente naturalità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa estrattiva)

Prevale il privato

La controversia

La società, esercente attività di estrazione di materiale lapideo nella cava di marmo n. 17, ha impugnato le previsioni del piano operativo comunale relative alle particelle nn. 13, 14, 15, 16 e 17 del foglio 26, chiedendone l'annullamento. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 5, 10 e 95 della legge regionale Toscana n. 65/2014 e l'eccesso di potere per sviamento, illogicità, irrazionalità manifeste e contraddittorietà, sostenendo che il piano operativo fosse incoerente con il piano strutturale, il quale ricomprendeva le particelle nell'area estrattiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2, 6, 7 e 9 della legge regionale n. 65/2014, degli artt. 23 e 29 del Piano regionale delle cave e dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione del piano strutturale comunale, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà. In particolare, ha lamentato che il piano operativo non avesse considerato l'utilizzo concreto delle aree quali pertinenze funzionali al ciclo estrattivo, comprendenti la viabilità di arroccamento, le opere di gestione e ruscellamento delle acque meteoriche, le aree di carico delle scaglie, il ravaneto e le aree di parcheggio e servizio, e che le nuove destinazioni contrastassero con precedenti atti comunali che consentivano tali attività. In via preliminare, la ricorrente ha contestato l'utilizzabilità delle pagine 9-14 della memoria comunale del 17 aprile 2026, contenenti la riproduzione di documenti depositati oltre il termine processuale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile, ai fini della decisione, il contenuto delle pagine 9-14 della memoria del Comune depositata il 17 aprile 2026. Ha rilevato che i termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di documenti, memorie e repliche sono perentori e funzionali alla garanzia del contraddittorio. La riproduzione di documenti all'interno di una memoria depositata nel termine per le memorie non può eludere il termine previsto per la produzione documentale; la produzione tardiva avrebbe potuto essere ammessa solo eccezionalmente ai sensi dell'art. 54 c.p.a., su richiesta della parte e in presenza di estrema difficoltà del deposito tempestivo, assicurando comunque il contraddittorio. Nel merito, il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti fondati. Dalla tavola delle invarianti strutturali risultava che le particelle erano ricomprese nell'area estrattiva individuata dal piano strutturale; la classificazione delle medesime particelle in zona E e area V2 da parte del piano operativo era pertanto incoerente con il piano sovraordinato e con la disciplina strutturale comunale. L'art. 20 delle norme tecniche di attuazione del piano strutturale ricomprendeva infatti nel sistema funzionale del marmo, oltre alle cave, anche i manufatti utilizzati per l'estrazione, la viabilità di arroccamento e le aree a servizio delle cave. Il TAR ha inoltre ritenuto comprovato, sulla base della documentazione fotografica non contestata e degli atti sulla sicurezza e valutazione dei rischi, che le particelle fossero concretamente utilizzate per attività strumentali al ciclo estrattivo. Tali aree rientravano quindi nella nozione di pertinenze funzionali dei siti estrattivi prevista dalla legge regionale n. 35/2015 e dalla disciplina del Piano regionale delle cave. Il piano operativo aveva omesso di considerare tale funzione e risultava viziato anche per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il ricorso è stato accolto, con annullamento in parte qua e per quanto di ragione del piano operativo e dei relativi elaborati. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.

    I termini processuali per il deposito di documenti, memorie e repliche sono perentori; i documenti tardivi sono inutilizzabili e non possono essere introdotti surrettiziamente mediante la loro riproduzione in una memoria depositata nel termine successivo.

  • art. 54 c.p.a.

    La produzione tardiva di memorie o documenti può essere ammessa dal collegio, in via eccezionale, solo qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.

    La deroga ai termini di deposito richiede una specifica richiesta della parte, la dimostrazione dell'estrema difficoltà del deposito tempestivo e il pieno rispetto del contraddittorio.

  • art. 5 l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme poste a fondamento della censura di incoerenza del piano operativo, senza ulteriore interpretazione autonoma nel testo.

  • art. 10 l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme poste a fondamento della censura di incoerenza del piano operativo, senza ulteriore interpretazione autonoma nel testo.

  • art. 95 l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato quale disposizione concernente l'approvazione del piano operativo comunale; la decisione valorizza la necessità di coerenza delle previsioni operative con il piano strutturale.

  • art. 2, comma 1, lett. m), l.r. Toscana n. 35/2015

    aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi

    La nozione di sito o pertinenza estrattiva comprende anche aree esterne al perimetro del sito propriamente considerato quando siano necessarie e destinate in via esclusiva al ciclo estrattivo.

  • art. 28, comma 1, disciplina di piano del Piano regionale delle cave

    l'area impianti, le aree di stoccaggio temporaneo e permanente, le eventuali strutture di deposito, le strade di arroccamento

    La pianificazione delle attività estrattive deve considerare, tra le aree a servizio dei siti estrattivi, anche impianti, aree di stoccaggio, strutture di deposito e strade di arroccamento.

  • art. 20 NTA del piano strutturale del Comune di Carrara

    Il sistema funzionale del marmo comprende, oltre alle cave e agli agri marmiferi, i manufatti utilizzati per l'estrazione del marmo, la viabilità di arroccamento e le aree a servizio delle cave.

  • art. 6 d.lgs. n. 624/1996

    Richiamato quale base normativa del documento di sicurezza e salute relativo alle attività svolte nelle aree controverse.

  • art. 28 d.lgs. n. 81/2008

    Richiamato quale base normativa della valutazione dei rischi che considerava la via di accesso e le funzioni svolte nelle particelle.

Massime di principio

  • Il piano operativo comunale deve mantenersi coerente con il piano strutturale: è illegittima la classificazione operativa di particelle in una zona agricola o naturalistica quando gli elaborati del piano strutturale le ricomprendono nell'area estrattiva, senza una valida giustificazione pianificatoria.
  • Nella pianificazione delle attività estrattive, la nozione di area pertinente al sito estrattivo comprende anche le aree esterne al perimetro della cava propriamente intesa quando siano necessarie e funzionali in via esclusiva al ciclo produttivo, comprese viabilità di arroccamento, impianti, aree di stoccaggio, strutture di deposito e opere di gestione delle acque.
  • L'amministrazione che approva uno strumento urbanistico deve considerare l'utilizzo concreto delle aree e le funzioni strumentali che esse svolgono rispetto all'attività produttiva; l'omessa valutazione di tali elementi può integrare travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
  • Nel processo amministrativo, i termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di documenti, memorie e repliche sono perentori. La riproduzione di documenti all'interno di una memoria depositata nel termine previsto per le memorie non consente di aggirare il termine scaduto per la produzione documentale.
  • La produzione tardiva di documenti o memorie può essere ammessa solo in via eccezionale ai sensi dell'art. 54 c.p.a., su richiesta della parte, in presenza di estrema difficoltà del deposito tempestivo e a condizione che sia garantito il pieno contraddittorio.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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