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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06517/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per rendere inefficaci verso di esso alcuni atti di disposizione compiuti dai debitori/fideiussori: vendita di una quota immobiliare a una società collegata e conferimenti di immobili alla medesima società in occasione di aumenti di capitale. Il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c.; la Corte d’appello aveva confermato in larga parte la decisione, con statuizioni sulle spese. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 2901, 1421 e 295 c.p.c., per il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione del giudizio in attesa dell’esito di un separato giudizio sulla nullità delle fideiussioni; 2) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per insussistenza dell’eventus damni con riguardo al verbale di assemblea del 25.6.2009, sostenendo che i beni conferiti erano già gravati da garanzie o inseriti in fondo patrimoniale e dunque non aggredibili; 3) analoga doglianza, sempre in tema di eventus damni, per il verbale del 7.9.2011, assumendo che i beni erano già ipotecati da terzi; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non ritualmente contestata l’esistenza e l’ammontare dei crediti fatti valere dal creditore; 5) violazione degli artt. 1956 e 1357 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per il mancato esame dell’eccezione di estinzione/liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., dedotta in relazione alla prosecuzione dell’erogazione del credito al debitore principale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’istanza di sospensione e ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi, ribadendo i principi sulla rilevabilità officiosa delle nullità contrattuali e sui limiti del giudicato interno, sull’onere del debitore di provare l’assenza di eventus damni, sull’irrilevanza, di per sé, di ipoteche o fondo patrimoniale ai fini della revocatoria, e sulla tardività/non proposizione in merito dell’eccezione ex art. 1956 c.c.

La decisione

La Corte ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio e, nel merito, ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha confermato che la questione di nullità delle fideiussioni non era stata tempestivamente introdotta nei giudizi di merito e che, comunque, non ricorrevano i presupposti per sospendere il processo revocatorio; ha inoltre ribadito che l’eventus damni non richiede l’azzeramento del patrimonio del debitore e che grava su quest’ultimo dimostrare l’esistenza di un patrimonio residuo capace di soddisfare le ragioni creditorie. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva accolto l’azione revocatoria e ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità in favore delle due parti controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Disciplina l’azione revocatoria ordinaria; l’atto è inefficace verso il creditore quando sia idoneo a rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità è rilevabile d’ufficio, anche nei gradi di impugnazione, ma entro i limiti del giudicato interno formatosi sulla questione.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non ricorre per la sola pendenza di un giudizio sull’esistenza/validità del credito che si intenda conservare con la revocatoria, perché manca un rapporto di pregiudizialità indispensabile.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La sospensione del processo pregiudicato, quando il giudizio pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, è facoltativa e non dovuta.

  • art. 2697 c.c.

    Chi deduce l’assenza di eventus damni deve provare che, nonostante l’atto dispositivo, il patrimonio residuo sia sufficiente a garantire il credito.

  • art. 2740 c.c.

    L’azione revocatoria mira a ricostruire la garanzia generica del creditore sul patrimonio del debitore.

  • art. 1956 c.c.

    L’eccezione di liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito senza autorizzazione deve essere tempestivamente proposta nel merito; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione come questione assorbita.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile quando mira solo a una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere in cassazione una rivalutazione del merito della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando la questione non sia stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito.

  • art. 1357 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della dedotta estinzione della fideiussione.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • D.Lgs. n. 287 del 1990

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

Massime di principio

  • Nel giudizio revocatorio ordinario, la pendenza di una causa sull’esistenza o validità del credito non impone di regola la sospensione necessaria del processo, perché l’accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della domanda ex art. 2901 c.c.
  • La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio anche in appello e in cassazione, ma tale potere incontra il limite del giudicato interno: se la questione non è stata ritualmente dedotta e la decisione sul punto non è specificamente impugnata, il giudice del grado successivo non può riesaminarla officiosamente.
  • In tema di revocatoria ordinaria, l’eventus damni non richiede che l’atto dispositivo renda definitivamente incapiente il debitore: è sufficiente che renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito.
  • Quando il debitore contesta l’eventus damni, su di lui grava l’onere di provare che, nonostante l’atto impugnato, residui un patrimonio idoneo a soddisfare il creditore.
  • La presenza di ipoteche sul bene o la sua precedente inclusione in un fondo patrimoniale non escludono, di per sé, la sussistenza dell’eventus damni; occorre una verifica concreta e prognostica sull’effettiva consistenza della garanzia patrimoniale residua.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o della prova.
  • Le eccezioni sostanziali, come quella di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., devono essere dedotte tempestivamente nel merito; se non lo sono, non possono essere recuperate in sede di legittimità come questione solo apparentemente assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàLitisconsorzio necessario

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