Ordinanza n. 3178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso di primo grado in materia di individuazione di una struttura residenziale ad alta intensità assistenziale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, agendo in proprio e quale amministratrice di sostegno del figlio, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Veneto di reiezione del ricorso di primo grado. La controversia riguarda l'esclusione di un istituto dal percorso residenziale dell'assistito, l'asserita grave inadeguatezza della struttura inizialmente individuata e l'individuazione di istituti alternativi idonei ad accogliere una persona affetta dalla patologia indicata nel provvedimento. L'appellante ha dedotto, in sostanza, l'inadeguatezza della prima struttura e la necessità di una diversa soluzione residenziale, contestando implicitamente anche l'idoneità degli istituti alternativi e delle prescrizioni impartite dall'Azienda Ulss.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto l'istanza di sospensione. Ha ritenuto che l'esclusione dell'istituto non fosse prima facie censurabile, in ragione dell'assorbente carenza del requisito di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Ha inoltre rilevato che le valutazioni multidimensionali dell'assistito evidenziavano un progressivo miglioramento nel contesto dell'istituto considerato, con riduzione degli episodi indicati nel provvedimento, sicché non trovavano immediato riscontro le allegazioni sull'inadeguatezza della struttura. La circostanza che l'istituto avesse negato la disponibilità di un progetto di residenzialità a lungo termine è stata ritenuta riconducibile a ragioni organizzative. Le prescrizioni impartite dall'Azienda Ulss agli istituti alternativi sono state giudicate prima facie idonee a conformare il percorso di residenzialità ad alta intensità alle esigenze peculiari dell'assistito, salva la necessità di un approfondimento nel merito sulla complessiva adeguatezza delle strutture. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando, a una sommaria delibazione, l'atto amministrativo contestato appare sorretto da una ragione assorbente, quale la carenza di un requisito di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.
- Nella valutazione cautelare dell'idoneità di una struttura residenziale sanitaria, assumono rilievo le valutazioni multidimensionali dell'assistito e l'evoluzione concreta del suo percorso nella struttura, che possono escludere, allo stato, la dimostrazione dell'asserita grave inadeguatezza.
- Le prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria agli istituti individuati per il percorso residenziale possono essere ritenute prima facie idonee a conformare l'assistenza alle esigenze individuali dell'assistito, senza pregiudicare l'approfondimento nel giudizio di merito sulla complessiva adeguatezza delle strutture.
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