Cassazione Civile, Ordinanza n. 18334/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive per l'anno d'imposta 2010, emesso a seguito di un controllo presso un centro trasmissione dati gestito dal contribuente e riferito alle giocate raccolte per conto di un bookmaker estero. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per l'annullamento dell'accertamento relativo al 2010 e aveva condannato l'Amministrazione alle spese, affermando l'evidente inesistenza della notificazione dell'avviso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente quanto alla condanna alle spese, perché la CTR non aveva spiegato le ragioni della ritenuta inesistenza della notificazione; 2) violazione delle norme sulle spese e sulla notificazione, per avere erroneamente qualificato come inesistente la notificazione dell'avviso e, per tale ragione, condannato l'Amministrazione alle spese; 3) falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per non avere disposto la compensazione delle spese in ragione del mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, ravvisando una motivazione solo apparente nella statuizione sulle spese: la CTR aveva affermato l'inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento, ma senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione. Per questo la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione, pur graficamente esistente, è solo apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente integra un error in procedendo denunciabile in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente
art. 91 c.p.c.
norma richiamata in relazione alla condanna alle spese di lite
art. 92 c.p.c.
norma richiamata in relazione alla compensazione delle spese di lite
art. 138 c.p.c.
norma richiamata nel motivo relativo alla notificazione dell'atto impositivo
art. 139 c.p.c.
norma richiamata nel motivo relativo alla notificazione dell'atto impositivo
art. 156, comma 3, c.p.c.
norma richiamata nel motivo relativo agli effetti dei vizi di notificazione
art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
richiamato come base dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive oggetto dell'accertamento
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni meramente assertive che non rendono intelligibile il ragionamento decisorio, senza che l'interprete debba colmare le lacune con congetture.
- L'affermazione dell'inesistenza di una notificazione deve essere sorretta da una spiegazione giuridica percepibile e verificabile; in mancanza, la statuizione è viziata per difetto di motivazione.
- Quando un motivo di ricorso investe un vizio radicale della motivazione che assorbe le ulteriori censure, la Corte può accogliere il primo motivo e dichiarare assorbiti gli altri.
- La censura relativa alle spese processuali può essere scrutinata in cassazione quando dipende da un errore nell'apprezzamento del presupposto su cui la regolazione delle spese è stata fondata.
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