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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34352/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per IRES e IVA 2009. La contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia ritenendo invalida la notificazione del ricorso di secondo grado, perché dalla documentazione prodotta non risultava l'identità della persona che aveva ricevuto la raccomandata. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 53, comma 2, 20, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: sosteneva che la notifica era regolare perché consegnata presso l'indirizzo del destinatario e, comunque, che si sarebbe trattato al più di nullità e non di inesistenza, con conseguente dovere del giudice di disporre la rinnovazione della notificazione. La Corte ha esaminato il tema della prova della notifica a mezzo posta tramite duplicato dell'avviso di ricevimento, rilevando che nel caso concreto il duplicato non indicava il soggetto ricevente e l'Amministrazione non aveva allegato la produzione del registro di consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di valida prova della notificazione. La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Amministrazione: il duplicato dell'avviso di ricevimento, in assenza dell'indicazione del soggetto che ha ricevuto il plico e senza produzione del registro di consegna, non consente di verificare in modo completo il perfezionamento della notifica. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare consegna, data e identità del ricevente; nel caso specifico, la mancanza di tali elementi impediva di censurare la valutazione del giudice di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la società si era costituita senza svolgere difese. È stato inoltre escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di legittimità per denunciare violazione di norme processuali sulla notificazione e sulla conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sulle modalità di proposizione e notificazione dell'appello nel processo tributario

  • art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della regolarità della notificazione dell'atto d'appello

  • art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina processuale sulla produzione degli atti e della notificazione

  • art. 8 d.P.R. n. 655 del 1982

    è stato indicato come base normativa per il rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento in caso di smarrimento o distruzione dell'originale

  • art. 149, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna della notifica postale, la data e l'identità del ricevente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato solo per escluderne l'applicazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle notificazioni a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento può costituire prova dell'avvenuta notificazione solo se consente di identificare il soggetto che ha ricevuto il plico e di verificare compiutamente le modalità del recapito.
  • Quando la prova documentale della notificazione è incompleta, il giudice può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo se l'assenza di dati essenziali impedisce la verifica della ritualità della notifica; non basta un mero rilievo formale sganciato dalla documentazione prodotta.
  • L'avviso di ricevimento resta il documento centrale per dimostrare consegna, data e destinatario della notificazione a mezzo posta; se l'originale è smarrito o distrutto, il duplicato postale deve riprodurne fedelmente le indicazioni essenziali, comprese quelle sul ricevente.
  • La fede privilegiata delle attestazioni del pubblico ufficiale opera solo per i fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza; non può colmare l'assenza di elementi non attestati nel documento prodotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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